Dubbi su Attestato di Prestazione Energetica

L’attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato trasformato in attestato di prestazione energetica (APE) dalla Legge 90/2013, che inoltre prevede il rilascio di questo documento per tutte le unità immobiliari costruite, vendute oppure locate. Da ora in poi attenzione ai contratti di locazione senza l’APE!

Cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Serve allegare il libretto all’APE?
Si. Se il libretto della caldaia non è allegato all’APE in copia o in originale l’attestato energetico non ha più una validità di 10 anni, ma solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica, ai sensi del DLgs 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 .

Quando è obbligatorio?
In tutti i nuovi contratti. Nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Chi deve predisporre l’APE?
Il proprietario o costruttore. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

L’APE deve essere spedito?
Si. La documentazione attestante la classe energetica dell’edificio, con il relativo libretto d’impianto, deve essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici della Regione Lazio.

Chi sono i certificatori energetici?
Solo i tecnici qualificati. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici che di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’APE è obbligatorio per gli edifici pubblici?
Si. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

Normativa certificazione energetica

Le norme relative alla certificazione Energetica sono in continuo mutamento, ed è per questo che è stata creata la figura del Certificatore Energetico, cioè un tecnico qualificato e competente in tale settore.

La norma originale è la Legge 10/1991, poi affiancata dal DLgs 192/2005 modificato da tutta una serie di leggi (DLgs 311/2006, Legge 99/2009, Legge 56/2010, DLgs 28/2011, ..), fino ad arrivare al DPR 59/2009 ed al DM 26/06/2009. Ultima novità entrata in vigore è il DM 26/06/2015.

Questo fino al 2013, quando il DPR 75/2013 ha introdotto la figura ed i requisiti del Certificatore Energetico, mentre Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 introduceva l’obbligo di allegare il libretto della caldaia al Certificato Energetico, e ribattezzando l’ACE in APE, cioè l’Attestato di Certificazione Energetica nell’Attestato di Prestazione Energetica. Questa trasformazione non è solo formale ma anche sostanziale, infatti l’attuale metodologia di calcolo della classe energetica sarà presto modificata da un ulteriore decreto per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.

Casi di esclusione dall’obbligo dell’APE

Casi di esclusione dall’obbligo dell’APE
Il DM 26/06/2015, attuativo della Legge 90/2013, prevede alcuni casi in cui non è necessario redigere l’Attestato di Prestazione energetica (APE). Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti immobili:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, oppure “al rustico”);
l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (ad esempio: piscina all’aperto, serra non realizzata con strutture edilizie, ecc..).
Per le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Caldaia con scarico a parete o tetto?

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul giornale “La Piazza” nel numero di Settembre 2014 (Anno XI – Numero 8) intitolato “Caldaia con scarico a parete o tetto?”.

La normativa sugli impianti termici cambia continuamente, infatti l’ultima legge è uscita a luglio 2014, e rischia di creare numerosi dubbi sulla corretta modalità di installazione delle caldaie, ed in particolare sullo scarico dei fumi a parete oppure a camino con sbocco sopra il tetto. Allora proviamo a chiarirci le idee !

Norme precedenti
La Legge 221/2012 permetteva di scaricare i fumi a parete, in edifici costituiti da più unità immobiliari, se si installava una caldaia a condensazione, ma poi è intervenuta la Legge 90/2013 che ammette anche generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5.

Obbligo di scarico a tetto
Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Questa imposizione è introdotta dall’articolo 17-bis della Legge 90/2013, che converte con modificazioni il DL 63/2013, introducendo i commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater nell’articolo 5 del DPR 412/1993, poi variato ancora dal DLgs 102/2014 (che dedalo di modifiche!).

Deroghe per scarico a parete
E’ permesso derogare dall’obbligo di scarico dei fumi a tetto in questi casi:
a) quando si procede alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013 con scarico a parete (villini);
b) se la realizzazione della canna fumaria risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento (centro storico);
c) laddove il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) qualora si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari (condomini), qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini con sbocco sopra il tetto dell’edificio;
e) se vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore.

Condizioni per scarico a parete
E’ possibile accedere alle deroghe per lo scarico a parete dei fumi della caldaia solo rispettando questi obblighi:
– nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna con rendimento superiore al 93,1 % (per una potenza del generatore di 35 kW);
– nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh);
– per la lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh), e pompe di calore ad alto rendimento;
– comunque serve sempre posizionare i terminali di scarico in conformità alla norma UNI 7129.

News su Contabilizzazione del calore
La Legge Regionale 66/2009 (articolo 5 comma 2) impone entro il 31/12/2014 i seguenti adeguamenti degli impianti termici:
– le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento > 63 %;
– gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano o GPL;
– gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.
Infine già dal 2009 gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.

Multe per mancanza APE

01/05/2014

La normativa sulla mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica nei contratti è stata rimaneggiata diverse volte negli ultimi mesi. Inizialmente la Legge 90/2013 ha introdotto la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE (comma 3-bis articolo 6). Poi il DL Destinazione Italia ha sostituito la nullità del contratto per l’assenza dell’APE con una multa da 3.000 a 18.000 euro (nuovo comma 3 nell’articolo 6). Infine la Legge di Stabilità per il 2014 fa riferimento di nuovo al comma 3 bis sulla nullità dei contratti in mancanza dell’APE, provocando non poche incertezze. Finalmente il Ministro Cancellieri ha chiarito che la Legge di stabilità è intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia, quindi restano valide le multe previste.
Riassumendo la normativa vigente in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici, si trovano le seguenti sanzioni:
– il costruttore o il proprietario degli edifici di nuova costruzione o di quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con una multa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il venditore o l’acquirente dell’immobile è punito con la sanzione amministrativa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il locatore o il locatario è punito con la sanzione tra 300 euro e 1.800 euro.
– l’agenzia immobiliare è punita con una multa tra a 500 euro e 3.000 euro.
Nel caso in cui l’APE non venga allegato ai contratti, entrambe le parti sono soggette al pagamento della sanzione, in solido e in parti uguali.

Caldaie montate a regola d’arte

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Febbraio 2014 (Anno XI – Numero 2) intitolato “Caldaie montate a regola d’arte”.

Le caldaie devono essere montate a regola d’arte, facendo particolare attenzione al sistema di scarico dei fumi di combustione, infatti questi gas nocivi vanno accuratamente incanalati in una canna fumaria oppure opportunamente scaricati a parete. Negli edifici esistenti le canne fumarie non sono sempre presenti, per questo motivo si riportano qui sotto le prescrizioni di sicurezza che devono essere osservate.

E’ possibile installare la caldaia sotto un balcone?
Quasi mai. Infatti lo scarico della caldaia sotto un balcone deve essere collocato in posizione tale che il percorso dei fumi non sia minore di 2 m, dal punto di uscita dei gas alla soglia del balcone, compreso l’eventuale parapetto chiuso. Inoltre il terminale deve essere comunque posizionato ad una distanza minima di 30 cm dal solaio del balcone (50 cm per apparecchi a tiraggio naturale).

Si può avere lo scarico sotto una finestra?
Se la caldaia è a tiraggio naturale non è possibile, infatti la distanza minima da rispettare tra lo scarico e la finestra è 2,5 m. Invece, se l’apparecchio è a ventilazione forzata la distanza necessaria dalla finestra è solo 0,6 m.

Quali sono le distanze da rispettare?
I terminali di scarico degli apparecchi termici a gas muniti di ventilatore, con una potenza da 16 a 35 kW, devono rispettare queste distanze minime:
– 30 cm dall’angolo/rientranza dell’edificio;
– 30 cm dalla gronda o da tubazioni;
– 40 cm in adiacenza ad una finestra;
– 60 cm sotto una finestra;
– 100 cm a fianco di un balcone;
– 100 cm a fianco di uno scarico;
– 150 cm sotto un altro scarico;
– 220 cm dal piano di calpestio.

