Controlli e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate con la periodicità contenute nelle istruzioni rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. Qualora queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI.
Sono gli installatori e i manutentori degli impianti termici che devono definire e dichiarare esplicitamente all’utente in forma scritta:
– quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
– con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.
La legge nazionale è il DPR 74/2013, mentre la normativa tecnica di riferimento per le il controllo e la manutenzione degli impianti termici è:
– UNI 10436:1996 per le caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW
– UNI 10435:1995 per gli impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW
– UNI 8364-3:2007 per tutti gli impianti di riscaldamento destinati ad usi civili

Controlli della Provincia sulle caldaie

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Controlli della Provincia sulle caldaie”.

I controlli della Provincia di Roma sulle caldaie sono frequenti e spesso creano inutili apprensioni agli utenti estratti a campione per la verifica tecnica. Per non farsi trovare impreparati ecco un breve prontuario informativo su ciò che è bene sapere.

Come funziona il controllo della Provincia sulle caldaie?
La Provincia di Roma esegue controlli a campione sugli impianti termici per accertare la loro efficienza e sicurezza. La data è comunicata tramite una lettera raccomandata spedita dalla Provincia, e la verifica tecnica si articola nelle seguenti fasi:
– registrazione dei dati anagrafici del responsabile dell’impianto;
– annotazione dei dati del manutentore;
– individuazione delle caratteristiche dell’impianto;
– verifica dei requisiti del locale tecnico;
– controllo della documentazione;
– schedatura dei dati del generatore;
– misura dei rendimenti di combustione;
– consegna del bollettino da pagare di 90 € per impianti fino a 35 kW non autodichiarati.

Quali sono i documenti obbligatori per gli impianti termici?
La documentazione che il proprietario o responsabile della caldaia deve conservare, ed esibire durante i controlli della Provincia, è qui sotto riportata:
– libretto della centrale termica compilato;
– libretto di istruzioni della caldaia;
– libretto di istruzioni del generatore;
– dichiarazione di conformità dell’impianto termico;
– dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
– rapporti dei controlli periodici (modello F o G);
– denuncia all’INAIL del generatore;
– certificazione dei Vigili del Fuoco (se la potenza è maggiore di 116 kW).

Cosa controlla la Provincia sugli impianti con potenza maggiore di 35 kW?
Durante l’esame dell’impianto termico il verificatore della Provincia accerta la presenza di questi elementi e requisiti:
– conformità del locale di installazione;
– sistema d’aerazione sufficiente;
– idoneo accesso alla centrale;
– valvola esterna di intercettazione del gas;
– sezionatore elettrico esterno;
– coibentazione delle tubazioni;
– presenza dell’estintore;
– cartelli di segnalazione;
– efficienza dei canali da fumo.

Qual’è la frequenza dei controlli periodici sulle caldaie?
I proprietari delle caldaie devono effettuare il controllo di efficienza energetica (prova dei fumi), ai sensi del D.Lgs. 192/2005, con la seguente cadenza:
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;
– ogni anno per gli impianti dotati di caldaia di potenza superiore a 35 kW e per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza.