Obbligo progetto impianto DM 37/2008

In quali casi il progetto impianto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo?

Il progetto impianto, come specificato nel Decreto 37/2008, è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta in caso di impianti non ordinari e cioè:

  • Impianti elettrici con potenza impegnata superiore a 6 kW
  • Impianti elettrici ad uso abitativo in singole unità abitative superiori ai 400 m2
  • Impianti elettrici ad uso non abitativo in singole unità superiori ai 200 m2
  • Impianti elettrici soggetti parzialmente a normative specifiche CEI (piscine ecc.)
  • Impianti elettrici in locale ad uso medico (anche centri benessere ecc.)
  • Impianti elettrici in locale a maggior rischio in caso d’incendio (cioè soggetti a CPI)
  • Impianti elettronici se coesistono con impianti elettrici di cui sopra
  • Canne fumarie collettive ramificate
  • Impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW
  • Impianti gas medicali o ad uso ospedaliero
  • Impianti antincendio in attività soggetta a CPI o con numero di idranti maggiore di 3 o con apparecchi di rilevamento maggiori di 9
  • Altri casi di cui all’art. 5 comma 2 del DM 37/08

Negli altri casi il progetto impianto, che può essere redatto in forma semplificata (schema), è firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista. Il progetto dell’impianto è allegato alla dichiarazione di conformità dell’installatore.
Elenco dei casi in cui depositare la documentazione allo sportello unico per l’edilizia del Comune.