Box auto su spazio scoperto

Le autorimesse classificate come box auto su spazio scoperto non sono soggette al DPR 151/2011 e quindi al controllo dei Vigili del Fuoco. Approfondiamo bene l’argomento. Iniziamo chiarendo queste definizioni.

  • Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.
  • Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.
  • Posto auto: spazio destinato al parcamento del singolo veicolo.

Attualmente le autorimesse devono essere conformi al nuovo codice di prevenzione incendi. Il DM 03/08/2015 afferma al punto V.6.2 che l’autorimessa è un area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Però specifica che NON sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

  1. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
  2. il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).
Spazio scoperto

A questo punto è essenziale conoscere la definizione di “spazio scoperto” del punto 3.5.1 del DM 03/08/2015, ossia uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:

  1. superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
  2. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m.

Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2.
La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

Ricordare che lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti, ma non è un compartimento antincendio.

Box esterni

I box esterni per le autovetture, cioè i garage con accesso diretto da spazio a cielo libero, devono rispettare le norme di sicurezza antincendio del titolo 2 (anziché quelle più severe del titolo 3) del DM 01/02/1986, come specificato al punto 1.2.0, valido anche per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a 9.
Il punto 2.1 richiede che la parete di suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30. Inoltre ogni box deve disporre di superfici d’aerazione realizzate con aperture permanenti, in alto ed in basso, con area non inferiore ad 1/100 di quella in pianta.
Le autorimesse miste o isolate, a box affacciantisi su spazio a cielo libero, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

Box autorimesse

Qualche chiarimento sulle norme di prevenzione incendi per i box autorimesse. Il box di una autorimessa è il volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m2 (definizione al punto 0 del DM 01/02/1986). È possibile prevedere all’interno di un’autorimessa locali, per analoga destinazione d’uso, con superficie maggiore di 40 m2, a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione (con aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra) maggiore di 1/25 della superficie in pianta (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 8/5/2000 e Nota DCPREV prot. n. 13293 del 12/10/2011).
Per le autorimesse suddivise in box l’aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l’esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti (chiusure) e di superficie non inferiore ad 1/100 (area netta) di quella in pianta del box stesso.
Qualora le aperture di aerazione al servizio dell’autorimessa siano ricavate sulle pareti esterne dei box, deve essere ricavata un’analoga superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento (Nota prot. n. P1540/4108 sott. 22(19) del 21/12/1998).
L’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture di resistenza al fuoco almeno REI 30; infatti se la norma ha previsto tale misura per le piccole autorimesse (< 9 autovetture) è indubbio che essa debba essere presente anche per le autorimesse di maggiori di dimensioni (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26/7/2000).
Fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, può essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza e reazione al fuoco (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 8/5/2001).

Idranti nelle autorimesse

L’obbligo di idranti nelle autorimesse è imposto dal DM 01/02/1986 sulle “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.
Il punto 6.1.0 del DM 01/02/1986 impone infatti che nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a 50 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 50 autoveicoli o frazione. Inoltre in quelle oltre il primo interrato, di capacità superiore a 30 autoveicoli, deve essere installato come minimo un idrante ogni 30 autoveicoli o frazione. Il punto 7.4 del DM 01/02/1986 richiede invece che per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni 100 autoveicoli o frazione.
Oltre agli idranti, devono essere presenti anche gli estintori portatili, di tipo approvato per i fuochi delle classi A, B e C, in posizione ben visibile e di facile accesso (punto 6.2 del DM 01/02/1986).

Autorimesse su spazio aperto

Le autorimesse su spazio aperto (terreni, giardini, cortili, prati) non sono tenute a depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia antincendio). Solo le autorimesse coperte sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 75). Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Infine un piano pilotis può essere destinato ad autorimessa ma deve avere tale esclusiva destinazione, e pertanto non può essere utilizzato per il transito di persone in entrata ed uscita dall’edificio (Nota prot. n. P404/4108 sott. 22 del 11/4/2001).
Nonostante ciò, le autorimesse su spazio aperto devono rispettare il DM 01/02/1986, che richiede al paragrafo 7 l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli (ma si riferisce a quelle sul terrazzo che possono essere assimilate a quelle all’aperto). Infatti una “Faq” dei Vigili del Fuoco chiarisce questo punto: “Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al DPR n. 151 del 01/08/2011. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (DM 01/02/1986) e gli obblighi gestionali.

