Nuova modulistica dei Vigili del Fuoco

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato sul suo sito web la nuova modulistica introdotta con il DCPST 252/2014 del Direttore Centrale, che entra in vigore il 01/05/2014, relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi. In particolare sono stati modificati questi moduli:
– PIN 2-2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
– PIN 2.1-2014 (Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio)
– PIN 2.3-2014 (Dichiarazione inerente i prodotti)
– PIN 2.5-2014 (Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto)
– PIN 2 gpl- 2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl)
– PIN 3-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)
– PIN 3.1-2014 (Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità)
– PIN 3-gpl-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl)

Controlli periodici di efficienza energetica

L’articolo 8 del DPR 74/2013 definisce la procedura per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici riguardante:
a) il generatore di calore;
b) i sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale;
c) i dispositivi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Si tratta del controllo dei fumi della caldaia, ossia la verifica del rendimento dell’impianto termico che deve essere superiore a quello limite di legge. La periodicità dei controlli è indicata nell’Allegato A al DPR 74/2013:
– ogni 2 anni per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza inferiore ai 100 kW (prima era annuale);
– ogni 4 anni per le caldaie alimentate a gas (prima era biennale).
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del generatore di calore;
c) nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è trasmesso alla Regione a cura del manutentore.