Normativa certificazione energetica

Le norme relative alla certificazione Energetica sono in continuo mutamento, ed è per questo che è stata creata la figura del Certificatore Energetico, cioè un tecnico qualificato e competente in tale settore.

La norma originale è la Legge 10/1991, poi affiancata dal DLgs 192/2005 modificato da tutta una serie di leggi (DLgs 311/2006, Legge 99/2009, Legge 56/2010, DLgs 28/2011, ..), fino ad arrivare al DPR 59/2009 ed al DM 26/06/2009. Ultima novità entrata in vigore è il DM 26/06/2015.

Questo fino al 2013, quando il DPR 75/2013 ha introdotto la figura ed i requisiti del Certificatore Energetico, mentre Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 introduceva l’obbligo di allegare il libretto della caldaia al Certificato Energetico, e ribattezzando l’ACE in APE, cioè l’Attestato di Certificazione Energetica nell’Attestato di Prestazione Energetica. Questa trasformazione non è solo formale ma anche sostanziale, infatti l’attuale metodologia di calcolo della classe energetica sarà presto modificata da un ulteriore decreto per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.

Metodo di calcolo transitorio per l’APE

In attesa dell’emanazione dei decreti sulla nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009.
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce questo dettaglio con la Circolare 07/08/2013, per risolvere i dubbi sull’applicazione della normativa tecnica per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, dopo l’entrata in vigore della Legge 90/2013 di conversione del DL 63/2013 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
In realtà si tratta solo di un aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, per il recepimento della recente direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.
Quindi aspettiamoci ulteriori cambiamenti sul metodo di calcolo dell’attestato di prestazione energetica (APE).

Sanzioni salate per la mancanza dell’APE

La Legge 90/2013 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 su “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (G.U. n. 181 del 3 agosto 2013), prevede sanzioni salate per la mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Infatti in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. La stessa sanzione amministrativa è applicata nel caso di vendita di edifici o di unità immobiliari.
Infine in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

In attesa delle nuove linee guida per l’APE

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per comprovare la prestazione energetica di un edificio e fornire le raccomandazioni per migliorarne l’efficienza.
L’APE diventa obbligatorio in tutti i casi di nuova costruzione, vendita, ma anche trasferimento a titolo gratuito (donazioni, ..) o locazione dell’immobile.
L’obiettivo è quello di costruire “Edifici a Energia Quasi Zero” (EEQZ), infatti i nuovi fabbricati pubblici dovranno essere tutti EEQZ dal 31/12/2018; mentre le costruzioni private devono rispettare questo vincolo dal 01/01/2021.
Il DL 63/2013 convertito con la Legge 90/2013, prevede la stesura di nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, infatti queste devono essere adeguate alla direttiva 2010/31/UE.
Infine è prevista anche la predisposizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, cioè un catasto energetico degli edifici.