Attestato di Prestazione Energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Ottobre 2013 (Anno X – Numero 9) intitolato “Attestato di Prestazione Energetica”.

L’attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato trasformato nell’attestato di prestazione energetica (APE) dalla Legge 90/2013, che inoltre prevede il rilascio di questo documento per tutte le unità immobiliari costruite, vendute o locate. Da ora in poi attenzione ai contratti di locazione senza l’APE!

Cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Serve allegare il libretto all’APE?
Si. Se il libretto della caldaia non è allegato all’APE in copia o in originale l’attestato energetico non ha più una validità di 10 anni, ma solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica, ai sensi del DLgs 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 .

Quando è obbligatorio?
In tutti i nuovi contratti. Nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Chi deve predisporre l’APE?
Il proprietario o costruttore. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

L’APE deve essere spedito?
Si. La documentazione attestante la classe energetica dell’edificio, con il relativo libretto d’impianto, deve essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici della Regione Lazio.

Chi sono i certificatori energetici?
Solo i tecnici qualificati. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici che di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’APE è obbligatorio per gli edifici pubblici?
Si. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

News su detrazioni al 50% sui mobili
Il DL 63/2010 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese effettuate per i mobili fino ad un massimo di 10.000 euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese agevolate per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione possono avvenire con bonifici e carte di credito o debito, cioè si può acquistare tramite bancomat. L’agenzia delle entrate chiarisce con la circolare 29/E, a titolo esemplificativo, che i mobili detraibili sono letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione. Invece non sono agevolabili le spese su porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.
Gli elettrodomestici devono essere dotati di etichetta energetica di classe almeno A+ (A per i forni). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. L’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 quali frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.