Certificazione energetica

Con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio 125/2012, pubblicata sul B.U.R. 21/04/2012, n. 15, è stato adottato il Regolamento Regionale concernente il Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico, ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico, ambientale.

Il provvedimento attua l’articolo 9 comma 4 della L.R. 27/2008 e definisce:
– la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
– le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
– il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dal D. Leg.vo 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria.

L’adozione del Regolamento in oggetto consente l’utilizzo del «Protocollo regionale sulla Bioedilizia» («Protocollo ITACA Regione Lazio» Residenziale e «Protocollo ITACA Regione Lazio» non Residenziale), già adottato con la Deliberazione 133/2010.

Serra solare captante

La serra captante è un sistema bioclimatico passivo, strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici. In genere queste soluzioni devono rispettare le seguenti condizioni:
– reale riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale attraverso lo sfruttamento passivo dell’energia solare;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati;
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– le serre solari devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

La Legge della Regione Lazio 6/2008 delibera una serie di interventi in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, tra cui la possibilità di scomputare, dalla determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico comunale, le serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata.

Tale contenimento del consumo energetico realizzato con la serra solare captante deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.

In mancanza di adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti edilizi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge della Regione Lazio 6/2008, le disposizioni sulle serre solari trovano comunque applicazione.