Cosa sono le canne fumarie collettive?
Le canne fumarie collettive servono per l’evacuazione dei fumi delle caldaie negli edifici con più piani, e sono composte da un condotto primario e da più canali secondari per l’allaccio dei singoli apparecchi. I condotti secondari devono avere un’altezza non minore di 2 m all’interno del primario. L’immissione dell’apparecchio nel condotto primario deve essere al di sopra del punto in cui termina il secondario sottostante. L’altezza minima della canna fumaria al di sopra dell’ultimo apparecchio deve essere di almeno 3 m.

Quante caldaie per ogni canna fumaria?
La canna fumaria può servire al massimo 6 apparecchi, e non più di una caldaia per piano. Non è consentito scaricare i prodotti della combustione di apparecchi non similari tra loro (ventilazione naturale/forzata) nello stesso camino, canna fumaria o condotto intubato.

Quando è possibile lo scarico a parete?
Non sempre. Infatti gli impianti termici installati dopo il 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, come indicato nella Legge 90/2013 che modifica il DPR 412/1993. E’ possibile derogare da questo obbligo, e quindi scaricare i fumi a parete, solo nei seguenti casi:
a) si sostituisce una caldaia individuale esistente che già scaricava a parete;
b) c’è incompatibilità con le norme di tutela dei beni culturali (centro storico);
c) sussiste l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
Comunque queste caldaie devono avere un rendimento minimo del 93% (se la potenza è 35 kW), appartenere alla classe 4 o 5 secondo le emissioni di NOx (UNI EN 297, 483 e 15502), e rispettare la vigente norma tecnica UNI 7129-3:2008 sulla posizione dei terminali di tiraggio.

Si può avere il contatore vicino la caldaia?
No. Tutti gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1,5 m dai contatori, siano essi elettrici o del gas. Solo se la caldaia è esistente, per superare l’ostacolo, è permesso realizzare un setto separatore tra apparecchio e contatore, in modo da evitare che eventuali fughe di gas possano trovare punti di innesco e causare incendi o esplosioni.

Edifici in classe A

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Novembre 2013 (Anno X – Numero 10) intitolato “Edifici in classe A”.

Come per gli elettrodomestici, anche gli edifici sono stati suddivisi in classi energetiche in base alla quantità d’energia utilizzata per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. La classe è determinata con l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio (EPgl), che esprime il fabbisogno di energia primaria totale non rinnovabile (kWh/m²anno). Ma come è costruita un’abitazione in classe energetica A, e quale è la differenza di consumi con la classe G?

