Normativa certificazione energetica

Le norme relative alla certificazione Energetica sono in continuo mutamento, ed è per questo che è stata creata la figura del Certificatore Energetico, cioè un tecnico qualificato e competente in tale settore.

La norma originale è la Legge 10/1991, poi affiancata dal DLgs 192/2005 modificato da tutta una serie di leggi (DLgs 311/2006, Legge 99/2009, Legge 56/2010, DLgs 28/2011, ..), fino ad arrivare al DPR 59/2009 ed al DM 26/06/2009. Ultima novità entrata in vigore è il DM 26/06/2015.

Questo fino al 2013, quando il DPR 75/2013 ha introdotto la figura ed i requisiti del Certificatore Energetico, mentre Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 introduceva l’obbligo di allegare il libretto della caldaia al Certificato Energetico, e ribattezzando l’ACE in APE, cioè l’Attestato di Certificazione Energetica nell’Attestato di Prestazione Energetica. Questa trasformazione non è solo formale ma anche sostanziale, infatti l’attuale metodologia di calcolo della classe energetica sarà presto modificata da un ulteriore decreto per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.

Casi di esclusione dall’obbligo dell’APE

Casi di esclusione dall’obbligo dell’APE
Il DM 26/06/2015, attuativo della Legge 90/2013, prevede alcuni casi in cui non è necessario redigere l’Attestato di Prestazione energetica (APE). Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti immobili:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, oppure “al rustico”);
l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (ad esempio: piscina all’aperto, serra non realizzata con strutture edilizie, ecc..).
Per le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Nuovo Attestato di Prestazione Energetica

E’ stato nuovamente modificato il modello dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), in base ai decreti emanati il 26/06/2015, che aggiornano questi punti:
– applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
– le nuove linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
– la nuova relazione tecnica di progetto, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto.
– il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica;
– il calcolo con edificio di riferimento ed il calcolo dell’Edificio a Energia Quasi Zero;
– il nuovo modello per gli annunci commerciali.
Le novità più rilevanti sono:
– la classe energetica è determinata dall’edificio di riferimento;
– nell’APE sono evidenziati tutti i servizi energetici dell’edificio e i relativi consumi;
– le classi energetiche diventano dieci (A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G);
– aggiunte le informazioni relative alle prestazioni dell’involucro per l’estate e per l’inverno, ai consumi energetici relativi all’aliquota non rinnovabile e a quella rinnovabile, il dettaglio degli impianti presenti, gli interventi raccomandati e la stima della classe energetica raggiungibile.