Certificazione di resistenza al fuoco

La certificazione di resistenza al fuoco deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L’individuazione degli elementi tipo, per i quali si redige la certificazione, deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano (elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle tipologiche (travi, pilastri, solai, muri, ecc.), di quelle costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della metodologia di valutazione adottata (sperimentale, analitica, tabellare) e della classe di resistenza al fuoco richiesta.

La relazione deve almeno contenere: la descrizione dell’elemento tipo comprensiva delle dimensioni significative, dei materiali componenti, dello schema statico (se elemento strutturale) e dei sistemi protettivi se presenti, l’indicazione dei riferimenti tecnici a supporto delle valutazioni i dati tecnici ritenuti essenziali per la riproducibilità della valutazione, la classificazione determinata. Per quanto attiene ai riferimenti tecnici a supporto indicare:
– METODO SPERIMENTALE: gli estremi del rapporto di prova (se redatto in conformità alla Circolare n. 91 del 14/09/1961) ovvero gli estremi del rapporto di classificazione (se redatto in conformità al DM 16/02/2007) e dell’eventuale fascicolo tecnico reso disponibile dal produttore. Con questo metodo la valutazione dimostra l’applicabilità del risultato di prova all’elemento tipo in esame.
– METODO ANALITICO: gli estremi delle norme di calcolo adottate e gli estremi della qualificazione sperimentale dei sistemi protettivi se presenti. Se invece la prestazione dell’eventuale protettivo è determinata con riferimento alle norme di calcolo, il produttore dovrà dichiarare che il sistema protettivo garantisce le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché i requisiti di aderenza e coesione per tutto il tempo necessario.
– METODO TABELLARE: le tabelle dell’allegato D del DM 16/02/2007 cui si fa riferimento.

Sportello rapido Vigili Fuoco

Questi sono gli orari di apertura dell’ufficio di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco.
Pratiche ordinarie: Lunedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Sportello rapido: Lunedì e Giovedì, dalle ore 14.45 alle ore 16.45

La mattina è possibile trattare tutte le richieste ed informazioni, mentre il pomeriggio solo le istanze riservate allo Sportello Rapido, qui sotto specificate:
– Rinnovo CPI ai sensi dell’articolo 4 dle DPR 37/1998, presentando l’originale del certificato
– Domande di esame di progetto per le seguenti attività:
• distributori di carburante
• impianti termici < 580 kW
• edifici con altezza in gronda < 35 metri
• autorimesse con < 50 veicoli
• gruppi elettrogeni < 350 kW
• depositi di GPL < 5 mc
• ascensori e montacarichi