Nelle Marche l’invio dell’ACE è solo online

La Regione Marche con la delibera di giunta n. 382/2013 sancisce che gli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici (ACE) potranno essere trasmessi solo tramite via telematica.
Inoltre istituisce il Registro dei Certificati Energetici e la banca dati regionale per la consultazione e l’invio dei dati energetici da parte dei tecnici certificatori.
In tal modo è possibile eseguire il monitoraggio del livello di efficienza energetica del patrimonio edilizio regionale. Tale possibilità era stata prevista dal DM 26/06/2009 (Linee guida nazionali).

Controlli sugli Attestati Energetici in Toscana

Dal 01/03/2013 il comune di Firenze ha avviato i controlli a campione sugli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) e sui progetti degli impianti tecnologici depositati presso gli uffici comunali.
Tramite il metodo del sorteggio è verificate la regolarità e la completezza delle pratiche relative a progetti e a certificati energetici; inoltre, per gli ACE, è valutata la congruità e la coerenza dei dati progettuali e la metodologia di calcolo utilizzata, quindi un controllo anche sostanziale oltre che formale.
Sono sorteggiati ogni anno un campione pari al 4% degli ACE presentati nell’anno solare precedente; detto campione è rappresentato per metà dagli attestati relativi ad edifici con classe energetica “A” e per l’altra metà dagli edifici con classe inferiore.

Attestato Energetico come dichiarazione sostitutiva

Il Certificato Energetico diventa una dichiarazione sostitutiva ed ai sensi del DPR 445/2000 va allegata anche la copia della carta d’identità del Certificatore Energetico abilitato.
Tutto ciò per garantire i requisiti di indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, che all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
L’Attestato di Certificazione Energetica “ACE” ha il valore di un atto pubblico, con la responsabilità diretta civile e penale del tecnico che lo firma, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale che cita: “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Norme sull’Attestato di Certificazione Energetica

Il DLgs 192 ha subito innumerevoli modifiche dalla sua emanazione nel 2005, modificato dal DLgs 311/2006 per recepire la Direttiva 2002/91/CE, poi successivamente dalla Legge 99/2009, dalla Legge 56/2010 e dal DLgs 28/2011.
Infine sono stati introdotti il Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (DPR 59/2009) e le Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).

Eliminata l’autocertificazione della classe energetica G

Il 14/12/2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 22/11/2012 che elimina la possibilità di autocertificare la classe energetica G per i proprietari di edifici esistenti. Infatti il nuovo decreto modifica le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Dunque la certificazione energetica diventa obbligatoria per tutti gli edifici, anche se le variazioni apportate dal Decreto alle Linee guida, permettono di eseguire una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida (software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr).

Tra gli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica, per i quali è tecnicamente impossibile effettuare tale valutazione o in cui non è necessario garantire un confort abitativo, si trovano elencati nel decreto, a titolo indicativo:
– box;
– cantine;
– autorimesse;
– depositi;
– ruderi;
– scheletri strutturali.

ACE obbligatorio 2011

Dal 2011 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è di nuovo obbligatorio.
La normativa si sta lentamente adeguando alle sollecitazioni che provengono dalla Comunità Europea per limitare i consumi energetici (altissimi ed insostenibili sia per il riscaldamento che per il raffrescamento delle abitazioni), su questa strada la redazione obbligatoria dell’ACE è il primo passo per la sensibilizzazione ed educazione ad un buon comportamento eco-sostenibile.

L’articolo 13 del D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) introduce il nuovo comma 2-ter nell’art. 6 del DLgs. 192/2005 che inserisce nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari un’apposita clausola con la quale l’acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.

Dal 01/01/2012 il nuovo comma 2-quater (sempre inserito dal D.Lgs. 28/2011) obbliga gli annunci commerciali di vendita a riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari.

Tutto ciò a seguito dall’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che con la Legge 133/2008 (in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria) aveva abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del Decreto Legislativo 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso degli immobili.

Pertanto, la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE).

Obbligo dotazione attestato di certificazione energetica

L’articolo 6 commi 3 e 4 del D.Lgs. 192/2005 obbligava di allegare, nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata; inoltre nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica doveva essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso (Obbligo dotazione attestato di certificazione energetica).

Il DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, ha soppresso l’obbligo (articolo 35) di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, ed in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica.
Sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, che prevedevano le sanzioni relative alla mancata trasmissione della certificazione in caso di cessione (definitiva o in locazione) dell’immobile.

Comunque, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, sussiste ancora l’obbligo di dotare gli immobili dell’attestato di certificazione energetica, secondo le seguenti scadenze:
– dal 01/07/2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
– dal 01/07/2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
– dal 01/07/2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

L’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica ai contratti di compravendita e di consegnare l’attestato per le locazioni continua tuttavia a sussistere in quelle regioni che lo hanno imposto con proprie leggi (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana).

Obblighi consumi energetici nuovi edifici

Il DLgs 192/2005, come modificato dal DPR 59/2009, definisce gli obblighi da rispettare ai fini del contenimento dei consumi energetici per la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati (art. 3 co. 1 lett. a) (Obblighi consumi energetici nuovi edifici).

Nel caso di nuove costruzioni si procede, in sede progettuale alla determinazione dei seguenti parametri ed alla verifica dei limiti imposti (all. I art. 11 co. 1):

a) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi);

b) rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico;

c) trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l’edificio.

Il progettista termo-tecnico, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, nel caso di edifici di nuova costruzione verificano (all. I art. 11 co. 9):

a) l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate;

b) il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale ed il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali;

c) la ventilazione naturale dell’edificio;

Per immobili di superficie utile superiore a 1000 m2 al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, nel caso di edifici di nuova costruzione, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni (all. I art. 11 co. 10).

Obbligo Certificato Energetico per nuove costruzioni

E’ obbligatoria la dotazione del Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) per gli immobili di nuova costruzione, realizzati con permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata dopo l’8 ottobre 2005, a carico del costruttore o del venditore, in conformità all’articolo 6 comma 1 del DLgs 192/2005.

Il comma 288 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) subordina il rilascio del permesso di costruire alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Anche il DPR 59/2009 impone che i calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche siano inseriti in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici, inoltre ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare tale documento presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Senza l’attestato di certificazione energetica (ACE) non possono essere acquisite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità.

Obbligo Certificato Energetico nelle compravendite e locazioni

Nel caso di vendita di qualsiasi immobile è obbligatorio redigere il Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) da consegnare al compratore, non è più necessario allegarlo al rogito.

L’art. 6 comma 3 e 4 del DLgs 192/2005 come modificato dal DLgs 311/2006 obbligava alla redazione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) nel caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita). La prescrizione del DLgs 192/2005 di allegare l’attestato all’atto notarile di rogito è stata abrogata con l’art. 35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008. Bisogna specificare che su questa ultima norma è in corso una procedura di infrazione della Commissione europea.

Resta valido comunque l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del DLgs 192/2005.