Requisiti antincendio centrale termica Subiaco

Requisiti antincendio centrale termica Subiaco
Si pubblica qui sotto il progetto dei requisiti di prevenzione incendi redatto per una centrale termica sita a Subiaco.

Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 12/04/1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici a gas.

Oggetto della norma
Il decreto fornisce i requisiti di prevenzione incendi per gli impianti termici con portata complessiva maggiore di 35 KW alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar. Più apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi

Requisiti di prevenzione incendi progettati
– Parete verso esterno di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro
– Apertura di aerazione permanente con superficie > di 3.000 cmq (30x100cm)
– Apertura di aerazione collocata a filo soffitto per evitare sacche di gas
– La posizione dei componenti deve permettere l’accessibilità per manutenzione
– Le strutture devono essere con materiale di classe A1 di reazione al fuoco
– Resistenza al fuoco delle strutture R60 e pareti REI 60
– Altezza del locale minima > di 2,0 m
– Accesso da spazio scoperto (piazzale privato)
– Porta di accesso in materiale di classe A1 di reazione al fuoco (ferro)
– Porta di accesso con congegno di autochiusura, e senso di apertura non vincolato
– Impianto gas in conformità alla UNI 11528:2014 e UNI 7129-1:2015
– Valvola di intercettazione manuale del gas a chiusura rapida 90° fuori il locale
– Impianto elettrico in conformità al DM 37/2008 e CEI 64-8
– Interruttore generale elettrico all’esterno dei locali
– Segnaletica obbligatoria (valvola gas, sezionatore, estintore, vietato accesso, ..)
– Estintore con capacità minima 21A 89BC
– Esercizio e manutenzione in conformità al DPR 74/2013

Adeguamenti di prevenzione incendi previsti
– sezionatore elettrico esterno
– valvola gas esterna e impianto gas in acciaio a vista
– dimensioni minime porta 0,6xH2 m (alzare porta) e congegno auto-chiusura porta
– apertura aerazione grigliata minima 3000 cmq (aumentare apertura)
– pannelli Supalux-S 12 mm della Eraclit per il pilastro, la trave e i muri (REI 60)
– segnaletica sicurezza (valvola gas, sezionaore elettrico, centrale termica, ..)
– estintore classe minima 21A 89BC

Autorizzazioni per le centrali termiche

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Settembre 2013 (Anno X – Numero 8) intitolato “Autorizzazioni per le centrali termiche”.

I documenti necessari per l’installazione e la conduzione di un impianto termico variano in base alla sua dimensione e configurazione, per questo qui sotto si forniscono precise indicazioni sui casi in cui sono obbligatorie le diverse autorizzazioni.

Chi deve redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto termico?
La ditta realizzatrice. Al termine dei lavori, dopo le indispensabili verifiche sulla efficienza e funzionalità dell’impianto, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità, a cui è allegato lo schema dell’impianto con la descrizione funzionale ed effettiva dell’opera eseguita, ai sensi del DM 37/2008.

Quando si deve redigere il progetto dell’impianto gas?
Solo in alcuni casi. Il DM 37/2008 prescrive l’obbligo del progetto dell’impianto gas a servizio delle caldaie, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti per la distribuzione ed utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW. Il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica.

Quando è richiesto il progetto dell’impianto termico?
Il progetto dell’impianto di riscaldamento, con il dimensionamento della caldaia, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali è prescritto dal DM 37/2008 solo in presenza di canne fumarie collettive ramificate.
Qui entra in gioco anche il DLgs 192/2005, che prescrive la relazione tecnica ai sensi della Legge 10/1991 nel caso di installazioni di impianti con potenze nominali del focolare maggiori di 100 kW, nella quale si esegue una diagnosi energetica dell’edificio con l’individuazione degli interventi di riduzione della spesa energetica, si indicano i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e sulla base della quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

In quali casi serve la denuncia all’INAIL?
Per tutti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso a servizio di impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione e con potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h, ai sensi del DM 01/12/1975 (titolo II).

Quali sono i principali componenti INAIL?
Le prescrizioni richieste agli impianti termici dalla regola tecnica del 2009, ai sensi del DM 01/12/1975, dipendono dal tipo di espansione (vaso aperto o chiuso), dal combustibile (gas, liquido o solido) e dall’utilizzo del calore (scambiatori, cogenerazione, pannelli solari, ecc..), ma in generale devono essere provvisti dei seguenti dispositivi di sicurezza:
– vaso di espansione e targa generatore;
– valvola di sicurezza e di scarico termico;
– tubo di sicurezza e di carico;
– tubo troppo pieno e sfiato;
– termostato di regolazione e di blocco;
– pressostato di blocco;
– dispositivo di protezione livello minimo;
– canna fumaria con foro d’ispezione;
– termometro con pozzetto di controllo;
– manometro con rubinetto di controllo.

Quando si richiede il parere ai Vigili del Fuoco?
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è obbligatoria per tutti gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 74).

Quali sono le disposizioni base di prevenzione incendi?
Tutti gli impianti termici con portata termica complessiva maggiore di 30.000 kcal/h devono rispettare, come richiesto dal DM 12/04/1996, le successive regole tecniche:
– valvola esterna di interruzione del combustibile;
– sezionatore esterno dell’energia elettrica;
– superficie di aerazione dei locali;
– resistenza al fuoco delle strutture (REI 60);
– dichiarazione di conformità degli impianti;
– segnaletica di sicurezza ed estintori;
– altezza locale ed accessibilità al generatore.