Novità USCE Roma

09/06/2011
Nuova organizzazione dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio (USCE) di Roma.
Il Comune di Roma ha affidato a Risorse SpA, società interamente partecipata dall’Amministrazione Capitolina, l’incarico di assistenza e supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle pratiche di condono edilizio. Risorse SpA ha rimodulato le procedure, gli orari e la modulistica per le istanze di condono in sanatoria dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio (USCE) di Roma.

Si riportano alcune informazioni generali sulla nuova organizzazione dell’ufficio.
Indirizzo: Via di Decima 96/102 (Eur Torrino), 00144 – Roma
Orari di apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 15.00

E’ necessaria la prenotazione per accedere agli sportelli per Informazioni, Visure ed Istanze.
Non serve la prenotazione per lo sportello Protocollo.
E’ possibile prenotare tramite Call Center oppure tramite sito Web.

Prenotazione Call Center
Orari di operatività del servizio call center: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Telefoni: 06.83199.430 – 06.83199.431

Prenotazione tramite sito Web oppure Email
http://condono.risorse-spa.it/home/

Funzioni USCE:
– Programmazione delle procedure del Condono Edilizio legge n. 47/85;
– Programmazione delle procedure del Condono Edilizio legge n. 724/94;
– Programmazione delle procedure afferenti il nuovo Condono Edilizio legge n. 326/03.

Condono e vincoli

Il condono è possibile se il vincolo sull’area è stato posto dopo la realizzazione dell’immobile o dell’intervento edilizio, a patto che questo sia conforme a norme e strumenti urbanistici. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 3174/2010, depositata il 19/05/2010.
Non è possibile estendere al reato edilizio il condono paesaggistico ottenuto a seguito di ripristino dei luoghi. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 144 del 27/04/2007 che conferma la legittimità dell’art. 181, comma 1-quinquies, del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), comma aggiunto dall’art. 1, comma 36, lettera c), della Legge 308/2004 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale).

Il condono edilizio non cancella la violazione delle norme sulle distanze. Il Consiglio di Stato conferma il diritto dei confinanti a chiedere la demolizione. Con la sentenza n. 8262 del 30/12/2006, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema delle costruzioni abusive condonate ma che violano le norme sulle distanze legali tra gli edifici.

Con la sentenza n. 1475 del 20/03/2006, il Consiglio di Stato ha stabilito che un Comune non può giustificare la mancata risposta ad una istanza di ridefinizione urbanistica di un’area con la motivazione che su tale area insistono manufatti abusivi per i quali è in corso un procedimento di sanatoria.

Chiarimenti Condono 2003

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture 2699/2005 chiarisce la condonabilità delle due fattispecie: gli ampliamenti e le nuove costruzioni.
Sono condonabili, indipendentemente dalla destinazione d’uso, gli ampliamenti che non superino alternativamente i 750 mc o il 30% della volumetria originaria.
Per le nuove costruzioni residenziali, il comma 25 prevede che siano sanabili le opere abusive ultimate entro il 31/03/2003 non superiori a 750 mc per singola richiesta di condono, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3000 mc. In caso di superamento di quest’ultimo limite, è preclusa la sanatoria, salva la demolizione delle opere eccedenti.
Per le nuove costruzioni con destinazione d’uso non residenziale la sanatoria è ammessa anche oltre i limiti volumetrici previsti per i manufatti residenziali.

Inoltre la stessa Circolare prevede l’incremento delle sanzioni pecuniarie per reati edilizi. Il comma 47 dell’art. 32 prevede per le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 44 del DPR 380/2001, un incremento del cento per cento.

Con la sentenza n. 467 del 3 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha stabilito che le eventuali modificazioni che sopraggiungano dopo il diniego alla domanda di condono edilizio, sono ininfluenti.
Le opere realizzate sulla base di un titolo abilitativo annullato non rientrano nell’ambito del terzo condono edilizio, come stabilito dal Decreto Legge 269/2003.
La differenza rispetto alle precedenti normative, che ammettevano invece la sanatoria, è stata rilevata dal Consiglio di Stato, che il 23/04/2009 si è espresso a riguardo in Adunanza Plenaria con la Sentenza 4/2009.

Silenzio assenso condono 2003

Legge 326/2003 (condono 2003) articolo 32 comma 37 prevede la formazione del silenzio-assenso, con effetti equivalenti alla sanatoria, trascorsi 24 mesi dalla data del 30 giugno 2005. È comunque necessario aver depositato entro il 30/09/2004 tutti i necessari allegati e documenti alla domanda di condono, quali:
– pagamento degli oneri di concessione;
– presentazione della documentazione di cui al comma 35;
– denuncia in catasto;
– denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili;
– denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico (ove dovute).
Per la formazione del silenzio-assenso, nel caso di immobili soggetti a tutela, occorre il decorso del termine di 24 mesi dalla data di emanazione del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, la Corte Costituzionale ha fatto salva la possibilità per le leggi regionali di determinare limiti volumetrici sanabili in misura inferiore a quelli previsti dalla norma statale.
Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della Legge 47/1985, e all’articolo 48 del DPR 380/2001.

Sanatoria per immobili da asta giudiziaria

Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, come specificato nel DPR 380/2001 (Sanatoria per immobili da asta giudiziaria).

Quindi gli immobili abusivi realizzati senza concessione edilizia non possono essere venduti oppure donati, e qualora fosse stato eseguito un atto di rogito, la suddetta compravendita risulterebbe annullata.

Tale nullità non si applica agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dall’autorità giudiziaria.

La concessione in sanatoria è possibile per costruzioni in queste condizioni:
– senza licenza edilizia ovvero in difformità dalla stessa;
– con autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;
– nelle aree sottoposte a vincolo, la concessione in sanatoria è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.