Piano Casa Lazio a regime

Gli interventi dalla Legge Regionale 21/2009, il Piano Casa della Regione Lazio modificato nel 2011, sono entrati a pieno regime, infatti dal 31/01/2012 è possibile presentare le domande per ottenere il titolo abilitativo edilizio dal proprio Comune per tutte le tipologie di intervento previste e qui di seguito riportate:
– articolo 3 (Interventi di ampliamento degli edifici);
– articolo 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti);
– articolo 3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale);
– articolo 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici);
– articolo 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti).

Tali modifiche edilizie sono consentite previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del DPR 380/2001, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente.

Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di ampliamento e modifica possono essere presentate fino al 31/01/2015 (articolo 6 comma 4).

Piano casa Lazio modificato

E’ stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio del 27/08/2011 la Legge Regionale n. 10 del 13/08/2011 che modifica la Legge Regionale n. 21 del 11/08/2009 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale).

Sono state definite le nuove regole per realizzare interventi di ampliamento del 20% relativi al Piano casa della Regione Lazio. Le disposizione della LR 10/2011 si applicano agli interventi di ampliamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia degli edifici legittimamente realizzati con titolo abilitativo edilizio, oppure successiva autorizzazione in sanatoria.

Non sono interessati, oltre gli edifici realizzati abusivamente e non sanati, anche quelli qui sotto indicati:
– centro storico
– aree con inedificabilità assoluta
– aree naturali protette
– aree demanio marittimo
– aree con elevato rischio idrogeologico (Legge 183/1989)
– aree destinate ad infrastrutture e standard (DM 02/04/1968)
– edifici nella fasce di rispetto (DM 1404/1968)
– casali rurali realizzati prima del 1930

Devono essere rispettati gli obblighi relativi in materia di sostenibilità energetica ed ambientale del DLgs 192/2005, LR 6/2008, DPR 59/2009 ed il DM 26/06/2009.
Le percentuali di ampliamento previste dalla Legge 10/2011 sul piano casa 2011 della Regione Lazio sono aumentate del 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore ad 1 kW.

La modifica del piano casa della Regione Lazio permette un incremento fino al 35% della volumetria utile per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti.
Inoltre sono consentiti i cambi di destinazione d’uso in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti.
Allo stesso modo è possibile effettuare la demolizione e ricostruzione dell’edificio con un ampliamento fino al 35% della superficie utile.

Come è naturale non sono derogabili le leggi statali relative alla tutela del paesaggio ed ai requisiti igienico-sanitari.

Piano Casa Lazio

La Legge Regionale 21/2009 definisce le misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale (Piano Casa Lazio).

Queste misure (art. 2 co. 1) si applicano agli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, sia stata presentata al comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del DPR 380/2001, ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi compresi gli edifici per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria, con esclusione degli edifici abusivi e degli immobili con vincoli paesaggistici (DLgs 42/2004).

In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo, interventi di ampliamento (art. 3 co. 1), nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento, per gli edifici a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, e di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;
b) 10 per cento per gli edifici a destinazione non residenziale per l’artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, di superficie non superiore a 1000 metri quadrati, purché venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per almeno dieci anni.

Gli ampliamenti sono consentiti soltanto:
a) in adiacenza al corpo di fabbrica dell’edificio, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione degli interventi previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera f) della Legge Regionale 13/2009 (recupero sottotetti);
b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente;
c) in relazione alle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.

Gli ampliamenti sopraindicati devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 192/2005; i requisiti energetici sono documentati nel certificato energetico.