RTV attività commerciali

Il Ministero dell’Interno ha approvato con il Decreto del 23/11/2018 la RTV attività commerciali (regola tecnica verticale per negozi) con superficie lorda superiore a 400 mq compresi i servizi, i depositi e gli spazi comuni coperti. Tali disposizioni sono alternative al DM 27/07/2010 le quali sono di tipo prescrittivo.

La RTV si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede le misure di prevenzione in funzione della superficie complessiva e del numero dei piani, con e protezioni via via più stringenti al crescere dei metri quadri e delle aree a maggior rischio.

Il Ministero dell’Interno ha approvato con il Decreto del 23/11/2018 la Regola tecnica verticale per le attività commerciali (negozi) con superficie lorda superiore a 400 mq compresi i servizi, i depositi e gli spazi comuni coperti. Tali disposizioni sono alternative al DM 27/07/2010 le quali sono di tipo prescrittivo. La RTV si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede le misure di prevenzione in funzione della superficie complessiva e del numero dei piani, con e protezioni via via più stringenti al crescere dei metri quadri e delle aree a maggior rischio.

Verbale Vigili del Fuoco

Un eventuale controllo dei Vigili del Fuoco, in caso di assenza del titolo autorizzativo (articolo 4 del DPR 151/2011), può comportare la redazione di un verbale d’accertamento di violazione (Verbale Vigili del Fuoco), ai sensi del ex articolo 347 del Codice di Procedura Civile, con le prescrizioni ritenute necessarie dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 758 del 19/12/1994.
Copia del verbale è inoltrata alla Procura per l’avvio del procedimento penale. Per fortuna, se si ottempera alle richieste prescritte dai Vigili del Fuoco entro il termine concesso, il contravventore è ammesso a pagare la sanzione amministrative, e successivamente il reato penale viene estinto.
Ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 758/199, il termine fissato per la regolarizzazione può essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi.
La verifica dell’adempimento sarà effettuata entro 60 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione. L’inadempimento comporta la comunicazione al Pubblico Ministero per il proseguirsi della procedura penale.

Requisiti antincendio centrale termica Subiaco

Requisiti antincendio centrale termica Subiaco
Si pubblica qui sotto il progetto dei requisiti di prevenzione incendi redatto per una centrale termica sita a Subiaco.

Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 12/04/1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici a gas.

Oggetto della norma
Il decreto fornisce i requisiti di prevenzione incendi per gli impianti termici con portata complessiva maggiore di 35 KW alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar. Più apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi

Requisiti di prevenzione incendi progettati
– Parete verso esterno di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro
– Apertura di aerazione permanente con superficie > di 3.000 cmq (30x100cm)
– Apertura di aerazione collocata a filo soffitto per evitare sacche di gas
– La posizione dei componenti deve permettere l’accessibilità per manutenzione
– Le strutture devono essere con materiale di classe A1 di reazione al fuoco
– Resistenza al fuoco delle strutture R60 e pareti REI 60
– Altezza del locale minima > di 2,0 m
– Accesso da spazio scoperto (piazzale privato)
– Porta di accesso in materiale di classe A1 di reazione al fuoco (ferro)
– Porta di accesso con congegno di autochiusura, e senso di apertura non vincolato
– Impianto gas in conformità alla UNI 11528:2014 e UNI 7129-1:2015
– Valvola di intercettazione manuale del gas a chiusura rapida 90° fuori il locale
– Impianto elettrico in conformità al DM 37/2008 e CEI 64-8
– Interruttore generale elettrico all’esterno dei locali
– Segnaletica obbligatoria (valvola gas, sezionatore, estintore, vietato accesso, ..)
– Estintore con capacità minima 21A 89BC
– Esercizio e manutenzione in conformità al DPR 74/2013

Adeguamenti di prevenzione incendi previsti
– sezionatore elettrico esterno
– valvola gas esterna e impianto gas in acciaio a vista
– dimensioni minime porta 0,6xH2 m (alzare porta) e congegno auto-chiusura porta
– apertura aerazione grigliata minima 3000 cmq (aumentare apertura)
– pannelli Supalux-S 12 mm della Eraclit per il pilastro, la trave e i muri (REI 60)
– segnaletica sicurezza (valvola gas, sezionaore elettrico, centrale termica, ..)
– estintore classe minima 21A 89BC

Parere Vigili Fuoco per campeggi

L’attività n. 84 del vecchio DM 16/02/1982 imponeva il controllo dei Vigili del Fuoco per le strutture turistiche e ricettive indicando genericamente gli “Alberghi, le pensioni, i motels, i dormitori e i complessi simili con oltre 25 posti-letto”.

Il nuovo DPR 151/2011 specifica dettagliatamente quali strutture sono soggette alle verifiche di prevenzione incendi inglobando tutti gli edifici quali “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.

E’ necessario richiamare l’attenzione sull’inserimento della nuova categoria di “strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. Precedentemente tali attività non erano contemplate nella lista di quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Dal 07/10/2011 i campeggi ed i villaggi turistici sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I responsabili di tali strutture turistiche devono presentare il progetto e poi la segnalazione certificata di inizio attività al comando dei Vigili del Fuoco per avere l’autorizzazione all’esercizio.

La mancata presentazione del progetto o della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare la sospensione dell’attività commerciale sino all’applicazione di sanzioni penali.

Nuove modalità istanze Vigili Fuoco

Il 07/08/2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno sulle modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi e sulla documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011.

Dal 27/11/2012 le domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi dovranno essere conformi al nuovo decreto che sostituisce il DM 04/05/1998, e specifica anche l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.

Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi dell’attività amministrativa, il Ministero dell’Interno ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il provvedimento regolamenta i contenuti ed i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze:
– istanza della valutazione dei progetti;
– segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
– attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
– istanza di deroga;
– istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
– istanza di verifica in corso d’opera;
– istanza di voltura.

Permesso Vigili Fuoco per strutture ad uso terziario ed industriale

L’attività n. 89 del vecchio DM 16/02/82 su “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti” è stata sostituita dalla n. 73 del nuovo DPR 151/11 su “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.”

Quindi dal 07/10/2011 sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco non solo gli uffici, ma tutti i complessi edilizi ad uso terziario oppure industriale che presentano più di 300 unità, ovvero una superficie complessiva maggiore di 5.000 m2.

I responsabili di queste attività devono richiedere la valutazione del progetto al comando locale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere preventivo favorevole, ed una volta eseguiti i lavori devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni sia amministrative che penali sino alla sospensione dell’attività

Certificato di prevenzione incendi per autorimesse

Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 stabilisce il nuovo regolamento della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo una serie di importanti novità nel settore delle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco sulle autorimesse.

Infatti l’attività n. 92 del vecchio DM 16/02/1982 su “Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili” è stata sostituita dalla n. 75 del nuovo regolamento del DPR 151/2011 che si riferisce alle “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; i locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; i depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata in funzione della superficie dell’autorimessa, non più rispetto al numero di posti auto, ed è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un una differente modalità di presentazione delle domande di inizio attività:
A – Autorimesse fino a 1.000 m2;
B – Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2;
C – Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili.

Certificazione di resistenza al fuoco

La certificazione di resistenza al fuoco deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L’individuazione degli elementi tipo, per i quali si redige la certificazione, deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano (elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle tipologiche (travi, pilastri, solai, muri, ecc.), di quelle costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della metodologia di valutazione adottata (sperimentale, analitica, tabellare) e della classe di resistenza al fuoco richiesta.

La relazione deve almeno contenere: la descrizione dell’elemento tipo comprensiva delle dimensioni significative, dei materiali componenti, dello schema statico (se elemento strutturale) e dei sistemi protettivi se presenti, l’indicazione dei riferimenti tecnici a supporto delle valutazioni i dati tecnici ritenuti essenziali per la riproducibilità della valutazione, la classificazione determinata. Per quanto attiene ai riferimenti tecnici a supporto indicare:
– METODO SPERIMENTALE: gli estremi del rapporto di prova (se redatto in conformità alla Circolare n. 91 del 14/09/1961) ovvero gli estremi del rapporto di classificazione (se redatto in conformità al DM 16/02/2007) e dell’eventuale fascicolo tecnico reso disponibile dal produttore. Con questo metodo la valutazione dimostra l’applicabilità del risultato di prova all’elemento tipo in esame.
– METODO ANALITICO: gli estremi delle norme di calcolo adottate e gli estremi della qualificazione sperimentale dei sistemi protettivi se presenti. Se invece la prestazione dell’eventuale protettivo è determinata con riferimento alle norme di calcolo, il produttore dovrà dichiarare che il sistema protettivo garantisce le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché i requisiti di aderenza e coesione per tutto il tempo necessario.
– METODO TABELLARE: le tabelle dell’allegato D del DM 16/02/2007 cui si fa riferimento.

Sportello rapido Vigili Fuoco

Questi sono gli orari di apertura dell’ufficio di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco.
Pratiche ordinarie: Lunedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Sportello rapido: Lunedì e Giovedì, dalle ore 14.45 alle ore 16.45

La mattina è possibile trattare tutte le richieste ed informazioni, mentre il pomeriggio solo le istanze riservate allo Sportello Rapido, qui sotto specificate:
– Rinnovo CPI ai sensi dell’articolo 4 dle DPR 37/1998, presentando l’originale del certificato
– Domande di esame di progetto per le seguenti attività:
• distributori di carburante
• impianti termici < 580 kW
• edifici con altezza in gronda < 35 metri
• autorimesse con < 50 veicoli
• gruppi elettrogeni < 350 kW
• depositi di GPL < 5 mc
• ascensori e montacarichi