Al termine dei lavori della nuova costruzione dell’edificio, in conformità al DLgs 192/2005ed s.m.i., ed in relazione alla prestazione energetica nell’edilizia, serve la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) e la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica progettuale della ex Legge 10/1991.

L’articolo 2 comma 1 del DLgs 192/2005 riporta queste definizioni:
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio
ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;

Inoltre l’articolo 6 comma 1 del DLgs 192/2005 specifica il seguente obbligo da parte del costruttore:
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.

Infine l’articolo 8 comma 2 del DLgs 192/2005 richiede anche questi documenti da presentare al Comune:
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

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