Rinnovo CPI attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77

I responsabili delle attivita’ delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (reti gas, oleodotti, grandi aziende, alti edifici, ecc..) dell’Allegato I al DPR 151/2011, in possesso del certificato di prevenzione incendi, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico entro i seguenti termini:
a) entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 01/01/1988;
b) entro 8  anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/1988 ed il 31/12/1999;
c) entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e 07/10/2011 (data di entrata in vigore del presente regolamento).