Regole autorimessa

Regole autorimessa. In tutte le autorimesse devono essere rispettate le norme di prevenzione incendi ai sensi del DM 01/02/1986, che vieta di:
– sostare gli autoveicoli sulle corsie e sulla rampe;
– eseguire operazioni che producono scintille;
– effettuare operazioni di taglio ;
– usare fiamme libere;
– depositare sostanze infiammabili o combustibili;
– eseguire riparazioni o prove di motori;
– parcheggiare autoveicoli con perdita anormale di carburanti o lubrificanti;
– fumare.
In genere è possibile parcheggiare solo un autoveicolo per ogni box; non è consentito utilizzare i locali per altre attività che non siano la semplice sosta dei mezzi; non possono essere depositati materiali combustibili (carta, legno, plastica, gomma, ecc..) all’interno dei box o dell’autorimessa.

Box esterni

I box esterni per le autovetture, cioè i garage con accesso diretto da spazio a cielo libero, devono rispettare le norme di sicurezza antincendio del titolo 2 (anziché quelle più severe del titolo 3) del DM 01/02/1986, come specificato al punto 1.2.0, valido anche per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a 9.
Il punto 2.1 richiede che la parete di suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30. Inoltre ogni box deve disporre di superfici d’aerazione realizzate con aperture permanenti, in alto ed in basso, con area non inferiore ad 1/100 di quella in pianta.
Le autorimesse miste o isolate, a box affacciantisi su spazio a cielo libero, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

Box autorimesse

Qualche chiarimento sulle norme di prevenzione incendi per i box autorimesse. Il box di una autorimessa è il volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m2 (definizione al punto 0 del DM 01/02/1986). È possibile prevedere all’interno di un’autorimessa locali, per analoga destinazione d’uso, con superficie maggiore di 40 m2, a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione (con aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra) maggiore di 1/25 della superficie in pianta (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 8/5/2000 e Nota DCPREV prot. n. 13293 del 12/10/2011).
Per le autorimesse suddivise in box l’aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l’esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti (chiusure) e di superficie non inferiore ad 1/100 (area netta) di quella in pianta del box stesso.
Qualora le aperture di aerazione al servizio dell’autorimessa siano ricavate sulle pareti esterne dei box, deve essere ricavata un’analoga superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento (Nota prot. n. P1540/4108 sott. 22(19) del 21/12/1998).
L’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture di resistenza al fuoco almeno REI 30; infatti se la norma ha previsto tale misura per le piccole autorimesse (< 9 autovetture) è indubbio che essa debba essere presente anche per le autorimesse di maggiori di dimensioni (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26/7/2000).
Fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, può essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza e reazione al fuoco (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 8/5/2001).

Idranti nelle autorimesse

L’obbligo di idranti nelle autorimesse è imposto dal DM 01/02/1986 sulle “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.
Il punto 6.1.0 del DM 01/02/1986 impone infatti che nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a 50 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 50 autoveicoli o frazione. Inoltre in quelle oltre il primo interrato, di capacità superiore a 30 autoveicoli, deve essere installato come minimo un idrante ogni 30 autoveicoli o frazione. Il punto 7.4 del DM 01/02/1986 richiede invece che per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni 100 autoveicoli o frazione.
Oltre agli idranti, devono essere presenti anche gli estintori portatili, di tipo approvato per i fuochi delle classi A, B e C, in posizione ben visibile e di facile accesso (punto 6.2 del DM 01/02/1986).

Autorimesse su spazio aperto

Le autorimesse su spazio aperto (terreni, giardini, cortili, prati) non sono tenute a depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia antincendio). Solo le autorimesse coperte sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 75). Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Infine un piano pilotis può essere destinato ad autorimessa ma deve avere tale esclusiva destinazione, e pertanto non può essere utilizzato per il transito di persone in entrata ed uscita dall’edificio (Nota prot. n. P404/4108 sott. 22 del 11/4/2001).
Nonostante ciò, le autorimesse su spazio aperto devono rispettare il DM 01/02/1986, che richiede al paragrafo 7 l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli (ma si riferisce a quelle sul terrazzo che possono essere assimilate a quelle all’aperto). Infatti una “Faq” dei Vigili del Fuoco chiarisce questo punto: “Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al DPR n. 151 del 01/08/2011. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (DM 01/02/1986) e gli obblighi gestionali.

Illuminazione d’emergenza autorimesse

La norma di prevenzione incendi per le autorimesse, il DM 01/02/1986, prevede l’obbligo di illuminazione d’emergenza solo per le autorimesse con capacità superiore a trecento autoveicoli (Illuminazione d’emergenza autorimesse).
Per le norme di sicurezza, nei locali sotterranei o semi-sotterranei il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008.
Sempre il D.Lgs. 81/2008, al punto 1.5.11. dell’allegato XIV, per le vie e le uscite di emergenza richiede l’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
Mentre al punto 1.10.3. dello stesso allegato XIV, per i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, dispone di nuovo l’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
Infine il DM 10/03/1998, al punto 3.13 dei “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, per tutte le vie di uscita inclusi anche i percorsi esterni, obbliga all’uso dell’illuminazione artificiale per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. Inoltre nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.
In conclusione, benché la normativa antincendio non preveda l’uso di illuminazione artificiale e d’emergenza per la autorimesse, questa diventa obbligatoria quando queste sono luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e un minimo di illuminazione artificiale e d’emergenza risulta comunque necessaria nei luoghi interrati dove manca la luce naturale. In tal senso il responsabile dell’attività, anche se questa non è classificata come luogo di lavoro, deve considerare tale circostanza e prevedere le condizioni di illuminazione minime per l’utilizzo dei luoghi interrati.

SCIA VVF per le autorimesse all’aperto

L’attività 75 del DPR 151/2011 si riferisce esplicitamente ad Autorimesse pubbliche e private, con superficie coperta, quali locali e depositi, mentre non nomina la SCIA VVF per le autorimesse all’aperto che non sono quindi soggette all’autorizzazione formale dei Vigili del Fuoco.
Il DM 01/02/1986 al paragrafo 7 comunque nomina specificatamente le autorimesse all’aperto (ma si riferisce a quelle sul terrazzo) richiedendo l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli.
Una Domanda/Risposta presente su sito web dei Vigili del Fuoco cita testualmente:
Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (D.M. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali (probabilmente il DM 81/2008).
Le autorimesse miste o isolate (a box affacciantisi su spazio a cielo libero) e i parcheggi all’aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).