Controlli sui condizionatori

L’obbligo dei controlli di efficienza energetica non riguarda tutti i condizionatori, ma solo quelli con una potenza frigorifera utile nominale maggiore di 12 kW (un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW). Mentre il libretto d’impianto è obbligatorio per tutti i climatizzatori, anche quelli più piccoli. I proprietari o i responsabili che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.
Il DPR 74/2013 tratta il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/2005”.
Tale decreto si adegua all’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione;
b) la verifica dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale;
c) la verifica dei sistemi di trattamento dell’acqua (dove previsti).
Le precedenti operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del decreto DPR 74/2013, e precisamente:
– ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
– ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
c) nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico “Rapporto di controllo di efficienza energetica”. Una copia del Rapporto
è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.