Sanzioni salate per la mancanza dell’APE

La Legge 90/2013 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 su “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (G.U. n. 181 del 3 agosto 2013), prevede sanzioni salate per la mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Infatti in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. La stessa sanzione amministrativa è applicata nel caso di vendita di edifici o di unità immobiliari.
Infine in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

In attesa delle nuove linee guida per l’APE

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per comprovare la prestazione energetica di un edificio e fornire le raccomandazioni per migliorarne l’efficienza.
L’APE diventa obbligatorio in tutti i casi di nuova costruzione, vendita, ma anche trasferimento a titolo gratuito (donazioni, ..) o locazione dell’immobile.
L’obiettivo è quello di costruire “Edifici a Energia Quasi Zero” (EEQZ), infatti i nuovi fabbricati pubblici dovranno essere tutti EEQZ dal 31/12/2018; mentre le costruzioni private devono rispettare questo vincolo dal 01/01/2021.
Il DL 63/2013 convertito con la Legge 90/2013, prevede la stesura di nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, infatti queste devono essere adeguate alla direttiva 2010/31/UE.
Infine è prevista anche la predisposizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, cioè un catasto energetico degli edifici.

Nelle Marche l’invio dell’ACE è solo online

La Regione Marche con la delibera di giunta n. 382/2013 sancisce che gli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici (ACE) potranno essere trasmessi solo tramite via telematica.
Inoltre istituisce il Registro dei Certificati Energetici e la banca dati regionale per la consultazione e l’invio dei dati energetici da parte dei tecnici certificatori.
In tal modo è possibile eseguire il monitoraggio del livello di efficienza energetica del patrimonio edilizio regionale. Tale possibilità era stata prevista dal DM 26/06/2009 (Linee guida nazionali).

Controlli sugli Attestati Energetici in Toscana

Dal 01/03/2013 il comune di Firenze ha avviato i controlli a campione sugli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) e sui progetti degli impianti tecnologici depositati presso gli uffici comunali.
Tramite il metodo del sorteggio è verificate la regolarità e la completezza delle pratiche relative a progetti e a certificati energetici; inoltre, per gli ACE, è valutata la congruità e la coerenza dei dati progettuali e la metodologia di calcolo utilizzata, quindi un controllo anche sostanziale oltre che formale.
Sono sorteggiati ogni anno un campione pari al 4% degli ACE presentati nell’anno solare precedente; detto campione è rappresentato per metà dagli attestati relativi ad edifici con classe energetica “A” e per l’altra metà dagli edifici con classe inferiore.

Attestato Energetico come dichiarazione sostitutiva

Il Certificato Energetico diventa una dichiarazione sostitutiva ed ai sensi del DPR 445/2000 va allegata anche la copia della carta d’identità del Certificatore Energetico abilitato.
Tutto ciò per garantire i requisiti di indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, che all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
L’Attestato di Certificazione Energetica “ACE” ha il valore di un atto pubblico, con la responsabilità diretta civile e penale del tecnico che lo firma, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale che cita: “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Norme sull’Attestato di Certificazione Energetica

Il DLgs 192 ha subito innumerevoli modifiche dalla sua emanazione nel 2005, modificato dal DLgs 311/2006 per recepire la Direttiva 2002/91/CE, poi successivamente dalla Legge 99/2009, dalla Legge 56/2010 e dal DLgs 28/2011.
Infine sono stati introdotti il Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (DPR 59/2009) e le Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).

Certificazione energetica

Con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio 125/2012, pubblicata sul B.U.R. 21/04/2012, n. 15, è stato adottato il Regolamento Regionale concernente il Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico, ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico, ambientale.

Il provvedimento attua l’articolo 9 comma 4 della L.R. 27/2008 e definisce:
– la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
– le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
– il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dal D. Leg.vo 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria.

L’adozione del Regolamento in oggetto consente l’utilizzo del «Protocollo regionale sulla Bioedilizia» («Protocollo ITACA Regione Lazio» Residenziale e «Protocollo ITACA Regione Lazio» non Residenziale), già adottato con la Deliberazione 133/2010.