APE nuove costruzioni

Al termine dei lavori della nuova costruzione dell’edificio, in conformità al DLgs 192/2005ed s.m.i., ed in relazione alla prestazione energetica nell’edilizia, serve la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) e la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica progettuale della ex Legge 10/1991.

L’articolo 2 comma 1 del DLgs 192/2005 riporta queste definizioni:
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio
ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;

Inoltre l’articolo 6 comma 1 del DLgs 192/2005 specifica il seguente obbligo da parte del costruttore:
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.

Infine l’articolo 8 comma 2 del DLgs 192/2005 richiede anche questi documenti da presentare al Comune:
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

RTV ospedali

Il 09/05/2021 è entrato in vigore il DM 29/03/2021 su “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie” pubblicato sulla gazzetta n. 85 del 09-04-2021. Si tratta della RTV (V.11) del nuovo Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015).

Le norme tecniche del Decreto si possono applicare alle attività esistenti ovvero a quelle di nuova realizzazione, in
alternativa al DM 18/09/2002.

Questa RTV si può applicare alle seguenti attività sanitarie:

  1. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  2. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  3. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Difformità impianto gas

La verifica dell’impianto gas degli immobili residenziali abitativi, in conformità al DM 37/2008, alla UNI 7129 ed alla UNI 11137, attraverso gli esami a vista effettuati ed alle prove strumentali eseguite, può portare ad evidenziare le seguenti difformità rispetto ai requisiti tecnici minimi richiesti dalle norme:

  • Le tubazioni gas non superano la prova di tenuta
  • Il contatore del gas è interno all’abitazione ma senza essere stagno verso l’interno
  • Il contatore del gas è interno all’abitazione ma senza essere aerato verso l’esterno
  • Nel contatore manca la valvola di intercettazione
  • Nel contatore manca la presa di pressione
  • Manca la guaina d’attraversamento di pareti/solai
  • La cucina non ha la valvola da incasso a 120 cm dal pavimento
  • Manca la scatola stagna nel punto gas dei fornelli e della caldaia
  • Manca il setto di separazione tra il contatore e la caldaia
  • La cucina non ha l’apertura di ventilazione del locale (h<30 cm)
  • La cucina non ha l’apertura d’areazione del locale (h>180 cm)

Verifica impianto gas

La verifica dell’impianto gas è un’attività importante per accertare l’assoluta sicurezza e la corretta funzionalità dell’impianto di distribuzione del combustibile gassoso negli immobili residenziali, civili e commerciali. Infatti devono essere rispettati i requisiti e le prestazioni richiamate nel DM 37/2008 (dichiarazioni di conformità), nella UNI 7129 (progettazione e realizzazione) e nella UNI 11137 (verifiche impianti esistenti). In particolare sono da tenere conto questi esami a vista dell’impianto gas:

  • Corretta ubicazione della rete gas
  • Idoneità della guaina di attraversamento
  • Idoneità della valvola di intercettazione generale
  • Idoneità delle valvole di intercettazione delle utenze
  • Idoneità delle superfici di apertura di aerazione e di ventilazione

Inoltre deve essere effettuata la prova strumentale di tenuta dell’impianto gas interno, che parte dalla valvola a valle del contatore (dotata di presa di pressione) ed arriva fino al punto gas dei fornelli della cucina (e della caldaia) posto sul muro, escluso il tratto di allaccio degli apparecchi gas (il flessibile di collegamento). La prova di tenuta per gli impianti gas nuovi va eseguita per 15 minuti di stabilizzazione ed altri 5 minuti di prova (UNI 7129) ad una pressione compresa tra 100 e 150 mbar. La prova di tenuta per gli impianti gas esistenti va eseguita per 2 minuti di stabilizzazione ed 1 minuto di prova (UNI 11137) ad una pressione compresa tra 50 e 100 mbar.

Infine devono essere reperibili questi documenti:

  1. Dichiarazione di conformità impianto gas
  2. Relazione tecnica dei materiali
  3. Schema dell’impianto
  4. Allegati per Italgas

Difformità impianto elettrico

La verifica dell’impianto elettrico degli immobili residenziali abitativi, in conformità al DM 37/2008, alla CEI 64-8 ed alla CEI 64-14, attraverso gli esami a vista effettuati ed alle prove strumentali eseguite, può portare ad evidenziare le seguenti difformità rispetto ai requisiti tecnici minimi richiesti dalle norme:

