Parere Vigili Fuoco per autofficine e carrozzerie

Le autofficine erano già soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del vecchio DM 16/02/1982 ed erano indicate al punto 72 come “Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti”.

Il nuovo DPR 151/2011 rimodella la definizione dei limiti che impongono la richiesta di autorizzazione di prevenzione incendi, passando dalla capienza di autoveicoli alla superficie coperta dell’officina.

L’attività n. 53 del nuovo decreto stabilisce l’obbligo di richiedere il permesso dei Vigili del Fuoco per tutte le seguenti officine di riparazione:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

I responsabili delle officine ed autofficine di riparazione devono presentare il progetto dell’attività al comando competente dei Vigili del Fuoco per avere il parere preventivo, successivamente sono tenuti a fare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare pesanti sanzioni ed addirittura la sospensione dell’attività commerciale.

Proroga adempimenti antincendio

Il DPR 151/2011, entrato in vigore il 07/10/2011, definisce le nuove modalità operative, procedure e semplificazioni di prevenzione incendi.

In base a quanto previsto dalla Legge 134 del 07/08/2012 è stata prorogata di un anno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni antincendio.
Slitta al 07/10/2013, salvo ulteriori proroghe, l’obbligo di presentare la SCIA per le attività che sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi per effetto della tabella del DPR 151/11 (ad esempio le palestre, alcuni edifici pregevoli per arte e storia, le gallerie ecc..).

Questo vuol dire che le attività hanno un anno in più di tempo per presentare la SCIA senza incorrere nelle sanzioni previste dal DPR 151 stesso. Ciò non toglie che nel frattempo, i titolari devono approntare le minime misure di sicurezza antincendio necessarie per compensare il rischio attualmente presente nello svolgimento dell’attività.

Nuove attività prevenzione incendi

Il DPR 151/2011 ha introdotto una serie di nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato.

Nello specifico, si riferiscono:
– ad alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);
– attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;
– grandi complessi terziari o per il terziario;
– strutture turistico-ricettive all’aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Tali attività sono soggette ai controlli di prevenzione incendi che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.