Certificatore Energetico

Il Certificatore Energetico è un tecnico qualificato. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed inoltre deve essere abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici sia alla progettazione di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’Ing. Fratini è Certificatore Energetico perché possiede la laurea quinquennale del vecchio ordinamento, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma ed abilitato nei settori a-b-c (edile, industriale, elettronico). Inoltre lavora nella progettazione energetica degli edifici da più di 10 anni.

Attestato di Prestazione Energetica

L’ attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

L’attestato energetico fornisce come risultato finale la classe energetica globale dell’edificio, correlata ai consumi necessari per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

L’attestato di prestazione energetica fornisce queste dettagliate informazioni:
1. Informazioni generali
2. Classe energetica globale dell’edifcio
3. Grafico delle prestazioni energetiche globale e parziali
4. Qualità involucro (raffrescamento)
5. Metodologie di calcolo adottate
6. Raccomandazioni
7. Classificazione energetica globale dell’edificio
8. Dati prestazioni energetiche parziali
9. Note sulle ristrutturazioni
10. Informazioni sull’edificio
11. Dati sugli impianti
12. Tecnici Progettisti
13. Ditta Costruttrice
14. Soggetto certificatore
15. Sopralluoghi
16. Dati d’ingresso
17. Software

Nuovo Attestato di Prestazione Energetica

E’ stato nuovamente modificato il modello dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), in base ai decreti emanati il 26/06/2015, che aggiornano questi punti:
– applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
– le nuove linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
– la nuova relazione tecnica di progetto, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto.
– il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica;
– il calcolo con edificio di riferimento ed il calcolo dell’Edificio a Energia Quasi Zero;
– il nuovo modello per gli annunci commerciali.
Le novità più rilevanti sono:
– la classe energetica è determinata dall’edificio di riferimento;
– nell’APE sono evidenziati tutti i servizi energetici dell’edificio e i relativi consumi;
– le classi energetiche diventano dieci (A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G);
– aggiunte le informazioni relative alle prestazioni dell’involucro per l’estate e per l’inverno, ai consumi energetici relativi all’aliquota non rinnovabile e a quella rinnovabile, il dettaglio degli impianti presenti, gli interventi raccomandati e la stima della classe energetica raggiungibile.

Requisiti del Certificatore Energetico

Il DPR 75/2013 introduce il nuovo Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici. Il Certificatore Energetico deve essere laureato, iscritto al proprio Albo ed essere in possesso dell’abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici ed alla progettazione d’impianti.
Altrimenti si dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica (durata minima di 64 ore), i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto 75/2013. I corsi dovranno essere accreditati e saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Infine nel caso in cui il tecnico sia laureato ma non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e progettazione d’impianti) deve comunque operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste, oppure frequentare il corso di formazione da 64 ore.

Libretto della caldaia allegato all’APE

All’attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato il libretto d’impianto dell’edificio per provare il rendimento dell’impianto termico di climatizzazione invernale.
L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità temporale di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, e quindi di assenza dei controlli e del libretto d’impianto, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Senza libretto d’impianto l’attestato APE scade l’anno successivo a quello in cui è redatto.

Invio Attestati Energetici solo online per l’Abruzzo

La Regione Abruzzo ha creato un sistema informativo per l’invio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) da parte dei tecnici abilitati, grazie alla proficua collaborazione con l’ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con l’obiettivo di facilitare la gestione amministrativa della procedura di certificazione, sostituendo l’invio cartaceo degli APE con la trasmissione telematica.

Nullità dei contratti senza APE

La Legge 90/2013 prevede l’Attestato di Prestazione Energetica per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e gratuito (donazioni, ..) e per i contratti di locazione.
L’obbligo di allegazione dell’APE vale nel caso di stipula di un contratto di nuova locazione e per i contratti di leasing e l’affitto di azienda. Quindi l’obbligo non si applica ad un contratto che rinnova, proroga o reitera un rapporto di locazione esistente.
La norma stabilisce che l’obbligo di allegazione è posto a pena di nullità del contratto. Inoltre la nuova disciplina prevede che la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere convalidato.

APE per gli edifici pubblici

Nel caso di edifici pubblici oppure utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 90/2013 e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

Metodo di calcolo transitorio per l’APE

In attesa dell’emanazione dei decreti sulla nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009.
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce questo dettaglio con la Circolare 07/08/2013, per risolvere i dubbi sull’applicazione della normativa tecnica per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, dopo l’entrata in vigore della Legge 90/2013 di conversione del DL 63/2013 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
In realtà si tratta solo di un aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, per il recepimento della recente direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.
Quindi aspettiamoci ulteriori cambiamenti sul metodo di calcolo dell’attestato di prestazione energetica (APE).

Multe per annunci immobiliari senza classe energetica

Le agenzie immobiliari che non esibiscono sull’annuncio immobiliare la classe energetica rischiano rilevanti sanzioni amministrative. Infatti in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dalla Legge 90/2013 articolo 6 comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.