Il D.M. 37/2008 come modificato dal D.L. 112 del 25/06/2008 impone l’obbligo di depositare il progetto impianto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti nei sottoelencati casi e con le seguenti modalità.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici (così come richiamati dall’art. 1 co. 2 lett. a, b, c, d, e, g) è redatto un progetto impianto da un professionista iscritto negli albi professionali (nei casi indicati dall’art. 5 co. 2) oppure dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (nei rimanenti casi art. 5 co. 1) con le modalità specificate dall’art. 7 co.2.

Questa documentazione è depositata contestualmente al progetto edilizio presso lo sportello unico per l’edilizia del comune (art. 5 co. 6) ogniqualvolta le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività (art. 11 co. 1).

Comunque l’impresa installatrice deve sempre depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori(art. 11 co. 2)., presso lo sportello unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità ed il progetto (redatto ai sensi dell’articolo 5).

Il Decreto Legge 112 del 25/06/2008 abroga l’obbligo, in caso di trasferimento dell’immobile, di consegnare all’acquirente ed allegare al rogito la dichiarazione di conformità.

81 Comments

  • Paolo Milesi

    Buongiorno,
    Volevo chiedere se: nel caso di un condominio costituito da due unità abitative appartenenti allo stesso proprietario (che le usa entrambe per sé, senza affittarle), la sostituzione di una vecchia caldaia centralizzata (adibito a riscaldamento e produzione ACS) con impianto ibrido centralizzato comportasse l’obbligatorietà di redigere un progetto riguardante la contabilizzazione del calore e di dover quindi adottare sistemi di contabilizzazione.
    La ringrazio per la disponibilità
    Paolo Milesi

    • Risposta a Paolo Milesi:
      Il D.Lgs 102/2014 stabilisce l’obbligo per tutti i condomini dotati di impianto centralizzato. di effettuate la termoregolazione e contabilizzazione del calore con ripartitori o altri sistemi su tutto il territorio nazionale. Lo stesso decreto, all’articolo 2 comma 2 lettera f) definisce il condominio come “edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni”. Nel suo caso, essendo un unico proprietario di due immobili, senza locatari, l’obbligo potrebbe non valere.

  • Paolo

    Buongiorno, qualora io voglia ristrutturare un impianto di riscaldamento (rifacimento tubazioni e radiatori) in un appartamento all’interno di un condominio in cui l’impianto termico è centralizzato (caldaia 90 kw), è necessario presentare un progetto firmato da un professionista o basta la firma del responsabile tecnico dell’impresa? Grazie

    • Risposta a Paolo:
      La sostituzione di tubazioni e radiatori è un intervento di manutenzione ordinaria (mera sostituzione con componenti uguali). Se la potenza dei radiatori aumenta oltre il 20%, serve un nuovo progetto.

  • Alessandro

    Buongiorno, sono un tecnico libero professionista e vorrei una sua interpretazione sull’obbligo di DEPOSITO del progetto degli impianti. L’art. 5 comma 6 del DM 37/08 indica che i progetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, quelli per cui c’è l’obbligo di progettazione da parte di un professionista iscritto ad albo professionale, vanno depositati presso lo sportello unico per l’edilizia nei termini dell’art.11, e quindi al deposito della domanda di Permesso di Costruire o DIA.
    La mia perplessità è se un progetto, non ricadente nei casi di cui al comma 2 art 5 DM 37/08, quelli per cui il progetto può essere redatto dal tecnico dell’impresa, sia obbligatorio depositarlo allo sportello unico contestualmente alla domanda di PdC o DIA, oppure, in questi casi extra comma 2, il progetto è sufficiente depositarlo entro 30 gg dalla fine dei lavori con la dichiarazione di conformità?

  • Michele Marino

    Se nel comune non è stato ancora istituito lo sportello unico per l’edilizia il progetto elettrico deve comunque essere allegato alla richiesta di P. d. C. ? O alla S.C.I.A. Per agibilità?

    • Risposta a Michele:
      Lo sportello unico corrisponde con l’ufficio tecnico del Comune. Il progetto va allegato alla richiesta del titolo autorizzativo per interventi edilizi.

  • Valentina R.

    Buongiorno, ho presentato una pratica Scia con allegata la legge 10 per modifica di impianto di riscaldamento e successivamente si è dovuto aumentare oltre i 6 kW l’impianto elettrico, è possibile allegare alla fine lavori la certificazione dell’impianto con allegato il progetto dello stesso o devo fare una variante?
    Grazie mille

  • Francesco

    Buongiorno Ingegnere,
    volevo un chiarimento:
    nel caso di progetto che prende in considerazione due caldaie a condensazione:
    – portata termica massima riscaldamento 24,9 kW
    – portata termica massima sanitario 29,1 kW
    ai fini del dm 37/2008, ci vuole il progetto gas redatto da professionista?
    Ovvero ai fini della determinazione della portata termica (50 kW)
    si sommano le portate termica in sanitario (29,1+29,1=58,2) o le portate termiche in
    riscaldamento (24,9+24,9=49,8)?
    Grazie

    • Risposta a Francesco:
      Si sommano le portate massime richieste dagli utilizzatori (caldaie), infatti è proprio quella la quantità di gas che fluisce attraverso la rete gas da progettare.