SCIA VVF per le autorimesse all’aperto

L’attività 75 del DPR 151/2011 si riferisce esplicitamente ad Autorimesse pubbliche e private, con superficie coperta, quali locali e depositi, mentre non nomina la SCIA VVF per le autorimesse all’aperto che non sono quindi soggette all’autorizzazione formale dei Vigili del Fuoco.
Il DM 01/02/1986 al paragrafo 7 comunque nomina specificatamente le autorimesse all’aperto (ma si riferisce a quelle sul terrazzo) richiedendo l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli.
Una Domanda/Risposta presente su sito web dei Vigili del Fuoco cita testualmente:
Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (D.M. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali (probabilmente il DM 81/2008).
Le autorimesse miste o isolate (a box affacciantisi su spazio a cielo libero) e i parcheggi all’aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

Informativa per gli Amministratori di Condominio

In occasione di un “accesso agli atti” presso gli archivi dei Vigili del Fuoco, su incarico di un importante studio di amministratori di Condominio di Roma, è emerso che le attività prive del certificato di prevenzione incendi sono numerose.
Ben conoscendo la gravità delle sanzioni civili e penali (D.Lgs. 758/1994) cui deve far fronte il responsabile della struttura, abbiamo ritenuto utile ed opportuno, da una parte, diffondere un’informativa gratuita su questo delicato argomento e dall’altra renderci disponibili per qualsiasi chiarimento fosse necessario al riguardo.
Vige purtroppo, la malsana consuetudine di incaricare il tecnico quando oramai l’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco ha avuto luogo, ed il relativo verbale è già stato trasmesso alla magistratura, la quale a sua volta dà corso al procedimento penale, con tutte le ricadute che ciò implica, prima fra tutte quella legata alla necessità di formare un collegio di difesa, senza considerare che l’attività va comunque messa a norma ed in aggiunta va pagata una salata sanzione pecuniaria.
Alle stesse conseguenze si giungerebbe qualora fosse la Polizia Municipale, la ASL o qualsiasi altro ufficiale pubblico, anche nel corso di controlli di altro genere, ad evidenziare l’assenza della SCIA o del Certificato di Prevenzione Incendi.
È quindi di vitale importanza rilevare che l’esercizio di tutte le attività di seguito elencate, di cui l’amministratore di condominio è, secondo la legge, diretto responsabile, richiede l’autorizzazione di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco:
– Centrali termiche con potenzialità superiore a 116 kW;
– Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2;
– Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.

Regole per autoveicoli a GPL nelle autorimesse

Il parcheggio delle automobili alimentate a GPL nel primo piano interrato era inizialmente vietato ai sensi del punto 10.6 del D.M. 01/02/1986, il quale consentiva il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell’aria soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati. Il decreto è stato poi modificato per gli autoveicoli a GPL nelle autorimesse.

Ai sensi del Decreto del 22 novembre 2002, il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

Resta inteso che le autorimesse devono essere conformi ai requisiti specificati nel decreto ministeriale del 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell’allegato al decreto ministeriale 1 febbraio 1986.

In base all’ubicazione i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l’intradosso del solaio o il piano autorimesse che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

Obbligo estintori nelle autorimesse

Il Decreto ministeriale del 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” indica i requisiti di prevenzione incendio che si devono rispettare nelle autorimesse, tra l’obbligo estintori nelle autorimesse.

Questa norma ha per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l’osservanza delle suddette norme.

Il punto 6.2 del Decreto ministeriale del 01/02/1986 prevede l’installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi “A”, “B” e “C” con capacità estinguente non inferiore a “21 A” e “89 B”. Il numero di estintori deve essere il seguente:

  • uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli;
  • per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli;
  • oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.

Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.