Aumento copertura consumi da fonti rinnovabili 2012

Dal 01/05/2012 entrano in vigore gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, ai sensi del DLgs 28/2011, negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali diventa necessario progettare gli impianti di produzione di energia termica in modo da garantire il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, per la copertura dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

I precedenti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

La copertura dei consumi di energia da fonti rinnovabili deve essere evidenziata e dettagliata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Obbligo rinnovabili 2011

Il 29/03/2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 28/2011 che rimodula i requisiti necessari per ottenere il titolo abilitativo edilizio in funzione della promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 96/2010, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 01/01/2017.

Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.