Illuminazione d’emergenza autorimesse

La norma di prevenzione incendi per le autorimesse, il DM 01/02/1986, prevede l’obbligo di illuminazione d’emergenza solo per le autorimesse con capacità superiore a trecento autoveicoli (Illuminazione d’emergenza autorimesse).
Per le norme di sicurezza, nei locali sotterranei o semi-sotterranei il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008.
Sempre il D.Lgs. 81/2008, al punto 1.5.11. dell’allegato XIV, per le vie e le uscite di emergenza richiede l’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
Mentre al punto 1.10.3. dello stesso allegato XIV, per i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, dispone di nuovo l’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
Infine il DM 10/03/1998, al punto 3.13 dei “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, per tutte le vie di uscita inclusi anche i percorsi esterni, obbliga all’uso dell’illuminazione artificiale per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. Inoltre nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.
In conclusione, benché la normativa antincendio non preveda l’uso di illuminazione artificiale e d’emergenza per la autorimesse, questa diventa obbligatoria quando queste sono luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e un minimo di illuminazione artificiale e d’emergenza risulta comunque necessaria nei luoghi interrati dove manca la luce naturale. In tal senso il responsabile dell’attività, anche se questa non è classificata come luogo di lavoro, deve considerare tale circostanza e prevedere le condizioni di illuminazione minime per l’utilizzo dei luoghi interrati.

Certificato di prevenzione incendi per autorimesse

Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 stabilisce il nuovo regolamento della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo una serie di importanti novità nel settore delle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco sulle autorimesse.

Infatti l’attività n. 92 del vecchio DM 16/02/1982 su “Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili” è stata sostituita dalla n. 75 del nuovo regolamento del DPR 151/2011 che si riferisce alle “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; i locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; i depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata in funzione della superficie dell’autorimessa, non più rispetto al numero di posti auto, ed è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un una differente modalità di presentazione delle domande di inizio attività:
A – Autorimesse fino a 1.000 m2;
B – Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2;
C – Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili.