Silenzio assenso condono 2003

Legge 326/2003 (condono 2003) articolo 32 comma 37 prevede la formazione del silenzio-assenso, con effetti equivalenti alla sanatoria, trascorsi 24 mesi dalla data del 30 giugno 2005. È comunque necessario aver depositato entro il 30/09/2004 tutti i necessari allegati e documenti alla domanda di condono, quali:
– pagamento degli oneri di concessione;
– presentazione della documentazione di cui al comma 35;
– denuncia in catasto;
– denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili;
– denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico (ove dovute).
Per la formazione del silenzio-assenso, nel caso di immobili soggetti a tutela, occorre il decorso del termine di 24 mesi dalla data di emanazione del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, la Corte Costituzionale ha fatto salva la possibilità per le leggi regionali di determinare limiti volumetrici sanabili in misura inferiore a quelli previsti dalla norma statale.
Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della Legge 47/1985, e all’articolo 48 del DPR 380/2001.