    • Giuseppe

      Buongiorno ing.,
      Per un demolizione e ricostruzione dove al primo piano è presente un’abitazione inferiore a 200 mq ed al piano terra un magazzino di pertinenza superiore a 400 mq, occorre progetto elettrico? Grazie.

    • Risposta a Giuseppe:
      SI. Essendo il magazzino di pertinenza dell’abitazione, la sua superficie è sommata a quella abitativa, quindi il progetto è obbligatorio ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del DM 37/2008 (impianti elettrici ad uso abitativo in singole unità abitative superiori ai 400 m2).

  • Alessio

    Buonasera Ing. Fratini,
    averi bisogno di conoscere le normative che hanno obbligato alla progettazione degli impianti solari termici.
    Grazie

    • Risposta ad Alessio:
      La norma di riferimento sugli impianti negli edifici è il DM 37/2008, ed all’articolo 5 si specificano i casi in cui è richiesta la progettazione degli impianti.

  • Giuseppe

    Egr. Ing. ho un quesito da rivolgerle.
    La ditta installatrice dell’impianto elettrico non mi vuol rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato per attrito con l’impresa edile che ha effettuato i lavori di ristrutturazione. A chi mi posso rivolgere per costringere l’impresa installatrice a rilasciarmi le conformità?? al comune o alla camera di commercio?? eventualmente chi sanziona l’impresa??
    in attesa di un suo riscontro cordialmente saluto

    • Risposta a Giuseppe:
      Alla Camera di Commercio. La ditta installatrice è obbligata a redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto. In caso contrario si può effettuare una segnalazione alla Camera di Commercio competente, che potrebbe anche sospendere l’iscrizione alla CCIAA della ditta inadempiente. In genere il solo avviso è sufficiente a convincere la ditta a completare gli adempimenti di legge.

  • alessandro

    Chiedo scusa, specifico che la realizzazione è avvenuta in un comune dove non è stato istituito uno sportello unico per la consegna degli schemi progettuali.

    • Risposta ad Alessandro:
      La dichiarazione di conformità dell’impianto deve avere questi allegati obbligatori, ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del DM 37/2008:
      – progetto ai sensi degli articoli 5 e 7, oppure la relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
      – schema di impianto realizzato;
      – riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
      – copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
      Se la dichiarazione di conformità dell’impianto è carente di questi documenti, si possono richiedere alla ditta installatrice, e nel caso essa non collabori, si può effettuare una segnalazione alla Camera di Commercio competente, che potrebbe anche sospendere l’iscrizione alla CCIAA della ditta inadempiente. In genere il solo avviso è sufficiente a convincere la ditta a completare gli adempimenti di legge.

  • alessandro santoni

    Buongiorno nel corso del 2017 e 2018 ho realizzato e venduto 6 civili abitazioni. Per dissidi fra l’impresa appaltatrice e l’impresa realizzatrice degli impianti, non ci sono stati forniti,( nè a noi venditori nè agli acquirenti ) gli schemi progettuali degli impianti, ma solo i certificati di conformità dei medesimi. Alcuni acquirenti sono preoccupati che la mancanza di tali progetti possa inficiare l’abitabilità dei medesimi. Potete fornirci delucidazioni in proposito e cosa possiamo fare per risolvere la questione? Vi ringrazio e rimango in attesa. Cari saluti. Alessandro

  • Giuseppe

    Salve, mi chiamo Giuseppe e sono un perito industriale elettrotecnico, vorrei avvalermi della sua esperienza per un problema riscontrato presso un mio nuovo cliente. Sono stato chiamato per l’installazione di un G.E. presso uno stabilimento di produzione nelle categorie FOOD, la potenza del G.E. è di 100 kVA e il cliente ha un contratto di fornitura con l’ente distributore di 80 kW. Dal momento che superiamo potenze e superfici, ho chiesto il progetto e la dichiarazione di conformità dell’impianto, ai fini di poter procedere con la nuova progettazione di ampliamento con il G.E. Purtroppo, ho acquisito solo da Di.Co. emessa da una ditta nel 2013 dove tra gli allegati obbligatori risulterebbe allegato un progetto di cui non è evidenziata nessuna informazione così da non potere individuare il professionista e l’elaborato che al dire della committenza non è stato mai consegnato.
    Più volte la proprietà si è rivolta alla ditta, che per altro non ha completato interamente i lavori, non ha installato neanche un interruttore a valle del gruppo di misura che dista oltre 60 m dal quadro generale, non ci sono alcunché di targhe identificative nel quadri elettrici e quindi non esiste allegata alcuna planimetria della distribuzione, nonostante la ditta fosse stata pagata per i lavori che non si sono mai conclusi. Nonostante la committenza non avesse regolarizzato con l’INAIL la denunzia della messa a terra dal 2013 ad oggi, per mancanza di documentazione, ha comunque provveduto alle verifiche periodiche ai fini della sicurezza. La mia domanda è la seguente: Come potrebbe, la committenza, esigere tassativamente e irrevocabilmente il progetto mancante che al tempo degli accordi si è incaricata la ditta installatrice che nel suo organico aveva dei progettisti?
    C’è qualche appiglio che possa risolvere il caso? Al tempo dell’affidamento dei lavori non è stato sottoscritto alcun contratto ma è stato pattuito sulla parola. Ringrazio anticipatamente per l’attenzione accordatami.
    Distinti saluti Per. Ind. Giuseppe