  • Cavo montante senza protezione da sovraccarico (interruttore magnetotermico)
  • Cavo montante senza protezione dal cortocircuito (interruttore magnetotermico)
  • Cavo montante con masse senza protezione dai contatti diretti (interruttore differenziale)
  • Il cavo è gommato oppure di tipo unipolare ma in corrugato (senza masse)
  • Sezione del cavo montante inadatto per la potenza di fornitura (serve 6 mmq – 10 mmq)
  • La sezione minima del cavo montante è 6 mmq se ≤4,5kW, 10 mmq se ≥6 kW
  • Il quadro elettrico (QE) non è conforme allo schema tipo
  • Nel QE manca lo spazio libero (Almeno il 15% con un minimo di 2 moduli bipolari vuoti)
  • Nel QE manca l’interruttore generale magnetotermico da 25 A (almeno n. 1)
  • Nel QE non ci sono almeno n. 2 interruttori differenziali da 30 mA (luce, fm)
  • Nel QE il numero di circuiti è insufficiente (2 se <50 mq; 3 se 51-75; 5 se 76-125; 6 se > 125)
  • Nel QE le protezioni magnetotermiche non sono in Classe C con minimo 6 kA
  • Nel QE le protezioni differenziali non sono di tipo A per i circuiti FM e di tipo AC per la luce
  • Nel QE le protezioni differenziali in cascata non sono selettive tra loro (tipo S)
  • Nel QE è mancante/difforme il conduttore di terra dalla scatola condominiale (≥ 6 mmq)
  • Nel QE mancano le etichette dei circuiti oppure quella del quadro
  • I cavi non risultano sfilabili
  • Non è rispettata la sezione minima dei cavi (4mmq fm, 2,5mmq luce, 1,5mmq trafo)
  • I colori dei cavi di fase (nero/griglio), neutro (blu) e terra (giallo/verde) non sono identificabili
  • Il diametro minimo dei tubi è inferiore a 20 mm
  • I tubi non hanno il 30% di spazio non occupato dai cavi
  • Portafrutti e scatole di derivazione non hanno il 50% di spazio libero
  • La tracciatura dei tubi protettivi non ha un andamento rettilineo orizzontale o verticale
  • Il sistema entra esci delle prese FM non è conforme (minore di n. 2 gruppi presa FM)
  • La scatola 506 non ha una linea esclusiva (entra/esci non permesso)
  • Sono presenti derivazioni/giunzioni all’interno delle scatole porta-frutti
  • Nelle scatole con più servizi manca il setto di separazione
  • Nell’alimentazione F-F il neutro (blu) non è etichettato nel quadro e nelle scatole
  • La sezione dei conduttori di terra non ha la stessa sezione del conduttore di fase
  • Nella zona 0-1-2 c’è lo scaldacqua (fino a 60 cm da vasca/doccia, 225 cm da terra)
  • Il collegamento dello scaldabagno non è con un cavo gommato tipo FG16(O)R16
  • Lo scaldacqua/scaldasalviette/idromassaggio non hanno gli interruttori 0/1
  • Le lampade d’emergenza non sono sufficienti (n. 1 se <100 mq; 2 se >100 mq)
  • Le lampade d’emergenza sono alimentati tramite prese a spina (non ammesse)
  • Forno, lavatrice, lavastoviglie non hanno l’interruttore 0/1
  • Forno, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero non hanno vicino le prese tipo Unel 10/16A
  • La caldaia è collegata con una presa a spina (non ammesso, serve l’interruttore 0/1)
  • La caldaia esterna non ha la scatola stagna con pressa-cavo PG13,5
  • La caldaia esterna non ha il cavo gommato
  • Le prese di forza motrice non sono tutte bipasso 10/16 A
  • Il numero di punti presa di forza motrice non è sufficiente – 5 in cucina, 4 se >12 mq, 5 se 12-20 mq, 6 se >20 mq (camera, soggiorno, studio)
  • Mancano i gruppi da 6 prese vicino gli attacchi TV/SAT
  • Il numero di prese telefoniche non è sufficiente (1 se <50mq; 2 se 51-100; 3 se >100 mq)
  • Nella cucina manca il punto di allaccio per la cappa aspirante
  • Nei bagni manca una presa ed un punto luce adiacente allo specchio
  • I comandi unipolari della luce non sono connessi al conduttore di fase
  • I locali > 20 mq (camera, soggiorno, studio, ..) non hanno 2 punti luce (obbligatorio)

Verifica impianto elettrico

La verifica dell’impianto elettrico è un’attività importante per appurare la assoluta sicurezza e corretta funzionalità dell’impianto di distribuzione dell’energia elettrico negli immobili residenziali, civili e commerciali. Infatti devono essere rispettati i requisiti e le prestazioni richiamate nel DM 37/2008 (dichiarazioni di conformità), nella CEI 64-8 (progettazione e realizzazione) e nella CEI 64-14 (verifiche quadri elettrici). In particolare sono da tenere conto questi esami a vista dell’impianto elettrico:

