Serra solare captante

La serra captante è un sistema bioclimatico passivo, strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici. In genere queste soluzioni devono rispettare le seguenti condizioni:
– reale riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale attraverso lo sfruttamento passivo dell’energia solare;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati;
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– le serre solari devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

La Legge della Regione Lazio 6/2008 delibera una serie di interventi in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, tra cui la possibilità di scomputare, dalla determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico comunale, le serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata.

Tale contenimento del consumo energetico realizzato con la serra solare captante deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.

In mancanza di adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti edilizi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge della Regione Lazio 6/2008, le disposizioni sulle serre solari trovano comunque applicazione.

Serra solare

Il Comune di Roma ha modificato i requisiti necessari per la realizzazione dei sistemi bioclimatici passivi (serre solari captanti) attraverso la Delibera del Consiglio Comunale DCC 7/2011 del 14/02/2011, introducendo nuove condizioni per l’ottenimento del relativo titolo abilitativo alla costruzione della serra solare.

I vincoli aggiunti sono più restrittivi di quelli previsti dall’articolo 12 della Legge Regionale 6/2008, che permetteva serre solari con vincolo di destinazione e diimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, attraverso la dimostrazione del contenimento del consumo energetico conseguito, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.

La DCC 7/2011 specifica che i sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici utili lorde (S.U.L.) ammissibili, ma obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:
– dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
– le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;
– nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

Il Progetto di valutazione del guadagno energetico, redatto da tecnico abilitato esperto in Certificazione energetica, deve tenere in considerazione non solo la trasmittanza termica della nuova struttura disperdente ma anche l’irraggiamento solare in funzione della sua esposizione, calcolando la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale conseguito sull’intera unità immobiliare.