Legge regionale 6/2008 su bioedilizia

A seguito del DLgs 192/2005, in materia di risparmio dei consumi energetici, è entrata in vigore nel Lazio la Legge Regionale 6/2008, che prescrive una serie di obblighi riguardo la salvaguardia delle risorse idriche (articolo 4), l’obbligo d’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (articolo 5) ed elementi di architettura sostenibile e bioedilizia (articolo 6).
Si riporta un estratto del testo della LR 6/2008.

Articolo 4 – Risparmio idrico
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne, di pavimentazioni drenanti.

Articolo 5 – Fonti energetiche rinnovabili
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare.

Articolo 6 – Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.

L.R. 6/2008 su bioedilizia

La Legge Regionale 6/2008 nell’articolo 4 comma 2 prevede, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001 questi obblighi:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di calore.

L’articolo 5 impone, negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.P.R. 380/2001, l’obbligo dell’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.
Per questi interventi è necessario curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere.

Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici, così come, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie.