Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Giugno 2013 (Anno X – Numero 6) intitolato “Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica”.

Le detrazioni fiscali del 50% per la riqualificazione energetica dell’edificio sono state aumentate al 65% già dal 06/06/2013 e prorogate fino al 31/12/2013 per i privati, e fino al 30/06/2014 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, ai sensi nel recente Decreto Legge 63/2013. Questo è veramente l’ultimo rinvio previsto per usufruire delle agevolazioni fiscali maggiorate (poi scenderanno al 36%), quindi ora o mai più. Qui sotto si fornisce qualche utile appunto sull’argomento.

Quali sono gli edifici interessati?
L’agevolazione è valida per tutti i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Non possono beneficiare della detrazione gli immobili merce (Risoluzione 303/E del 15/07/2008 dell’Agenzia delle Entrate) né quelli dati in locazione dalle società (Risoluzione 340/E del 01/08/2008).

Chi può fruire della detrazione?
Possono sfruttare la detrazione tutti i contribuenti che sostengono le spese su edifici posseduti o detenuti. In particolare sono ammessi: proprietari, condomini, inquilini, nudi proprietari, usufruttuari, comodatari, così come i familiari conviventi (coniuge, parenti). Tali soggetti possono essere persone fisiche, soci di cooperative, imprenditori individuali, persone giuridiche, società di persone o capitali, associazioni di professionisti, enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale, eccetto i comuni che non sono soggetti passivi Ires (Risoluzione 33/E del 05/02/2008).

Per quali lavori spettano le agevolazioni?
L’agevolazione spetta per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, ed in particolare per queste opere:
– ristrutturazione energetica globale dell’edificio (comma 344 della Legge 296/2006);
– realizzazione di coperture, muri e solai con bassa trasmittanza termica (comma 345);
– installazione di finestre comprensive di infissi, integrazione dei componenti vetrati esistenti, e sostituzione delle persiane (comma 345);
– istallazione di pannelli solari termici per la produzione d’acqua calda (comma 346) ;
– rifacimento del impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione (comma 347).
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, la fornitura e la posa in opera di materiali di coibentazione, le demolizioni e le ricostruzioni occorrenti, la realizzazione delle opere murarie collegate, le opere provvisionali ed accessorie necessarie, gli impianti di climatizzazione, ed infine le prestazioni professionali.

Quali sono i tetti massimi della detrazione?
Il limite massimo delle detrazioni è di 100.000 € per il comma 344, 60.000 € per i commi 345 e 346, infine 30.000 € per il comma 347.

Quali sono gli adempimenti da rispettare?
Per fruire delle agevolazioni fiscali è necessario seguire questa procedura ed acquisire i seguenti documenti (dipende dal tipo di intervento):
– Attestato di certificazione energetica;
Asseverazione sull’intervento di un tecnico abilitato o certificazione del produttore;
– Ricevuta della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
– Pagamento dei costi sostenuti per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, il numero di partita IVA dell’impresa;
Fatture e ricevute delle spese sostenute;
Solo nel caso in cui i lavori proseguono in più periodi d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Legge 2/2009). Il contribuente deve presentare al commercialista le attestazioni fiscali raccolte in sede di dichiarazione dei redditi, e inoltre conservare la suddetta documentazione.

A quanto ammontano le agevolazioni?
Ogni 10.000 € di spesa (inclusa IVA) eseguite per i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio, la detrazione spettante ammonta a 6.500 € ripartita in dieci quote di pari importo, quindi ogni anno 650 € di credito sull’Irpef o Ires da versare.

News – Incentivi ristrutturazioni edilizie
Le detrazioni fiscali del 50% per il recupero del patrimonio edilizio sono prorogate fino al 30/12/2013 (DL 63/2013), inoltre è riconosciuta anche un’agevolazione nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate (massimo 10.000 €) per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione.

Detrazioni fiscali 36% e 55%

C’è ancora tempo per sfruttare gli incentivi fiscali del 36% per ristrutturazioni edilizie e del 55% per riqualificazione energetica.

Infatti le detrazioni fiscali sugli interventi per il recupero edilizio (36%) e per il risparmio energetico (55%) sono stati prorogati fino al 30/06/2013 con il DL 83/2012.

Le ristrutturazioni edilizie saranno agevolabili fino al 50% (prima era il 36%), mentre il tetto di spesa è aumentato a 96.000 €. A partire dal 01/07/2013 il bonus tornerà al 36% ed il limite di spesa a 48.000 €.

Detrazioni 55% per il 2012

Il Decreto Salva Italia proroga a tutto il 2012 gli incentivi già vigenti sul 55%, annunciando nel contempo che dal 2013 detti incentivi saranno sostituiti con le detrazioni fiscali del 36%, già ora utilizzate per le ristrutturazioni edilizie, e saranno disciplinati dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra Salva Italia al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – DPR 917/1986).

Infatti il Decreto Legge 201/2011 coordinato con la Legge di Conversione 214/2011, e precisamente nell’articolo 4 modifica l’articolo 1 comma 48 della Legge 220/2010, sostituendo alle parole “31 dicembre 2011” la seguente dicitura: “31 dicembre 2012”. Infine sempre nell’articolo 4 comma 5 specifica che le disposizioni entrano in vigore il 01/01/2012.

Infine è stato aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Ritenuta su bonifici 36% e 55%

Il DL 98/2011 convertito con la Legge 111/2011, entrato in vigore dal 06/07/2011, riduce al 4% l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie (detrazioni al 36% e agevolazioni del 55%). Nel caso in cui le banche e poste Italiane SPA, abbiano continuato ad applicare l’aliquota del 10 % per motivi legati all’aggiornamento dei software, potranno accreditare direttamente al beneficiario del bonifico la differenza del 6% trattenuta in eccesso.

Detrazioni 55% per pavimenti

La Risoluzione 283/E dell’Agenzia delle Entrate, riguardo le detrazione del 55% per spese relative ad interventi di risparmio energetico (art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) fornisce alcune indicazioni in relazione alla detraibilità delle spese per il pavimento.

L’agevolazione riguarda lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Al riguardo, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 la scrivente ha precisato che “tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle sue competenza.

Inoltre sottolinea che la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti, né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.

Infine l’Agenzia delle Entrate fa presente che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento (55%) il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento (36%) delle spese di ristrutturazione, di cui all’art. 1 della Legge 449/1997 e successive modificazioni.

Detrazioni 55% a cavallo tra 2010 e 2011

L’articolo 29 del DL 158/2008 coordinato con la Legge di conversione 2/2009, introduce l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso il loro sito per coloro che eseguono i lavori “a cavallo” tra un anno e l’altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2010 e li concludono nel 2011 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2010). Il modello di comunicazione è stato approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 06/05/2009.
Il nuovo modello deve essere presentato:
– in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
– per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello
per ciascun periodo d’imposta.
Non deve essere presentato:
– se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
– se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Detrazione del 55% in dieci anni

La detrazione fiscale del 55% dall’imposta lorda, introdotta in forza della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), per lavori di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (commi 344-349), prorogata fino al 31/12/2010 con il comma 20 articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), è nuovamente prolungata fino al 31/12/2011 con la bozza della Legge di Stabilità 2011.

Per accedere alle detrazioni è necessario rispettare i più restrittivi valori limite (rispetto il DLgs 192/2005) della trasmittanza termica specificati nel DM 11/03/2008 e modificati dal DM 26/01/2010, e seguire la procedura indicata dal DM 19-02-2007 coordinato con DM 26-10-2007 e DM 07-04-2008 e DM 06-08-2009.

La metodologia per la certificazione energetica degli edifici è indicata dal DLgs 192/2005 come modificato dal DM 311/2006, coordinato con la Legge 133/2008, il DPR 59/2009, il DM 26/06/2009, il DLgs 56/2010.

La detrazione dovrà essere spalmata su dieci anni anziché su cinque. Non cambiano invece i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.

Ritenuta 10% su detrazioni 36% e 55%

L’articolo 25 del Decreto Legge 78/2010 (manovra economica), a decorrere dal 01/07/2010, ha introdotto l’obbligo per le banche e le Poste Italiane SpA, destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e del 55%, di operare una ritenuta fiscale del 10% a titolo d’acconto delle imposte dovute dall’impresa destinataria del pagamento (Ritenuta 10% su detrazioni 36% e 55%).

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento prot. 94288/2010 che regola le procedure operative per da seguire per l’esecuzione delle ritenute alla fonte, infatti le banche e le Poste Italiane SpA sono tenute ai seguenti adempimenti:
1. versare la ritenuta utilizzando l’apposito codice tributo;
2. certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Per il contribuente che effettua il bonifico, quindi, non è previsto nessun ulteriore onere: dovrà effettuare i bonifici indicando gli estremi fiscali del beneficiario e dell’ordinante, come già previsto attualmente.

Adempimenti 2010 detrazioni 55%

Sono stati introdotti nuovi adempimenti per ottenere la detrazione del 55%, agevolazioni introdotte dalla Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347, così come modificata dal DM del 19/02/2007, dalla Legge 244/2007, dal DL 185/2008, dalla Legge 2/2009 e dal DM del 06/08/2009 (Adempimenti 2010 detrazioni 55%).

Infatti il Decreto Anticrisi (Legge 2/2009) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori per i quali si intende avvalersi della detrazione del 55% (riqualificazione energetica) che proseguono oltre il periodo d’imposta (che per persone fisiche coincide con l’anno solare).
Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

Inoltre dal 2009 la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza. La scadenza per usufruire delle agevolazioni per la riqualificazione energetica è il 31/12/2010, infatti l’ultima finanziaria non ha prorogato l’incentivo fiscale.

Le modalità di presentazione del nuovo modello sono le seguenti:
a) deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
b) per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta, mentre NON deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
c) il modello NON deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Restano validi gli adempimenti finora in vigore.

Detrazioni 55% per risparmio energetico

Le agevolazioni sono state introdotte dall’articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) così come modificata dal DM del 19/02/2007, dalla Legge 244/2007, dal DL 185/2008, dalla Legge 2/2009 e dal DM del 06/08/2009 (detrazioni 55% per risparmio energetico).

Chi può usufruire degli incentivi?
La detrazione dall’imposta sul reddito spetta per qualsiasi tipo di edificio accatastato esistente a:
– persone fisiche;
– soggetti che conseguono reddito d’impresa
– anche familiari, conviventi, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Quali interventi di risparmio energetico sono incentivati?
1. ristrutturazione globale dell’edificio per ridurre il consumo energetico;
2. rifacimento coperture per ridurre il consumo energetico;
3. ristrutturazione pavimenti per ridurre il consumo energetico;
4. fornitura e messa in opera di materiale coibente su muri, e di materiali ordinari necessari, incluso demolizione e ricostruzione dell’elemento edilizio;
5. sostituzione della caldaia attraverso smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, comprese le opere murarie necessarie per la sostituzione;
6. impianti geotermici a bassa entalpia e termocamini a biomassa;
7. istallazione pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria;
8. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi.

Come ottenere le detrazioni?
Gli adempimenti da ottemperare sono i seguenti:
a) Relazione Tecnica sulle Dispersioni energetiche di un tecnico abilitato;
b) Attestato di Certificazione Energetica di un tecnico abilitato;
c) Asseverazione di un tecnico abilitato ai pertinenti requisiti richiesti;
d) Trasmissione dei dati all’ENEA entro novanta giorni (Allegato A ed E);
e) Effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
f) Richiedere tutte le fatture;
g) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione.

Quanto si risparmia?
Ipotizzando un costo approssimativo di €. 10.000 per l’intervento di risparmio energetico (nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge), grazie agli incentivi statali del 55% sull’imposta lorda, nei successivi 5 anni non si pagano €. 5.500 di IRPEF (1.100 € di tasse detraibili annualmente per 5 anni in sede di dichiarazione dei redditi), ciò equivale ad un costo reale dell’intervento di €. 4.500 !!!