    • Risposta a Giuseppe:
      Certo. Esiste una motivazione inattaccabile. La ditta non poteva eseguire nessun lavoro senza il progetto, e doveva rilasciare al cliente, alla fine dei lavori, la Di.Co. con allegato il progetto. Tale violazione comporta una sanzione anche fino a 10.000 euro e la comunicazione alla Camera di Commercio che adotterà eventuali azioni, compresa la sospensione della ditta dall’albo.
      Articolo 7 comma 1 del DM 37/2008:
      “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità’ dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità’ degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché’ il progetto di cui all’articolo 5.

  • ALESSANDRO BOSCOLO

    Buongiorno Ingegnere, approfitto della Sua competenza per chiederLe cortesemente un Suo parere. Sono un Geometra libero professionista e circa un mese fa, ho presentato tramite SUAP, una pratica edilizia CILA per il rifacimento di una canna fumaria a servizio di una forno di una pizzeria per asporto. La canna esistente era realizzata con vecchi elementi in cemento amianto, che sono stati regolarmente rimosssi e smaltiti da ditta autorizzata. La nuova canna fumaria, a servizio del forno è stata realizzata con elementi in refrattario, con coppella isolante e camicia esterna, il tutto dimensionato dall’ ufficio tecnico della ditta fornitrice del materiale scontatamente marcato CE. Ora devo depositare il fine lavori e mi ero posto il dubbio se serviva o meno la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 il quale all’art 1 comma 2 ove si espongono le definizioni di impianti, in particolare al punto C, non viene elencata la fattispecie di cui in oggetto, ossia le canne fumarie per l’eliminazione dei prodotti della combustione, NON derivanti da impianti di riscaldamento ( stiamo parlando di un forno per la cottura di cibi ) . E’ palese che se parlassimo di ” un’impianto ” si applicherebbe quanto disposto in particolare dall’art. 11 del D. M. 37/08 – Deposito presso lo Sportello Unico per l’edilizia del progetto ( a seconda del tipo di canna d’obbligo se ramificata ) e della dichiarazione di conformità o per la fattispecie potrebbe bastare un certificato di collaudo ? . Fiducioso in un Suo cortese riscontro la ringrazio anticipatamente

    • Risposta al Geom. Alessandro Boscolo:
      Il riferimento da considerare del DM 37/2008 è l’articolo 1 comma 2 punto E). Il testo normativo riporta testualmente: “e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali”. Quindi serve la dichiarazione di conformità, e se si superano i 50 kW di portata termica di gas, anche il progetto firmato da un tecnico abilitato.

  • Arch. Monica

    Salve, sono un arch. e mi sto occupando dell’apertura di un ristorante pizzeria. Il locale è sempre stato utilizzato x questo fine, i nuovi affittuari non hanno apportato modifiche se non alla disposizione dei tavoli e degli arredi. Per poter presentare la scia per la somministrazione presso il suap e per ottenere il rilascio del nip sono necessari sia il certificato di conformità dell’impianto elettrico che dell’impianto idrico. Per il certificato idrico i nuovi locatori hanno già provveduto, per quanto riguarda invece il certificato relativo all’impianto elettrico non si riesce a reperire, sospetto perché inesistente o qualcosa di simile, l’ultimo certificato e il relativo progetto.
    I nuovi locatori hanno preferito far controllare tutto l’impianto ad un istallatore di fiducia e farlo certificare. Tale certificato con relativo progetto a firma del professionista deve essere depositato presso lo sportello del sue in comune? oppure basta inserirlo tra gli allegati per la richiesta del nip e della scia di somministrazione?
    Grazie

    • Risposta ad Arch. Monica:
      Articolo 11 DM 37/2008
      L’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto.

  • Elisa

    Buongiorno, approfitto della vostra competenza per sottoporvi il seguente quesito:
    devo inoltrare al comune una CILA per lavori già eseguiti in un immobile adibito dal 1996 a bar/gastronomia/pasticceria con potenza dell’impianto di 50Kw (lavori consistenti in una diversa configurazione dei due servizi igienici per il pubblico). Ciò ha comportato ovviamente una modifica dell’impianto elettrico per adeguarlo alle nuove necessità dei servizi igienici (spostamento di prese e realizzazione di pochi punti luce). Il proprietario ha il progetto dell’impianto elettrico risalente alla realizzazione dell’impianto del 1996, ha anche copia delle verifiche effettuate dall’ISPESL e mi ha fornito la dichiarazione di conformità eseguita dalla ditta che ha effettuato gli ultimi lavori. Per quanto concerne il deposito del progetto (di cui però non ho traccia) come mi devo comportare? Basta presentare contestualmente alla CILA la sola dichiarazione di conformità in manutenzione straordinaria fornitami dalla ditta?
    Grazie

    • Risposta ad Elisa:
      Per il comune dovrebbe essere sufficiente la presentazione della dichiarazione di conformità dell’impianto alla fine dei lavori. E’ bene però che lei rintracci il progetto dell’impianto, in questo caso obbligatorio e parte integrante della dichiarazione di conformità, senza il quale quest’ultima non ha nessun valore.

  • Valentino

    Nella realizzazione di un locale tecnico, a pertinenza di un fabbricato per civile abitazione esistente (villetta), è necessario presentare il progetto contestualmente al progetto edilizio oppure è sufficiente la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art.11 comma 1?
    Grazie

    • Risposta a Valentino:
      La realizzazione di un locale tecnico costituisce un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ed è subordinato a permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001.
      Si tratta infatti di ristrutturazione edilizia (se la villetta è già esistente) che porta ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporta modifiche del volume, dei prospetti e delle superfici.

  • Giulia

    In una ristrutturazione edilizia in di un’unità immobiliare di un condominio con impianto centralizzato, in provincia di Bolzanosito vogliamo passare da un impianto a termosifoni ad impianto a bassa temperatura (a pavimento). Per i lavori necessito solo di una Asseverazione.

    Il termotecnico che due anni fa a seguito i lavori di sostituzione caldaia condominaile a gas (113kW di potenza), mi ha confermato che si può fare.
    Adesso, volevo sapere, se il progetto lo può fare anche il responsabile tecnico dell’impresa installatricela o è necessario un termotecnico abilitato?
    Leggendo nel forum e le normative (art.5 DM37/2008) credo sia possibile far fare il progetto dalla ditta, giusto?
    Grazie del mille del prezioso supporto, Giulia

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Giulia:
      Si. Il DM 37/08 richiede la progettazione di un tecnico abilitato per impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità’ frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora. Non specifica altro.

  • eleonora

    Buongiorno,
    devo ristrutturare un appartamento, oltre alle opere di rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto idrico ed elettrico; devo installare il riscaldamento a pavimento. Devo presentare qualche pratica in comune? quale? grazie

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Eleonora:
      NO. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, è possibile procedere in edilizia libera (senza alcuna autorizzazione). I riferimenti sono il DPR 380/2001, art. 3 comma 1 lettera a) e art. 6 comma 1 lettera a) ed il Decreto SCIA 2 (DLgs 222/2016).

  • Barbara

    Devo presentare una CILA per una pizzeria, e occorre adeguare l’impianto elettrico che attualmente è di 6 kw, aumentandone la potenza. Devo allegare alla CILA anche il progetto dell’impianto elettrico prima dell’inizio lavori? oppure posso allegarlo nel momento in cui presento al SUAP la SCIA di somministrazione alimenti e bevande per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attiività?
    Grazie.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Barbara:
      Può depositare il progetto successivamente, infatti l’invio contestuale alla domanda è richiesto solo in caso di interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività (art. 11 co. 1).

  • Ettore

    Buongiorno,
    Ho presentato domanda di PDC per la ristrutturazione di un appartamento. Il responsabile tecnico mi rilascia l’autorizzazione edilizia ma prescrive che prima dell’inizio lavori vengano depositati gli schemi degli impianti a firma dell’installatore. Io sostengo che secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 5 vanno depositati solamente i progetti per le casistiche previste dal comma 2 dello stesso articolo, mentre per tutti gli altri casi presenterò di.co. alla fine dei lavori e alla quale allegherò lo schema. È corretto come interpreto io la norma oppure è corretto quello che sostiene il tecnico ovvero che secondo il comma 2 dell’art. 11 devo sempre consegnare il progetto e gli schemi contestualmente alla domanda di autorizzazione edilizia?
    grazie per una Sia eventuale risposta.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Ettore:
      Effettivamente il DM 37/2008 all’articolo 11 comma 2 chiede il deposito del progetto per le opere impiantistiche che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività’, e quindi nel caso in oggetto non essendo obbligatoria la firma del tecnico abilitato, è sufficiente il deposito dello schema dell’installatore.

