Il Fotovoltaico conviene

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul giornale “La Piazza” nel numero di Ottobre 2014 (Anno XI – Numero 9) intitolato “Il Fotovoltaico conviene”.

L’energia solare conviene a tutti, all’ambiente ed al portafogli. L’installazione di un impianto fotovoltaico continua ad essere un investimento economico, ambientale e sociale molto interessante, grazie alla tariffa incentivante del GSE ed alle detrazioni del 50% sul costo dei lavori. Conosciamo meglio l’argomento in tutti i suoi aspetti!

Perché il fotovoltaico?
Il sole è una fonte di energia rinnovabile, può venire sfruttata in tutto il mondo, ovunque ve ne sia bisogno. L’energia solare è inesauribile, mentre le fonti fossili (petrolio) stanno terminando, ogni anno diventano più costose e avvelenano gradualmente il nostro pianeta. Il cambiamento climatico e le difficoltà di approvvigionamento ci costringono a trovare nuove soluzioni per mantenere lo stile e la qualità di vita a cui oggi siamo abituati.

Quanta energia ha il sole?
Nella zona di Castel Madama abbiamo a disposizione un’irradiazione solare annua sul piano orizzontale pari a 1.500 kWh/mq, pensate che il consumo elettrico medio di una famiglia è di 3.000 kWh annui. In teoria basterebbero 2 mq di pannelli fotovoltaici per famiglia, in realtà si devono considerare anche le perdite per questo ne servono 16 mq.

Quanto petrolio si risparmia?
Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile fossile derivante dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]. Questo coefficiente individua le TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la produzione di 1 MWh di energia. Un impianto fotovoltaico da 4,2 kWp permette di risparmiare 19,5 TEP in 20 anni.

Si riduce la CO2?
Il fotovoltaico consente anche la riduzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti e di quelle che contribuiscono all’effetto serra. L’impianto da 4,2 kWp fa risparmiare l’emissione di 49 tonnellate di CO2 in 20 anni, 36 kg di SO2, 40 kg di NOx ed 1 kg di polveri fini.

E’ incentivato dal GSE?
Il GSE permette lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, una particolare modalità di valorizzazione dell’energia che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

E’ detraibile al 50%?
L’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rientra tra i lavori agevolabili, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 22/E del 02/04/2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc…) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.

Quanto costa un impianto?
Attualmente il costo di un impianto fotovoltaico si aggira intorno ai 2.000-2.500 euro per ogni kW prodotto, e servono approssimativamente 5-6 mq di pannelli fotovoltaici per ogni kW di energia elettrica.

Quanto è il guadagno?
Con un impianto FV di tipo grid-connected, cioè connesso alla rete Enel con un allaccio monofase in bassa tensione (240 Volt), costituito da 18 moduli che occupano una superficie di 22 mq ed hanno una potenza pari a 4,3 kW di picco, si realizza una produzione di energia annua di 5.680 kWh (1.325 kWh/kW). Tale impianto ha un costo di 10.000 euro circa. Ora ipotizzando un consumo elettrico di 3.285 kWh annui, utilizzando il meccanismo dello scambio sul posto per il surplus d’energia prodotto (5.680-3.285=2.395), e sfruttando le detrazioni del 50% sul costo iniziale dell’impianto (recuperabile in 10 anni), il capitale iniziale investito si recupera dopo 9 anni, guadagnando inoltre fino a 10.000 euro al 20 anno, con un tasso di rendimento (d’interesse) del 12,8%. Conviene e fa bene, allora convertiamoci al solare!

Aumento copertura consumi da fonti rinnovabili 2012

Dal 01/05/2012 entrano in vigore gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, ai sensi del DLgs 28/2011, negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali diventa necessario progettare gli impianti di produzione di energia termica in modo da garantire il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, per la copertura dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

I precedenti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

La copertura dei consumi di energia da fonti rinnovabili deve essere evidenziata e dettagliata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Bonus volumetrico 5%

Il DLgs 28/2011 nell’articolo 12 comma 1 prevede per le nuove costruzioni un bonus volumetrico del 5% se queste prevedono una copertura dei consumi energetici superiore al 30% rispetto ai valori obbligatori di legge.

I progetti di edifici di nuova costruzione che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Obbligo rinnovabili 2011

Il 29/03/2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 28/2011 che rimodula i requisiti necessari per ottenere il titolo abilitativo edilizio in funzione della promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 96/2010, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 01/01/2017.

Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Obbligo fonti rinnovabili per i nuovi edifici

Dal 01/01/2010 le fonti rinnovabili sono obbligatorie sulle nuove costruzioni. Il permesso di costruire è subordinato all’installazione di impianti da fonti rinnovabili che producano almeno 1 kW per unità abitativa.

L’articolo 1 comma 289 della Finanziaria 2008 stabiliva l’obbligo di istallare impianti da fonti rinnovabili ai fini del rilascio del permesso di costruire per i nuovi edifici e fissava al 01/01/2009 la scadenza per adeguare i regolamenti edilizi comunali; successivamente l’articolo 29 comma 1-octies della Legge 14/2009, Legge di conversione del DL 207/2008 (Milleproroghe), ha differito il termine al 01/01/2010.

La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Anche nel Comune di Roma per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.

Il certificato energetico del nuovo edificio deve documentare l’uso delle fonti rinnovabili.