Controlli e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate con la periodicità contenute nelle istruzioni rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. Qualora queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI.
Sono gli installatori e i manutentori degli impianti termici che devono definire e dichiarare esplicitamente all’utente in forma scritta:
– quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
– con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.
La legge nazionale è il DPR 74/2013, mentre la normativa tecnica di riferimento per le il controllo e la manutenzione degli impianti termici è:
– UNI 10436:1996 per le caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW
– UNI 10435:1995 per gli impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW
– UNI 8364-3:2007 per tutti gli impianti di riscaldamento destinati ad usi civili