  • giuseppe militello

    Buongiorno,
    un cliente deve ristrutturare un immobile appena acquistato (ex-pasticceria); volendo/dovendo risalire all’eventuale progetto depositato, a quale Ufficio dovrei rivolgermi? Oggi il cliente deve realizzare una sala espositiva per cucine. Mi illumini: l’immobile é inferiore a 400 mq, ma penso che, essendo la vecchia gestione utilizzata per fini alimentari, un progetto debba essere stato redatto.
    Magari potrei sfruttarlo per modificare solo le targhette del quadro elettrico non variando i carichi elettrici ai terminali delle linee, giusto? Altrimenti diventerebbe una modifica. E’ corretto? Grazie in anticipo per la Sua risposta.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Giuseppe Militello:
      Il progetto degli impianti dovrebbe essere stato depositato all’ufficio tecnico del Comune insieme alla dichiarazione di conformità. Il progetto è obbligatorio per gli impianti elettrici d’immobili commerciali con superficie superiore a 200 mq oppure con potenza maggiore .di 6 kW. Se non si modifica il quadro elettrico, e non si aumentato i carichi delle utenze finali, allora basta il vecchio progetto e la precedente dichiarazione di conformità.

  • Salve,
    per un locale commerciale sto prevedendo l’istallazioni di un nuovo impianto di climatizzazione composto da pompe di calore elettriche. In totale andrei ad istallare 4 unità esterne con P.tot=53kW che alimentano 8 unità interne con P.tot=51,2kW.
    Il D.M. 37/08 dice che devo fare il deposito del progetto al Comune se supero le 40.000 frigorie/ora, ovvero 46,5kW. Sembra che ci rientro. Però mi chiedo se questo limite si riferisce a:
    1) Potenza tot. istallata anche se composta da più macchine?
    2) P.tot delle unità interne o esterne?
    3) P. solo del raffrescamento? non considero affatto la P. in riscaldamento?
    Grazie in anticipo se vorrà rispondere! Cordiali saluti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Alessandro:
      Non saprei, non ho trovato chiarimenti del Ministero al riguardo ed il decreto non è chiaro. Se si considerano le singole macchine dual, i n. 4 impianti indipendenti non sono soggetti singolarmente alla redazione del progetto.
      Se invece si considera che le macchine dell’impianto di climatizzazione servono lo stesso locale commerciale, allora la loro potenza si somma ed il progetto è obbligatorio.
      In conclusione, Le consiglio di porsi in sicurezza, e redigere il progetto, tenuto conto che l’assorbimento elettrico avviene dallo stesso contatore, e che le n. 4 macchine climatizzano la stessa unità immobiliare commerciale.

  • stefania

    Buongiorno,
    sono un tecnico e devo presentare una SCIA per l’installazione di una canna fumaria e l’adeguamento di un locale commerciale al piano terra di un condominio per l’apertura di un’attività di ristoro. Chiedo se a tale progetto edilizio devo allegare anche il progetto dell’impianto elettrico e la dichiarazione di conformità da parte dell’impresa installatrice o se va presentato successivamente al momento del rilascio dell’agibilità (così come mi è stato suggerito da un suo collega)?
    Grazie. Distinti saluti. S.B

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Stefania:
      Per gli edifici esistenti, tali documenti devono essere depositati entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune (DM 37/2008 articolo 11 comma 1).

  • Matteo

    Salve, ho impiantato una causa nei confronti del costruttore del mio immobile per gravi vizi strutturali occulti. Ho chiesto con insistenza i documenti di agibilità, conformità degli impianti e classificazione energetica….non avendo mai ricevuto tali documenti, mi sono.recato presso il Dipartimento drll’Edilizia e, dopo le richieste di accesso agli atti, ho potuto constatare che l’agibilità non veniva concessa per la mancanza della documentazione obbligatoria, e che gli schemi degli impianti non.esistevano.
    È obbligatorio depositare tali schemi da parte del costruttore?
    Speto in una risposta e nel frattempo vi saluto.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Matteo:
      SI. E’ obbligatorio depositare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ed anche il progetto degli impianti ove richiesto.

  • Luca

    Ho una pratica Cil asseverata in corso di validita’ per rifacimento servizio igienico ed opere complementari in un appartamento. Le opere hanno interessato anche pochi lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrotermosanitario per la quale la ditta ha gia’ rilasciato Dico a febbraio 2015 che non ha depositato in comune come verificato telematicamente. I lavori di cui alla pratica sono terminati a ottobre 2016 e intendo chiudere la cil e dichiarare l’effettiva fine lavori. Nel modulo cil regionale e’ facolta’ allegare Dico. In questo caso, ai sensi ed in riferimento al dm37-08, la fine lavori e’ quella di febbraio2015 o ottobre2016? Grazie

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Luca:
      Il fine lavori può essere considerato anche ad ottobre 2016 poiché l’intervento impiantistico era inquadrato all’interno delle opere di manutenzione ordinaria inserite nella CIL (Comunicazione Inizio Lavori).

