Detrazione 55%: OK per i portoni d’ingresso

La circolare 21/E del 23/04/2010 dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Legge 244/2007), precisa che la detrazione del 55% è ammissibile per le spese di sostituzione di portoni d’ingresso, anche se non dotati di componenti vetrati, purché risulti delimitare l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, nel pieno rispetto degli indici di trasmittanza termica delle finestre (Detrazione 55%: OK per i portoni d’ingresso).

L’articolo 1, comma 345, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) includeva fra gli interventi di risparmio energetico, per i quali è riconosciuta la detrazione del 55% delle spese sostenute, solo la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, ma da ultimo il DPR 59/2009 ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica, in particolare l’articolo 4, comma 4, lett. c), dispone che “Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr), il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo (19 agosto 2005, n. 192) …”.

I pertinenti limiti di trasmittanza termica applicabili dal 01/01/2010, per l’accesso alle detrazioni del 55% indicati nel DM 11/03/2008 coordinato con il DM 26/01/2010, sono riportati qui sotto:
A – 3,7
B – 2,4
C – 2,1
D – 2,0
E – 1,8
F – 1,6