Chiarimenti Condono 2003

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture 2699/2005 chiarisce la condonabilità delle due fattispecie: gli ampliamenti e le nuove costruzioni.
Sono condonabili, indipendentemente dalla destinazione d’uso, gli ampliamenti che non superino alternativamente i 750 mc o il 30% della volumetria originaria.
Per le nuove costruzioni residenziali, il comma 25 prevede che siano sanabili le opere abusive ultimate entro il 31/03/2003 non superiori a 750 mc per singola richiesta di condono, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3000 mc. In caso di superamento di quest’ultimo limite, è preclusa la sanatoria, salva la demolizione delle opere eccedenti.
Per le nuove costruzioni con destinazione d’uso non residenziale la sanatoria è ammessa anche oltre i limiti volumetrici previsti per i manufatti residenziali.

Inoltre la stessa Circolare prevede l’incremento delle sanzioni pecuniarie per reati edilizi. Il comma 47 dell’art. 32 prevede per le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 44 del DPR 380/2001, un incremento del cento per cento.

Con la sentenza n. 467 del 3 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha stabilito che le eventuali modificazioni che sopraggiungano dopo il diniego alla domanda di condono edilizio, sono ininfluenti.
Le opere realizzate sulla base di un titolo abilitativo annullato non rientrano nell’ambito del terzo condono edilizio, come stabilito dal Decreto Legge 269/2003.
La differenza rispetto alle precedenti normative, che ammettevano invece la sanatoria, è stata rilevata dal Consiglio di Stato, che il 23/04/2009 si è espresso a riguardo in Adunanza Plenaria con la Sentenza 4/2009.