  • Nicoletta

    Salve, mi sto occupando della ristrutturazione di un locale commerciale di 50 mq in cui è prevista una potenza di 3KW. E’ necessario che io presenti un progetto per l’impianto o bastano le dichiarazioni degli impiantisti?
    Grazie e cordiali saluti
    Nicoletta

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Nicoletta:
      Non è richiesto il progetto di un tecnico abilitato. Dopo il lavoro, l’installatore deve emettere la dichiarazione di conformità con gli allegati minimi obbligatori:
      – schema funzionale dell’impianto
      – tipologia dei prodotti e dei materiali impiegati
      – prove per il collaudo e verifica dell’impianto

  • paolo

    buon giorno sono un istallatore elettrico ,
    un mio cliente mi chiede la conformita dell’impianto da me realizzato ,io chiedo che ci vuole il progettoperche la casa a una sola utenza elettrica di potenza 6 kw ma di superficie totale superiore ai 400 m2 ,risposta del cliente : l’impianto realizzato nei locali attuali e fini ti è un totale di circa 389 m2 e quindi è parziale al momento intende abitare solo questi gli altri verranno finiti più avanti .
    la mia domanda da chi devo far dichiarare la superficie calpestabile?
    un suo perito a fatto un sopraluogo e dichiara con relativa lettera che la superficie no supera i 400m2 e che l’utenza non va oltre i 6 kw
    ma non vuole firmare la sua dichiarazione affermando che è valida lo stesso lui la sempre presentate cosi.
    cosa devo fare?in attesa di risentirvi cordialmente vi saluto
    paolo.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Paolo:
      Il DM 37/2008 parla di “singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq”, non si riferisce all’area in cui è realizzato l’impianto ma alla superficie dell’abitazione, quindi nel suo caso il progetto serve. Allora ci sono due possibilità:
      1- il cliente fa redigere il progetto;
      2- il tecnico fa una dichiarazione firmata e timbrata che l’abitazione è inferiore a 400 mq.

  • Massimo Cassarino

    Buona sera dovendo procedere all’adeguamento dell’impianto elettrico di un Bar e anche all’aumento della fornitura dell’energia elettrica da 16,5 Kw a 25 Kw il progetto a quali enti si deve protocollare il progetto a firma del progettista?
    GRAZIE

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Massimo Cassarino:
      Il progetto redatto da un professionista, iscritto negli albi professionali secondo la
      specifica competenza tecnica richiesta, deve essere depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto (comma 6 articolo 5 DM 37/2008). Il progetto degli impianti va depositato insieme a quello edilizio per gli interventi di nuova costruzione, mentre per le opere di ristrutturazione deve essere protocollato al Comune entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (articolo 11 DM 37/2008).

  • Stefania

    Buongiorno,
    in un fabbricato industriale di circa 3000 mq antecedente il ’90, con potenza impegnabile di 232 KW, è stato eseguito l’adeguamento, su richiesta dei Vigili del Fuoco, di una zona di circa 300 mq.
    La ditta installatrice ha obbligo di depositare la Di.co., completa di progetto, presso lo sportello unico del comune?
    La Di.co. è vincolata ad una pratica CILA?
    Se l’elettricista non deposita la Di.co. presso lo sportello unico, a quali sanzioni va incontro?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Stefania:
      La ditta ha l’obbligo di depositare la dichiarazione di conformità al Comune.
      Il committente ha l’obbligo di progettare l’adeguamento.
      La dichiarazione di conformità non è collegata ad una pratica edilizia. La CILA va fatta se ci sono opere edili di manutenzione straordinaria, se sono solo modifiche impiantistiche è sufficiente una CIL.
      La sanzione per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità è fino a 1.000 euro (articolo 15 comma 1 del DM 37/2008). Inoltre la Camera di Commercio provvede all’irrogazione di ulteriori sanzioni.

  • Luca

    Buongiorno,
    il nostro condominio ha 3 anni è di classe A. Ultimamente si sono verificate delle anomalie all’impianto di riscaldamento a pavimento. Vorremmo avere il progetto, lo schema dell’impianto realizzato, la relazione dei materiali ulilizzati di tutto il condominio.
    A chi dobbiamo fare la richiesta? Alla cooperatriva venditrice, al costruttore, al termoidraulico realizzatore dell’impianto o al progettista? Chi è obbligato a fornircelo? Grazie in anticipo!

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Luca:
      Tutti i precedenti soggetti potrebbero avere documenti relativi agli impianti dell’edificio, comunque il responsabile diretto è il venditore, che è tenuto a garantire che il bene non presenti vizi e che gli impianti siano conformi alle norme in materia di sicurezza. Costui potrà pertanto essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall’acquirente a causa della non conformità alle norme di sicurezza degli impianti in dotazione dell’immobile venduto.

  • Sabino Stingone

    in un condominio con impianto elettrico realizzato anteriormente al 1990,
    (1975) è stato chiamato un professionista il quale accorpando volutamente la
    linea alimentazione luce scali (6) a quella dell’ascensore sotto un unico contatore e variando la potenza d’impegno da 6 kw a 8 kw ha elaborato un progetto obbligatorio e quindi rifacimento quasi totale dell’impianto.Dal momento che l’accorpamento delle due linee è stato voluto deliberatamente per
    rendere obbligatorio il progetto,in che modo opporsi al progettista e all’am-
    ministratore per non rendere esecutivo il progetto.Grazie per la disponibilità
    e tempestività nella risposta.Cordiamente Sabino Stingone.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Sabino Stingone:
      La soluzione trovata dal progettista, e concordata con l’amministratore del condominio, dipende in parte da scelte tecniche, in parte dalle richieste fatte della committenza, comunque la presenza di un progetto è un valore aggiunto per la sicurezza dell’impianto.

