Tariffe verifiche della Provincia

Dal 01/01/2012 sono cambiate le regole sull’autodichiarazione, il cosot per il bollino verde e le tariffe sui controlli effettuati dalla provincia.

Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza pari o superiore a 35KW
– potenza pari o superiore a 35 KW e fino a 50 KW: € 100,00
– potenza superiore a 50 KW e fino a 116,3 KW: € 150,00
– potenza superiore a 116,3 KW e fino a 350 KW: € 200,00
– potenza superiore a 350 KW:  € 250,00
– maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo: € 50,00

Periodicità controlli impianto termico

L’analisi dei fumi ed il bollino verde vanno effettuati con la seguente cadenza:
– al momento della prima accensione;
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;

Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
– Eseguire anche la prova di combustione;
– Inviare alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00 (Bollino Verde).

Per gli impianti con potenza pari o superiore a 35 kW
– Ogni anno far eseguire la prova di combustione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato e inviare alla Provincia il modello “F”. Per questi impianti non è previsto il pagamento anticipato del “bollino verde” ma il costo della verifica è sempre a carico dell’utente secondo le tariffe qui sotto indicate;
– Deve essere presentata la denuncia INAIL (ex ISPESL);
– Deve essere predisposto un progetto della centrale termica ai sensi del DM 01/12/1975.

In caso di installazione di un nuovo impianto o di  sostituzione del generatore di calore (caldaia) è necessario inoltrare alla Provincia anche la copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e la copia della scheda identificativa di impianto presente nel libretto.

Manutenzione impianto termico

I controlli dell’impianto termico sono obbligatori e la legge regolamenta le modalità con cui devono essere svolti dall’utente, che risulta il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Se il locale è affittato, o condotto da altri, l’utente può essere l’affittuario, l’inquilino oppure l’occupante anche senza titolo.

L’utente, in base alla normativa in vigore, è considerato “responsabile di impianto” e, in quanto tale, deve farsi carico degli obblighi previsti dalla legge per l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell’impianto. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

L’utente deve ottemperare a questi adempimenti:
– Conservare il libretto di impianto;
– Manutenzione annuale dell’impianto da parte di un artigiano abilitato;
– Controllo dell’efficienza energetica dell’impianto attraverso l’analisi dei fumi;
– Conservare il rapporto di controllo tecnico (modello G o F).

Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
– Eseguire anche la prova di combustione;
– Inviare alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00 (Bollino Verde).

La Provincia esegue delle verifiche a campione per controllare il rispetto degli adempimenti di legge.