Certificatore Energetico

Il Certificatore Energetico è un tecnico qualificato. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed inoltre deve essere abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici sia alla progettazione di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’Ing. Fratini è Certificatore Energetico perché possiede la laurea quinquennale del vecchio ordinamento, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma ed abilitato nei settori a-b-c (edile, industriale, elettronico). Inoltre lavora nella progettazione energetica degli edifici da più di 10 anni.

Normativa certificazione energetica

Le norme relative alla certificazione Energetica sono in continuo mutamento, ed è per questo che è stata creata la figura del Certificatore Energetico, cioè un tecnico qualificato e competente in tale settore.

La norma originale è la Legge 10/1991, poi affiancata dal DLgs 192/2005 modificato da tutta una serie di leggi (DLgs 311/2006, Legge 99/2009, Legge 56/2010, DLgs 28/2011, ..), fino ad arrivare al DPR 59/2009 ed al DM 26/06/2009. Ultima novità entrata in vigore è il DM 26/06/2015.

Questo fino al 2013, quando il DPR 75/2013 ha introdotto la figura ed i requisiti del Certificatore Energetico, mentre Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 introduceva l’obbligo di allegare il libretto della caldaia al Certificato Energetico, e ribattezzando l’ACE in APE, cioè l’Attestato di Certificazione Energetica nell’Attestato di Prestazione Energetica. Questa trasformazione non è solo formale ma anche sostanziale, infatti l’attuale metodologia di calcolo della classe energetica sarà presto modificata da un ulteriore decreto per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.

Geometri e certificazione energetica

Ho ricevuto la richiesta di chiarimento in merito all’abilitazione dei Geometri per quanto riguarda la Certificazione energetica. Avevo già affrontato l’argomento nella’articolo “Requisiti del Certificatore Energetico”, ora entriamo nello specifico.

Il DPR 75/2013 specifica quali sono le figure riconosciute come soggetti certificatori (articolo 2 comma 1 lettera a) definendo la disciplina dei requisiti per i tecnici all’articolo 2 comma 2 lettera b e chiarendo i requisiti necessari all’articolo 2 comma 3, dove sono presenti anche i Geometri (lettera d). In dettaglio il comma 3 richiede che il tecnico abilitato sia:
– iscritto ai relativi ordini e collegi professionali;
– abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati (progettazione edifici ed impianti) o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato.
Qui ci aiuta la Suprema Corte civile, che ha avuto modo di ribadire il seguente concetto: «La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre è ammessa la sua competenza in via di eccezione anche a queste soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo perle persone».
CONCLUSIONE: I Geometri sono abilitati alla progettazione di edifici (seppur con competenze limitate, piccole strutture), ma non sono abilitati nella progettazione di impianti (elettrico, gas, termico, ecc..), né tanto meno specializzati in tale ambito, infatti tra le materie d’insegnamento non ci sono materie specifiche di dimensionamento degli impianti, quindi non avendo entrambe le competenze devono operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato.

Requisiti del Certificatore Energetico

Il DPR 75/2013 introduce il nuovo Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici. Il Certificatore Energetico deve essere laureato, iscritto al proprio Albo ed essere in possesso dell’abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici ed alla progettazione d’impianti.
Altrimenti si dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica (durata minima di 64 ore), i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto 75/2013. I corsi dovranno essere accreditati e saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Infine nel caso in cui il tecnico sia laureato ma non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e progettazione d’impianti) deve comunque operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste, oppure frequentare il corso di formazione da 64 ore.

Attestato di Prestazione Energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Ottobre 2013 (Anno X – Numero 9) intitolato “Attestato di Prestazione Energetica”.

L’attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato trasformato nell’attestato di prestazione energetica (APE) dalla Legge 90/2013, che inoltre prevede il rilascio di questo documento per tutte le unità immobiliari costruite, vendute o locate. Da ora in poi attenzione ai contratti di locazione senza l’APE!

Cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Serve allegare il libretto all’APE?
Si. Se il libretto della caldaia non è allegato all’APE in copia o in originale l’attestato energetico non ha più una validità di 10 anni, ma solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica, ai sensi del DLgs 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 .

Quando è obbligatorio?
In tutti i nuovi contratti. Nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Chi deve predisporre l’APE?
Il proprietario o costruttore. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

L’APE deve essere spedito?
Si. La documentazione attestante la classe energetica dell’edificio, con il relativo libretto d’impianto, deve essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici della Regione Lazio.

Chi sono i certificatori energetici?
Solo i tecnici qualificati. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici che di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’APE è obbligatorio per gli edifici pubblici?
Si. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

News su detrazioni al 50% sui mobili
Il DL 63/2010 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese effettuate per i mobili fino ad un massimo di 10.000 euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese agevolate per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione possono avvenire con bonifici e carte di credito o debito, cioè si può acquistare tramite bancomat. L’agenzia delle entrate chiarisce con la circolare 29/E, a titolo esemplificativo, che i mobili detraibili sono letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione. Invece non sono agevolabili le spese su porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.
Gli elettrodomestici devono essere dotati di etichetta energetica di classe almeno A+ (A per i forni). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. L’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 quali frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.