Verifica impianti termici

La Provincia di Roma esegue periodicamente le verifiche sullo stato di manutenzione degli impianti termici con potenza maggiore di 35 kW, cioè le caldaie delle singole abitazioni per il riscaldamento autonomo e la produzione di acqua calda sanitaria, così come gli impianti condominiali ed i generatori di calore per utilizzi industriali.

La verifica si articola nelle seguenti fasi:

  • registrazione dei dati anagrafici del responsabile dell’impianto;
  • annotazione dei dati anagrafici del manutentore;
  • individuazione del tipo di impianto;
  • verifica dei requisiti del locale tecnico;
  • controllo della documentazione;
  • schedatura dei dati del generatore;
  • misura dei rendimenti di combustione.

Durante il esame del locale il verificatore della Provincia appura questi requisiti:

  • locale centrale termica conforme;
  • sistema aerazione sufficiente;
  • accesso centrale termica conforme;
  • presenza all’esterno del rubinetto di intercettazione manuale del combustibile;
  • presenza all’esterno dell’interruttore generale elettrico;
  • stato delle coibentazioni;
  • assenza di materiali estranei nella centrale;
  • presenza dell’estintore;
  • predisposizione dei cartelli di sicurezza;
  • stato dei canali da fumo.

Infine si procede al controllo dello presenza di questa documentazione:

  • libretto di centrale termica;
  • libretto di uso e manutenzione della caldaia;
  • libretto di uso e manutenzione del generatore;
  • compilazione libretto di centrale termica;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto termico;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
  • denuncia all’INAIL del generatore;
  • certificazione dei Vigili del Fuoco per impianti > 116 kW.

Controlli della Provincia sulle caldaie

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Controlli della Provincia sulle caldaie”.

I controlli della Provincia di Roma sulle caldaie sono frequenti e spesso creano inutili apprensioni agli utenti estratti a campione per la verifica tecnica. Per non farsi trovare impreparati ecco un breve prontuario informativo su ciò che è bene sapere.

Come funziona il controllo della Provincia sulle caldaie?
La Provincia di Roma esegue controlli a campione sugli impianti termici per accertare la loro efficienza e sicurezza. La data è comunicata tramite una lettera raccomandata spedita dalla Provincia, e la verifica tecnica si articola nelle seguenti fasi:
– registrazione dei dati anagrafici del responsabile dell’impianto;
– annotazione dei dati del manutentore;
– individuazione delle caratteristiche dell’impianto;
– verifica dei requisiti del locale tecnico;
– controllo della documentazione;
– schedatura dei dati del generatore;
– misura dei rendimenti di combustione;
– consegna del bollettino da pagare di 90 € per impianti fino a 35 kW non autodichiarati.

Quali sono i documenti obbligatori per gli impianti termici?
La documentazione che il proprietario o responsabile della caldaia deve conservare, ed esibire durante i controlli della Provincia, è qui sotto riportata:
– libretto della centrale termica compilato;
– libretto di istruzioni della caldaia;
– libretto di istruzioni del generatore;
– dichiarazione di conformità dell’impianto termico;
– dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
– rapporti dei controlli periodici (modello F o G);
– denuncia all’INAIL del generatore;
– certificazione dei Vigili del Fuoco (se la potenza è maggiore di 116 kW).

Cosa controlla la Provincia sugli impianti con potenza maggiore di 35 kW?
Durante l’esame dell’impianto termico il verificatore della Provincia accerta la presenza di questi elementi e requisiti:
– conformità del locale di installazione;
– sistema d’aerazione sufficiente;
– idoneo accesso alla centrale;
– valvola esterna di intercettazione del gas;
– sezionatore elettrico esterno;
– coibentazione delle tubazioni;
– presenza dell’estintore;
– cartelli di segnalazione;
– efficienza dei canali da fumo.

Qual’è la frequenza dei controlli periodici sulle caldaie?
I proprietari delle caldaie devono effettuare il controllo di efficienza energetica (prova dei fumi), ai sensi del D.Lgs. 192/2005, con la seguente cadenza:
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;
– ogni anno per gli impianti dotati di caldaia di potenza superiore a 35 kW e per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza.