Obbligo estintori nelle autorimesse

Il Decreto ministeriale del 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” indica i requisiti di prevenzione incendio che si devono rispettare nelle autorimesse, tra l’obbligo estintori nelle autorimesse.

Questa norma ha per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l’osservanza delle suddette norme.

Il punto 6.2 del Decreto ministeriale del 01/02/1986 prevede l’installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi “A”, “B” e “C” con capacità estinguente non inferiore a “21 A” e “89 B”. Il numero di estintori deve essere il seguente:

  • uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli;
  • per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli;
  • oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.

Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.