Modifiche alla contabilizzazione del calore

La direttiva 2012/27/UE ha reso obbligatoria la misurazione individuale del riscaldamento negli edifici. Il decreto legislativo italiano n. 102/2014 ha recepito la direttiva europea, specificando che la ripartizione delle spese deve essere eseguita in conformità alla norma tecnica UNI 10200. Modifiche alla contabilizzazione del calore .
A luglio 2016 è stato infine pubblicato il D.Lgs. 141/2016 che modifica il D.Lgs. 102/2014.
Ai sensi del D. Lgs 102/14 come modificato dal D. Lgs 141/2016:
– l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate (art. 9 comma 5 lettera d)).
L’articolo 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs n. 102/2014 così come modificato dal D. Lgs n. 141/2016 infatti recita:

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.
Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Chiarimenti sulla Contabilizzazione del calore

Il Ministero ha pubblicato a giugno 2017 alcuni chiarimenti sulla contabilizzazione del calore.
Il 30 giugno 2017 infatti era il termine ultimo per l’installazione dei sistemi di misurazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato.
L’obbligo, nato con la direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, è stato recepito in Italia con il DLgs 102/2014. L’obiettivo è quello di misurare il calore consumato da ogni singolo appartamento, ripartire le spese di gas in base agli effettivi prelievi di calore, ed ottenere un risparmio energetico.
Devono essere installati i contabilizzatori di calore e le valvole termostatiche in ogni abitazione. Per gli impianti a diramazione orizzontale si prevede l’installazione di contacalore individuali dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare. Mentre per gli impianti a colonna verticale si ricorrere all’installazione di ripartitori elettronici: rilevatori di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore delle unità immobiliari.
La suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento deve essere realizzata in base alla norma tecnica UNI 10200.
Il DL 244/2016 (Milleproroghe 2017) ha prorogato al 30/06/2017 il termine ultimo per l’installazione delle termovalvole. Il mancato adeguamento a tale obbligo può comportare sanzioni dai 500 ai 2.500 euro per appartamento.
Link del Ministero sui Chiarimenti.

Temine per la contabilizzazione del calore

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Dicembre 2015 (Anno XII – Numero 11) intitolato “Temine per la contabilizzazione del calore”.

La scadenza per eseguire i lavori di contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento condominiali esistenti si sta avvicinando velocemente, infatti il termine ultimo, dopo diverse proroghe, è il 31 dicembre 2016. Ho parlato della contabilizzazione del calore in un precedente articolo, ora vediamo quando l’obbligo entra in vigore per tutti gli edifici condominiali!

Normativa
L’iter legislativo, come spesso succede, è estremamente lungo ed articolato. Infatti parte da molto lontano, già la legge 10/1991 parlava di sistemi di regolazione e misurazione del calore prodotto dalle caldaie condominiali. La trafila di norme continua con il DPR 551/1999 che modifica il DPR 412/1993, poi continua con il DPR 59/2009 ed il DPR 74/2013, per terminare con il DLgs 102/2014, senza tenere conto delle leggi regionali quali la DCR 66/2009, la LR 9/2009, la LR 7/2014 e le diverse proroghe regionali della scadenza fissata inizialmente al 31/12/2011 per i Comuni di Roma e Frosinone, ed al 31/12/2014 per il restante territorio regionale. Infine vi sono le direttive 2002/91/CE e 2012/27/UE.

Qual è l’obbligo?
Il DLgs 102/2014 all’articolo 9 comma 5 lettera b, nei condomini con un impianto di riscaldamento centralizzato, sancisce l’obbligo di installare entro il 31/12/2016 i contatori individuali di piano per misurare l’effettivo consumo di calore per ciascuna unità immobiliare. Nei casi in cui non si possa usare un gruppo di misura per ogni appartamento (articolo 9 comma 5 lettera c), si ricorre all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuali (contacalorie) per misurare il consumo di calore su ogni radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dell’edificio. A dire il vero, la regione Lazio ha posticipato la data di scadenza al 01/09/2017, ma continua a valere il termine nazionale del 31/12/2016, infatti il decreto legislativo è una legge di rango superiore e non prevede alcuna clausola di cedevolezza.

Deroghe
L’obbligo di installare i contatori individuali vale nella misura in cui sia tecnicamente possibile (distribuzione orizzontale a zona). Eventuali casi di impossibilità tecnica all’installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in un’apposita relazione tecnica del progettista. Allo stesso modo l’obbligo di montare i contacaolorie è valido salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. La relazione tecnica di un tecnico abilitato deve dimostrare che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

Sanzioni
Il condominio che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali, per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Opinione tecnica
La contabilizzazione del calore nei nuovi edifici è semplice da realizzare e molto utile (riduzione consumi gas), mentre risulta spesso tecnicamente inutilizzabile per gli edifici esistenti (colonne verticali), inoltre resta il dubbio sull’effettiva convenienza economica del costo dei lavori rispetto alla reale riduzione dei consumi di energia.
L’impianto termico condominiale è sicuramente conveniente, molto meglio dell’autonomo, poiché risolve il problema del riscaldamento con una sola caldaia ed un unico impianto gas, una sola canna fumaria ed un unico locale tecnico. Tutto questo senza considerare che le caldaie professionali consumano meno di quelle piccole, hanno bisogno di un unico servizio di manutenzione e sono più sicure rispetto alla gestione di una moltitudine di piccoli impianti termici autonomi.

Contabilizzazione del calore

L’articolo 9 della Direttiva 2012/27/UE del 25/10/2012 sull’efficienza energetica nell’Unione Europea stabilisce che nei condomini e negli edifici polifunzionali sono installati entro il 31/12/2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Se non sia tecnicamente possibile o non sia economicamente sostenibile, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.
L’articolo 5 comma 2 della Legge della Regione Lazio 66/2009 sul “Piano risanamento qualità aria” (scadenza prevista il 31/12/2015), come modificata dall’articolo 2 comma 41 della Legge della Regione Lazio 9/2010 (scadenza prevista il 31/12/2015) e poi dall’articolo 41 comma 2 lettera h della DGR Lazio 133/2014, al fine di diminuire l’inquinamento atmosferico, impone che entro il 01/09/2017:
– gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
– gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.