Parere Vigili Fuoco

Il certificato di prevenzione incendi e la denuncia di inizio attività sono stati soppiantati dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività con il nuovo DPR 151/2011. Inoltre il DM 07/08/2012 ha definito le procedure per la presentazione delle istanze ai Vigili del Fuoco, individuando nel professionista antincendio una figura professionale specializzata. Infatti costui è un professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze, ed è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del DLgs 139/2006.

Per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (articolo 4 del DM 07/08/2012), l’Attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio (articolo 5 del DM 07/08/2012) e l’Istanza di deroga (articolo 6 del DM 07/08/2012) è necessario allegare una serie di dichiarazioni e certificazioni su:
– prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separant i classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
– prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte.

Tale documentazione deve essere a firma di un professionista antincendio.

Parere Vigili Fuoco per campeggi

L’attività n. 84 del vecchio DM 16/02/1982 imponeva il controllo dei Vigili del Fuoco per le strutture turistiche e ricettive indicando genericamente gli “Alberghi, le pensioni, i motels, i dormitori e i complessi simili con oltre 25 posti-letto”.

Il nuovo DPR 151/2011 specifica dettagliatamente quali strutture sono soggette alle verifiche di prevenzione incendi inglobando tutti gli edifici quali “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.

E’ necessario richiamare l’attenzione sull’inserimento della nuova categoria di “strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. Precedentemente tali attività non erano contemplate nella lista di quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Dal 07/10/2011 i campeggi ed i villaggi turistici sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I responsabili di tali strutture turistiche devono presentare il progetto e poi la segnalazione certificata di inizio attività al comando dei Vigili del Fuoco per avere l’autorizzazione all’esercizio.

La mancata presentazione del progetto o della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare la sospensione dell’attività commerciale sino all’applicazione di sanzioni penali.

Parere Vigili Fuoco per demolizione veicoli

Le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco dal 07/10/2011, ai sensi del nuovo DPR 151/2011, e sono individuate al punto 55 dell’allegato 1 al decreto.

Con il vecchio DM 16/02/1982 le auto-demolizioni non erano soggette all’autorizzazione di prevenzione incendi, mentre con il nuovo decreto sono state inserite nell’elenco ed equiparate alla vecchia attività sui “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 quintali”.

I responsabili di queste attività devono presentare il progetto dell’impianto al comando locale dei Vigili del Fuoco per la valutazione dello stesso, ed una volta ottenuto il parere favorevole presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

Quindi tutte le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2, in base alla superficie dell’impianto devono seguire questo iter procedurale per la presentazione delle domande ai Vigili del Fuoco:
A – non applicabile;
B – fino a 5.000 m2 (valutazione progetto e SCIA);
C – oltre 5.000 m2 (valutazione progetto, SCIA e visita per CPI).

La mancata presentazione del Progetto e della SCIA ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni amministrative, penali e la sospensione dell’attività commerciale.