  • Alberto

    Buongiorno,
    nel novembre del 2012 ho iniziato la “manutenzione straordinaria” della mia casa con una CIA (spostamento tavolati interni e rifacimento impianti).
    Purtroppo l’impresa ha interrotto i lavori del 2013 dopo aver finito gli impianti ma non tutte le finiture necessarie (pitturazioni, pavimenti ecc).
    Dopo ATP, chiesta dall’impresa, che ha riconosciuto a noi un danno di 50000€ abbiamo deciso di non fare causa all’impresa.
    Ora però devo chiudere la CIA e ottenere l’agibilità. Ho quindi necessità di avere le dichiarazioni di conformità degli impianti (e i progetti) ma ovviamente l’impresa non vuole sentire ragioni. Come posso fare?
    Grazie per l’aiuto!

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Alberto:
      La ditta esecutrice è obbligata a rilasciare la dichiarazione di conformità (articolo 7 comma 1 del DM 37/2008), altrimenti può andare incontro ad una sanzione fino a 1.000 euro (articolo 15 comma 1 del DM 37/2008). Lei potrebbe comunicare l’inadempienza della ditta al Comune ed alla Camera di Commercio che provvede all’irrogazione della sanzione.
      Altrimenti può chiedere ad un altra ditta oppure ad un ingegnere abilitato (articolo 7 comma 4 del DM 37/2008) di redigere i progetti dell’impianto, eseguire il collaudo e rilasciare la dichiarazione di rispondenza.

  • Nico

    Ringraziandovi per la cortese e tempestiva risposta, mi permetto di chiedervi un ulteriore specifica.
    Il deposito è sempre obbligatorio oppure la consegna del certificato di collaudo può sopperire? (Art. 11 DM 37/2008)
    In caso di sanzioni, sono a carico drlla Ditta che ha eseguito i lavori, o del proprietario dell’immobile?
    Grazie ancora per il vs. gentile supporto.
    Cordialmente

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Nico:
      Serve la dichiarazione di conformità, infatti al comma 3 dell’articolo 11 del DM 37/2008 si specifica che lo sportello unico edilizio inoltra copia della dichiarazione di conformita’ alla Camera di Commercio, che provvede ai conseguenti riscontri. Le sanzioni (articolo 15) sono a carico della ditta a cui compete tale onere (articolo 11).

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Nico:
      SI. L’articolo 11 comma 1 del DM 37/2008 è molto chiaro al riguardo, la Ditta deve depositare la dichiarazione di conformità presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

  • Nico

    Spettabile Studio Tecnico,
    ho appena terminato di far ristrutturare il mio appartamento ed a breve ci consegneranno le Dichiarazioni di Conformità degli impianti (elettrico, idrico, gas).
    E’ obbligatorio depositare le suddette Dichiarazioni presso lo Sportello Unico per l’edilizia da parte della Dittta che ha eseguito i lavori?
    La ristrutturazione è stata denunciata regolarmente con modulo SCIA (manutenzione straordinaria) – la potenza dell’impianto elettrico è inferiore ai 6 Kw.
    Grazie in anticipo per la vs. risposta. Saluti

  • federico

    Buongiorno, l’art.5 comma 2 lett. a, specifica che, il deposito allo sportello unico per l’edilizia del progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento è obbligatorio per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.
    Quindi nel caso dell’ampliamento di un appartamento residenziale di 100mq, per complessivi 140mq (privo di particolari caratteristiche), non è obbligatorio il deposito del progetto degli impianti?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Federico:
      Per un appartamento residenziale con una potenza impegnata non superiore a 6 kW, il deposito al Comune del progetto non è obbligatorio.
      E’ comunque richiesto il deposito al Comune della dichiarazione di conformità (e visura camerale) da parte della ditta installatrice, ai sensi dell’articolo 11 comma 1 del DM 37/2008.

  • Manuela

    Buongiorno, sono un architetto e mi sto occupando di modifiche interne a un ufficio di 1.000mq.
    Tali modifiche coinvolgono in modo sostanziale la distribuzione degli ambienti non le dorsali impiantistiche (in pratica al momento si prevedono spostamenti dei punti luce e delle bocchette della climatizzazione).
    Sono comunque soggetta all’obbligo di deposito del progetto?
    Grazie e cordiali saluti.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Manuela:
      Il progetto dell’impianto elettrico non serve se le modifiche apportate non variano i componenti del quadro elettrico o la sezione dei cavi dorsali, e non comportano un aumento della potenza assorbita dagli utilizzatori (luci e macchine) superiore al 10%, in questi casi è sufficiente la dichiarazione di conformità della Ditta con la pianta delle nuove luci e prese.
      Il progetto dell’impianto d’aerazione serve nel caso in cui si modifica il percorso dei canali oppure il loro diametro o anche la dimensione delle bocchette, poichè ciò comporterebbe la variazione dei parametri microclimatici inizialmente progettati.

