Regole per autoveicoli a GPL nelle autorimesse

Il parcheggio delle automobili alimentate a GPL nel primo piano interrato era inizialmente vietato ai sensi del punto 10.6 del D.M. 01/02/1986, il quale consentiva il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell’aria soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati. Il decreto è stato poi modificato per gli autoveicoli a GPL nelle autorimesse.

Ai sensi del Decreto del 22 novembre 2002, il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

Resta inteso che le autorimesse devono essere conformi ai requisiti specificati nel decreto ministeriale del 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell’allegato al decreto ministeriale 1 febbraio 1986.

In base all’ubicazione i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l’intradosso del solaio o il piano autorimesse che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.