  • Presenza delle protezioni
  • Presenza dei sezionamenti
  • Adeguatezza della protezione contro i contatti diretti e indiretti
  • Idoneità della protezione contro il cortocircuito
  • Adeguatezza della protezione contro il sovraccarico
  • Conformità dei conduttori di terra
  • Esistenza delle zone di rispetto nei locali da bagno
  • Identificazione dei cavi di fase, neutro e protezione
  • Comandi unipolari connessi al conduttore di fase
  • Grado di protezione dei componenti elettrici
  • Sfilabilità dei cavi

Inoltre devono essere effettuate le seguenti prove strumentali dell’impianto elettrico:

  1. Continuità dei conduttori di protezione
  2. Resistenza di isolamento
  3. Misura della resistenza di terra
  4. Efficienza dei dispositivi differenziali
  5. Protezione mediante sistemi SELV
  6. Prove di funzionamento degli impianti Tv/Sat

Infine devono essere reperibili questi documenti:

  1. Dichiarazione di conformità impianto elettrico
  2. Relazione tecnica
  3. Schema quadro
  4. Pianta componenti

Box auto su spazio scoperto

Le autorimesse classificate come box auto su spazio scoperto non sono soggette al DPR 151/2011 e quindi al controllo dei Vigili del Fuoco. Approfondiamo bene l’argomento. Iniziamo chiarendo queste definizioni.

  • Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.
  • Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.
  • Posto auto: spazio destinato al parcamento del singolo veicolo.

Attualmente le autorimesse devono essere conformi al nuovo codice di prevenzione incendi. Il DM 03/08/2015 afferma al punto V.6.2 che l’autorimessa è un area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Però specifica che NON sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

  1. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
  2. il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).
Spazio scoperto

A questo punto è essenziale conoscere la definizione di “spazio scoperto” del punto 3.5.1 del DM 03/08/2015, ossia uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:

  1. superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
  2. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m.

Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2.
La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

Ricordare che lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti, ma non è un compartimento antincendio.

RTV asili nido

È stata emanata la Regola Tecnica Vericale RTV asili nido pubblicata nel DM 06/04/2020, e con entrata in vigore dal 29/04/2020. Sono così approvate le norme tecniche per gli asili nido con oltre 30 persone (RTV asili nido) che si affiancano alle regole pregresse emanate con il DM 16/07/2014. Sono stati inoltre pubblicati con il DM 14/02/2020 alcuni correttivi alla RTV Uffici, RTV Attività scolastiche e RTV Attività ricettive turistico-alberghiere.

Le RTV attualmente esistenti sono:

  • V.4: uffici;
  • V.5: attività ricettive turistico-alberghiere;
  • V.6: autorimesse;
  • V.7: attività scolastiche;
  • V.8: attività commerciali;
  • V.9 asili nido (DM 29/04/2020).

Le RTV in attesa di pubblicazione sono:

  • autorimesse (aggiornamento e revisione della V.6);
  • musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati;
  • edifici di civile abitazione; strutture sanitarie.

Le RTV in lavorazione sono:

  • attività di intrattenimento e di spettacolo;
  • stoccaggio e trattamento rifiuti;
  • attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Prossime RTV 2020

Il Comitato Centrale Tecnico per la Prevenzione Incendi (CCTS) ha già approvato queste Regole Tecniche Verticali (prossime RTV 2020) che andranno ad aggiungersi a quelle esistenti (V4-V5-V6-V7-V8) in conformità al DM 03/08/2015, come modificato dal DM 18/10/2019:
• Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 aperti al pubblico;
• Asili nido;
• Aggiornamento RTV per le autorimesse.
In aggiunta ci sono diversi gruppi di lavoro che hanno presentato al CCTS le seguenti proposte di RTV che sono attualmente in fase di valutazione:
• Strutture sanitarie;
• Edifici di civile abitazione;
• Edifici tutelati (p.to 72 del D.P.R. 151/2011).

Nuova norma Vvf per centrali termiche

E’ stato pubblicato il DM 08 novembre 2019: la nuova regola di prevenzione incendi per le centrali termiche. E’ intitolata “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”.

Si riferisce all’attività 74 del DPR 151/2011 sugli “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”. Il decreto riporta anche le misure di prevenzione incendi per gli impianti di potenzialità inferiore a 116 kW ma superiore a 35 kW, anche se non soggette a controllo da parte dei VVF. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

La prima norma per gli impianti alimentati a gas di rete è stata la Circolare 68/69. Successivamente è stata modificata ed ampliata con il DM 12/04/96. Ad ultimo è apparso il presente decreto, DM 08/11/2019, che però non prevede particolari adeguamenti per gli impianti esistenti conformi con le precedenti normative.