Attestato di Prestazione Energetica

L’ attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

L’attestato energetico fornisce come risultato finale la classe energetica globale dell’edificio, correlata ai consumi necessari per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

L’attestato di prestazione energetica fornisce queste dettagliate informazioni:
1. Informazioni generali
2. Classe energetica globale dell’edifcio
3. Grafico delle prestazioni energetiche globale e parziali
4. Qualità involucro (raffrescamento)
5. Metodologie di calcolo adottate
6. Raccomandazioni
7. Classificazione energetica globale dell’edificio
8. Dati prestazioni energetiche parziali
9. Note sulle ristrutturazioni
10. Informazioni sull’edificio
11. Dati sugli impianti
12. Tecnici Progettisti
13. Ditta Costruttrice
14. Soggetto certificatore
15. Sopralluoghi
16. Dati d’ingresso
17. Software

Dubbi su Attestato di Prestazione Energetica

L’attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato trasformato in attestato di prestazione energetica (APE) dalla Legge 90/2013, che inoltre prevede il rilascio di questo documento per tutte le unità immobiliari costruite, vendute oppure locate. Da ora in poi attenzione ai contratti di locazione senza l’APE!

Cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Serve allegare il libretto all’APE?
Si. Se il libretto della caldaia non è allegato all’APE in copia o in originale l’attestato energetico non ha più una validità di 10 anni, ma solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica, ai sensi del DLgs 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 .

Quando è obbligatorio?
In tutti i nuovi contratti. Nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Chi deve predisporre l’APE?
Il proprietario o costruttore. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

L’APE deve essere spedito?
Si. La documentazione attestante la classe energetica dell’edificio, con il relativo libretto d’impianto, deve essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici della Regione Lazio.

Chi sono i certificatori energetici?
Solo i tecnici qualificati. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici che di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’APE è obbligatorio per gli edifici pubblici?
Si. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

Controlli sugli Attestati Energetici in Toscana

Dal 01/03/2013 il comune di Firenze ha avviato i controlli a campione sugli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) e sui progetti degli impianti tecnologici depositati presso gli uffici comunali.
Tramite il metodo del sorteggio è verificate la regolarità e la completezza delle pratiche relative a progetti e a certificati energetici; inoltre, per gli ACE, è valutata la congruità e la coerenza dei dati progettuali e la metodologia di calcolo utilizzata, quindi un controllo anche sostanziale oltre che formale.
Sono sorteggiati ogni anno un campione pari al 4% degli ACE presentati nell’anno solare precedente; detto campione è rappresentato per metà dagli attestati relativi ad edifici con classe energetica “A” e per l’altra metà dagli edifici con classe inferiore.