Obbligo Certificato Energetico nelle compravendite e locazioni

Nel caso di vendita di qualsiasi immobile è obbligatorio redigere il Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) da consegnare al compratore, non è più necessario allegarlo al rogito.

L’art. 6 comma 3 e 4 del DLgs 192/2005 come modificato dal DLgs 311/2006 obbligava alla redazione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) nel caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita). La prescrizione del DLgs 192/2005 di allegare l’attestato all’atto notarile di rogito è stata abrogata con l’art. 35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008. Bisogna specificare che su questa ultima norma è in corso una procedura di infrazione della Commissione europea.

Resta valido comunque l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del DLgs 192/2005.