Condono e vincoli

Il condono è possibile se il vincolo sull’area è stato posto dopo la realizzazione dell’immobile o dell’intervento edilizio, a patto che questo sia conforme a norme e strumenti urbanistici. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 3174/2010, depositata il 19/05/2010.
Non è possibile estendere al reato edilizio il condono paesaggistico ottenuto a seguito di ripristino dei luoghi. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 144 del 27/04/2007 che conferma la legittimità dell’art. 181, comma 1-quinquies, del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), comma aggiunto dall’art. 1, comma 36, lettera c), della Legge 308/2004 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale).

Il condono edilizio non cancella la violazione delle norme sulle distanze. Il Consiglio di Stato conferma il diritto dei confinanti a chiedere la demolizione. Con la sentenza n. 8262 del 30/12/2006, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema delle costruzioni abusive condonate ma che violano le norme sulle distanze legali tra gli edifici.

Con la sentenza n. 1475 del 20/03/2006, il Consiglio di Stato ha stabilito che un Comune non può giustificare la mancata risposta ad una istanza di ridefinizione urbanistica di un’area con la motivazione che su tale area insistono manufatti abusivi per i quali è in corso un procedimento di sanatoria.