Appartamento in classe A
Non è facile raggiungere la classe energetica A per un appartamento da 80 mq in un classico condominio con 10-15 abitazioni. Ad esempio, consideriamo la casa più fredda dell’edificio, quella con due pareti confinanti verso l’esterno, due balconi, posta sotto un’altra abitazione riscaldata ma sopra un garage freddo. Per assegnargli la classe energetica A, questo appartamento deve essere realizzato con 10 cm di isolante termico posto nell’intercapedine delle pareti perimetrali, e 5 cm sul soffitto del garage. E’ indispensabile che i ponti termici (pilastri, travi, balconi, angoli) siano corretti, cioè che siano presenti almeno 5 cm di isolante tra l’elemento strutturale e la faccia esterna dell’edificio. Infine è necessario possedere una caldaia ad alto rendimento, installare le valvole termostatiche sui radiatori ed avere pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Villino unifamiliare in classe A
Attribuire la classe energetica A ad un villino unifamiliare richiede ancora maggiori accortezze, a causa della sua elevata superficie disperdente, poiché questo non confina con appartamenti riscaldati ma solo con l’ambiente esterno. Ad esempio, consideriamo una casa isolata da 80 mq su due piani, sempre con due balconi ed un sottotetto non calpestabile (zona fredda). Per avere la classe energetica A, questo villino deve essere realizzato con un forato termico da 30 cm, un cappotto termico da 10 cm, e 15 cm di isolante sul pavimento del sottotetto e del piano terra. In questo caso i ponti termici non sono un grande problema, grazie al cappotto che avvolge tutto l’edificio, eccetto i balconi che vanno opportunamente coibentati. Anche qui è necessario possedere una caldaia ad alto rendimento, installare le valvole termostatiche sui radiatori ed avere pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Confronto dei consumi di gas
Per avere una buona classe energetica bisogna avere un elevato spessore di isolante termico, fare molta attenzione alla correzione dei ponti termici, installare una caldaia ad alto rendimento, disporre di un controllo della temperatura ambiente, e montare finestre a taglio termico con doppi vetri basso emissivi. La classe energetica dell’edificio non è un parametro teorico, ma la misura effettiva dell’energia consumata, e quindi la quantità di metri cubi di gas metano necessari per la climatizzazione invernale dell’abitazione; più la classe energetica è elevata e più la bolletta del gas sarà salata. L’appartamento preso come esempio consuma annualmente 488 metri cubi di gas (391 euro) se in classe energetica A, e 1.529 metri cubi (1.223 euro) se in classe G, con una maggiorazione di 832 euro (+313%) sulla bolletta. Va molto peggio per il villino preso come esempio, infatti questo consuma annualmente 593 metri cubi di gas (474 euro) se in classe energetica A, e 1.958 metri cubi (1.566 euro) se in classe G, con un incremento di 1.092 euro (+330%) sulla bolletta. Riscaldare una casa in classe G costa più del triplo di una in classe A. Tali risultati si ottengono considerando una temperatura costante all’interno dell’abitazione di 20°C durante tutta la stagione invernale.

Edifici EEQZ
L’aumento dei consumi energetici ci spinge a ridurre gli sprechi, per questo in futuro avremo l’edificio EEQZ (edificio a energia quasi zero), cioè un edificio ad altissima prestazione con un consumo energetico quasi nullo che sarà coperto tramite energia rinnovabile prodotta in situ.
La Legge 90/2013 richiede, dal 31/12/2018, che gli edifici pubblici di nuova costruzione debbano essere edifici a energia quasi zero. Dal 01/01/2021, la predetta disposizione è estesa anche agli edifici privati di nuova costruzione.

APE e libretto dell’impianto

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito gli aspetti riguardanti le norme sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) introdotto dal DL 63/2013 e convertito in Legge 90/2013. Con la nota del 09/09/2013 è fornito un secondo chiarimento sull’eventualità di allegare all’APE il libretto dell’impianto, infatti l’articolo 6 del DLgs 192/2005 sostiene che i libretti di impianto “sono allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica”.

Secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito materialmente all’attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo. Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità del contratto notarile, ma va consegnato all’acquirente al momento più opportuno.

Nullità dei contratti senza APE

La Legge 90/2013 prevede l’Attestato di Prestazione Energetica per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e gratuito (donazioni, ..) e per i contratti di locazione.
L’obbligo di allegazione dell’APE vale nel caso di stipula di un contratto di nuova locazione e per i contratti di leasing e l’affitto di azienda. Quindi l’obbligo non si applica ad un contratto che rinnova, proroga o reitera un rapporto di locazione esistente.
La norma stabilisce che l’obbligo di allegazione è posto a pena di nullità del contratto. Inoltre la nuova disciplina prevede che la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere convalidato.

Attestato di Prestazione Energetica

10/11/2013

Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 oltre ad aumentare le detrazioni dal 55% al 65% ed ampliare all’acquisto dei mobili quelle del 50%, ha imposto l’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica anche quando si ha trasferimento di immobili a titolo gratuito, oltre al caso di compravendita onerosa.

Fondamentale è considerare i tempi e le modalità di esecuzione dell’obbligo, infatti il proprietario deve rendere disponibile l’APE (attestato di prestazione energetica) al potenziale acquirente all’avvio delle trattative e consegnarlo alla stipula del contratto; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Non è possibile stipulare l’atto notarile in assenza dell’APE, l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.