  • Gabriele

    Salve.
    Una impresa esecutrice realizza un intervento di trasformazione/ampliamento dell’impianto elettrico per il quale non vi è l’obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista. L’intervento in questione NON connesso al alcun intervento di tipo edilizio.
    Nel caso prospettato, sussiste comunque l’obbligo di deposito della Di.Co. presso lo sportello unico per l’edilizia presso il Comune?
    Esistono casi in cui, a fronte dell’obbligo di rilascio della Di.Co. da parte dell’impresa esecutrice, non vi è invece l’obbligo di deposito della Di.Co. presso il Comune? (ad es. manutenzione straordinaria, ampliamento).
    Grazie

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Gabriele:
      NO, è sempre obbligatorio. Infatti il comma 1 dell’articolo 11 del DM 37/2008 impone per ogni rifacimento o installazione di nuovi impianti il deposito della dichiarazione di conformità presso lo sportello unico per l’edilizia.

  • Michele Piantoni

    Salve,
    Dovrei fare delle modifiche interne, spostamento bagno, impianto elettrico e finiture, ad un capannone di 450 mq per vendita al pubblico di materiali elettrici, il comune mi ha richiesto una CIA asseverata, in questo caso devo allegare anche il progetto degli impianti o quello va allegato solo in caso di Permesso di costruire o DIA/SCIA?
    Grazie
    Michele

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Michele:
      SI. Gli impianti elettrici ad uso non abitativo (commerciale, artigianale, industriale) di singole unità superiori ai 200 m2, o quando superano i 6 kW di potenza impegnata, necessitano del progetto firmato da un tecnico abilitato, secondo il DM 37/2008. Dover allegare il progetto alla SCIA dipende dal Comune.

  • Manlio Iadanza

    Un progettista e D.L. di un fabbricato in cui sono stati realizzati impianti termici e gas di potenza globale inferiore ai 50 KW per ogni appartamento ha qualche responsabilità circa la loro correttezza esecutiva atteso che gli stessi sono stati realizzati e certificati da ditta specializzata con regolare Dichiarazione di Conformità ???

    • L'esperto

      Risposta a Manlio Iadanza:
      Ai sensi del DM 37/2008 i singoli impianti non necessitano del progetto, ma la dorsale costituita dal cavedio che rifornisce le singole utenze deve essere progettata in conformità alle norme UNI.

      Esiste un problema: la delibera 40/2004, precedente al DM 37/2008 non è stata modificata, ed obbliga la redazione del progetto per impianti rete gas con potenza superiore a 34,8 kW. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha inoltre pubblicato sul sito web una nota di chiarimento in merito, specificando che in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato la deliberazione n. 40/04 rimane in vigore a tutti gli effetti.

  • pietro adamo

    A breve devo sottoscrivere un rogito per acquisto appartamento con sottotetto, in nuova costruzione, messi in comunicazione tramite foro scala (m.0,86×3,82) eseguito dalla società costruttrice dopo l’approvazione del progetto. Avendo perplessità sulla sicurezza della sua realizzazione, ho interpellato un mio ing. di fiducia che, da circa 2 mesi, ha richiesto “Copia progetto esecutivo strutturale vistato dal Genio civile” alla ditta, che si rifiuta di esibirlo. Il mio notaio, pur di fare il rogito, si accontenta di una “dichiarazione di conformita” su carta semplice del Direttore e progettista dei lavori della stessa Impresa costruttrice. Poiché ciò mi pare chiedere all’oste una “dichiarazione” sulla bontà del proprio vino, gradirei un vostro urgente riscontro supportato, cortesemente, da citazioni di Norme in materia. Grazie e distinti saluti. Pietro adamo

    • L'esperto

      Risposta a Pietro Adamo:
      Appunti:
      – il progetto dovrebbe essere possibile richiederlo direttamente al Genio Civile (Legge 241/1990 – Diritto accesso atti amministrativi) essendo Lei giustamente motivato a conoscere quelle informazioni;
      – dal progetto può verificare la correttezza della progettazione, dei cui errori è responsabile il progettista;
      – l’esecuzione come da progetto è un altro discorso, la cui responsabilità è del direttore dei lavori e del costruttore;

      Suggerimenti:
      – Reperisca la documentazione al Genio civile e controlli l’adeguatezza della progettazione;
      – Per quanto riguarda l’esecuzione, faccia fare una dichiarazione dal costruttore sulla conformità delle opere alle regole tecniche di costruzione (Legge 1086/1971, Legge 64/1974, ecc..);
      – Reperisca le dichiarazioni di conformità degli impianti e la certificazione energetica dell’immobile, che il costruttore è obbligato a fornirLe;
      – Si faccia dare la copia della Licenza di costruire e il Certificato di Agibilità dal Costruttore;
      – Ulteriore documentazione può essere trovata nell’archivio del Comune di competenza.

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