Libretto della caldaia allegato all’APE

All’attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato il libretto d’impianto dell’edificio per provare il rendimento dell’impianto termico di climatizzazione invernale.
L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità temporale di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, e quindi di assenza dei controlli e del libretto d’impianto, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Senza libretto d’impianto l’attestato APE scade l’anno successivo a quello in cui è redatto.

Invio Attestati Energetici solo online per l’Abruzzo

La Regione Abruzzo ha creato un sistema informativo per l’invio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) da parte dei tecnici abilitati, grazie alla proficua collaborazione con l’ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con l’obiettivo di facilitare la gestione amministrativa della procedura di certificazione, sostituendo l’invio cartaceo degli APE con la trasmissione telematica.

Nullità dei contratti senza APE

La Legge 90/2013 prevede l’Attestato di Prestazione Energetica per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e gratuito (donazioni, ..) e per i contratti di locazione.
L’obbligo di allegazione dell’APE vale nel caso di stipula di un contratto di nuova locazione e per i contratti di leasing e l’affitto di azienda. Quindi l’obbligo non si applica ad un contratto che rinnova, proroga o reitera un rapporto di locazione esistente.
La norma stabilisce che l’obbligo di allegazione è posto a pena di nullità del contratto. Inoltre la nuova disciplina prevede che la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere convalidato.

Attestato di Prestazione Energetica

10/11/2013

Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 oltre ad aumentare le detrazioni dal 55% al 65% ed ampliare all’acquisto dei mobili quelle del 50%, ha imposto l’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica anche quando si ha trasferimento di immobili a titolo gratuito, oltre al caso di compravendita onerosa.

Fondamentale è considerare i tempi e le modalità di esecuzione dell’obbligo, infatti il proprietario deve rendere disponibile l’APE (attestato di prestazione energetica) al potenziale acquirente all’avvio delle trattative e consegnarlo alla stipula del contratto; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Non è possibile stipulare l’atto notarile in assenza dell’APE, l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

APE per gli edifici pubblici

Nel caso di edifici pubblici oppure utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 90/2013 e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

Metodo di calcolo transitorio per l’APE

In attesa dell’emanazione dei decreti sulla nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009.
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce questo dettaglio con la Circolare 07/08/2013, per risolvere i dubbi sull’applicazione della normativa tecnica per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, dopo l’entrata in vigore della Legge 90/2013 di conversione del DL 63/2013 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
In realtà si tratta solo di un aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, per il recepimento della recente direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.
Quindi aspettiamoci ulteriori cambiamenti sul metodo di calcolo dell’attestato di prestazione energetica (APE).

Multe per annunci immobiliari senza classe energetica

Le agenzie immobiliari che non esibiscono sull’annuncio immobiliare la classe energetica rischiano rilevanti sanzioni amministrative. Infatti in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dalla Legge 90/2013 articolo 6 comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

Sanzioni salate per la mancanza dell’APE

La Legge 90/2013 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 su “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (G.U. n. 181 del 3 agosto 2013), prevede sanzioni salate per la mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Infatti in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. La stessa sanzione amministrativa è applicata nel caso di vendita di edifici o di unità immobiliari.
Infine in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

In attesa delle nuove linee guida per l’APE

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per comprovare la prestazione energetica di un edificio e fornire le raccomandazioni per migliorarne l’efficienza.
L’APE diventa obbligatorio in tutti i casi di nuova costruzione, vendita, ma anche trasferimento a titolo gratuito (donazioni, ..) o locazione dell’immobile.
L’obiettivo è quello di costruire “Edifici a Energia Quasi Zero” (EEQZ), infatti i nuovi fabbricati pubblici dovranno essere tutti EEQZ dal 31/12/2018; mentre le costruzioni private devono rispettare questo vincolo dal 01/01/2021.
Il DL 63/2013 convertito con la Legge 90/2013, prevede la stesura di nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, infatti queste devono essere adeguate alla direttiva 2010/31/UE.
Infine è prevista anche la predisposizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, cioè un catasto energetico degli edifici.

Attestato di Prestazione Energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Ottobre 2013 (Anno X – Numero 9) intitolato “Attestato di Prestazione Energetica”.

L’attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato trasformato nell’attestato di prestazione energetica (APE) dalla Legge 90/2013, che inoltre prevede il rilascio di questo documento per tutte le unità immobiliari costruite, vendute o locate. Da ora in poi attenzione ai contratti di locazione senza l’APE!

Cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Serve allegare il libretto all’APE?
Si. Se il libretto della caldaia non è allegato all’APE in copia o in originale l’attestato energetico non ha più una validità di 10 anni, ma solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica, ai sensi del DLgs 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 .

Quando è obbligatorio?
In tutti i nuovi contratti. Nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Chi deve predisporre l’APE?
Il proprietario o costruttore. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

L’APE deve essere spedito?
Si. La documentazione attestante la classe energetica dell’edificio, con il relativo libretto d’impianto, deve essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici della Regione Lazio.

Chi sono i certificatori energetici?
Solo i tecnici qualificati. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici che di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’APE è obbligatorio per gli edifici pubblici?
Si. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

News su detrazioni al 50% sui mobili
Il DL 63/2010 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese effettuate per i mobili fino ad un massimo di 10.000 euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese agevolate per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione possono avvenire con bonifici e carte di credito o debito, cioè si può acquistare tramite bancomat. L’agenzia delle entrate chiarisce con la circolare 29/E, a titolo esemplificativo, che i mobili detraibili sono letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione. Invece non sono agevolabili le spese su porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.
Gli elettrodomestici devono essere dotati di etichetta energetica di classe almeno A+ (A per i forni). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. L’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 quali frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.