Progetto impianto gas < 50 kW

Il DM 37 entrato in vigore nel 2008 prescrive l’obbligo del progetto degli impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento, redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Sfortunatamente la Delibera 40/2004 dell’AEEG non è stata coordinata con il nuovo Decreto 37/2008, e allo stato attuale si evidenzia un contrasto normativo, tra il Decreto che obbliga la redazione del progetto per impianti gas superiori a 50 kW e la Delibera che lo prescrive per impianti superiori a 34,8 kW.

Inoltre L’AEEG ha pubblicato sul suo sito una nota di chiarimento del 31/03/08 (riportata qui sotto) nella quale comunica che la Delibera 40/04 resta in vigore sino alla pronuncia del Consiglio di Stato, e quindi è necessario il progetto per impianti gas superiori a 34,8 kW. La normativa statale è cogente rispetto a quella dell’AEEG, sarebbe comunque opportuno, tanto più trattandosi di sicurezza impiantistica, coordinare le due indicazioni normative.

Chiarimento AEEG del 31/03/2008
“L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha inviato al Consiglio di Stato una richiesta di parere in merito alla disciplina dell’attivazione della fornitura di gas a nuove utenze di cui alla delibera 18 marzo 2004, n. 40/04 e sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato la deliberazione n. 40/04 rimane in vigore a tutti gli effetti.”

Obbligo deposito progetto impianto – DM 37/2008

Il D.M. 37/2008 come modificato dal D.L. 112 del 25/06/2008 impone l’obbligo di depositare il progetto impianto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti nei sottoelencati casi e con le seguenti modalità.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici (così come richiamati dall’art. 1 co. 2 lett. a, b, c, d, e, g) è redatto un progetto impianto da un professionista iscritto negli albi professionali (nei casi indicati dall’art. 5 co. 2) oppure dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (nei rimanenti casi art. 5 co. 1) con le modalità specificate dall’art. 7 co.2.

Questa documentazione è depositata contestualmente al progetto edilizio presso lo sportello unico per l’edilizia del comune (art. 5 co. 6) ogniqualvolta le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività (art. 11 co. 1).

Comunque l’impresa installatrice deve sempre depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori(art. 11 co. 2)., presso lo sportello unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità ed il progetto (redatto ai sensi dell’articolo 5).

Il Decreto Legge 112 del 25/06/2008 abroga l’obbligo, in caso di trasferimento dell’immobile, di consegnare all’acquirente ed allegare al rogito la dichiarazione di conformità.