Controlli sui condizionatori

L’obbligo dei controlli di efficienza energetica non riguarda tutti i condizionatori, ma solo quelli con una potenza frigorifera utile nominale maggiore di 12 kW (un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW). Mentre il libretto d’impianto è obbligatorio per tutti i climatizzatori, anche quelli più piccoli. I proprietari o i responsabili che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.
Il DPR 74/2013 tratta il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/2005”.
Tale decreto si adegua all’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione;
b) la verifica dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale;
c) la verifica dei sistemi di trattamento dell’acqua (dove previsti).
Le precedenti operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del decreto DPR 74/2013, e precisamente:
– ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
– ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
c) nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico “Rapporto di controllo di efficienza energetica”. Una copia del Rapporto
è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Nuovo libretto dell’impianto termico

Il libretto dell’impianto termico costituisce la sua “carta di identità”, infatti esso riporta tutti i dati relativi all’installatore, all’utilizzatore, al manutentore, all’impianto ed all’eventuale terzo responsabile della gestione. Il DM 07/03/2014 introduce i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, ed in particolare definisce:
– il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione valido dal 01/06/2014
– i nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal 01/06/2014
I modelli di rapporto sull’efficienza energetica sono divisi in 4 tipologie:
– gruppi termici
– gruppi frigo
– scambiatori
– cogeneratori
Per gli impianti già esistenti al 01/06/2014 è obbligatorio allegare i nuovi modelli al vecchio libretto di impianto (potenza termica inferiore a 35 kW) o di centrale (potenza termica superiore o uguale a 35 kW).

APE e libretto dell’impianto

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito gli aspetti riguardanti le norme sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) introdotto dal DL 63/2013 e convertito in Legge 90/2013. Con la nota del 09/09/2013 è fornito un secondo chiarimento sull’eventualità di allegare all’APE il libretto dell’impianto, infatti l’articolo 6 del DLgs 192/2005 sostiene che i libretti di impianto “sono allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica”.

Secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito materialmente all’attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo. Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità del contratto notarile, ma va consegnato all’acquirente al momento più opportuno.