Recupero sottotetto Legge 13/2009

La Legge Regionale (Lazio) 13/2009 fornisce le disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti (recupero sottotetto).

Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, purché attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni (art. 3 co. 1):
1. l’edificio legittimamente realizzato ovvero condonato;
2. l’altezza media interna netta deve essere di 2,40 metri;
3. il rapporto aero-illuminante deve essere pari o superiore ad 1/16;
4. l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri;
5. sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge.

Questo intervento (art. 4 co. 2) comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui all’articolo 16 del DPR 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilità e di aeroilluminazione naturale dei locali (art. 5 co. 2), l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi può essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti.

Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere (art. 6 co. 1) interventi di isolamento termico nonché, in conformità agli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale 6/2008, interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili, documentati nel certificato energetico del fabbricato.