Obbligo del certificato di prevenzione incendi

Obbligo del certificato di prevenzione incendi – Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

Dopo aver completato le opere di cui al progetto approvato, i suddetti responsabili sono tenuti a presentare al comando dei Vigili del Fuoco la domanda di sopralluogo per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), in conformità a quanto previsto nel Decreto del .4/05/1998 sulle modalità di presentazione delle domande.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 sono obbligati a richiedere il certificato di prevenzione incendi per non incorrere nelle sanzioni civili e penali indicate nell’articolo 5 della Legge 818/1984 e riportate qui sotto:

“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell’articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.”