Box auto su spazio scoperto

Le autorimesse classificate come box auto su spazio scoperto non sono soggette al DPR 151/2011 e quindi al controllo dei Vigili del Fuoco. Approfondiamo bene l’argomento. Iniziamo chiarendo queste definizioni.

  • Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.
  • Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.
  • Posto auto: spazio destinato al parcamento del singolo veicolo.

Attualmente le autorimesse devono essere conformi al nuovo codice di prevenzione incendi. Il DM 03/08/2015 afferma al punto V.6.2 che l’autorimessa è un area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Però specifica che NON sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

  1. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
  2. il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).
Spazio scoperto

A questo punto è essenziale conoscere la definizione di “spazio scoperto” del punto 3.5.1 del DM 03/08/2015, ossia uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:

  1. superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
  2. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m.

Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2.
La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

Ricordare che lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti, ma non è un compartimento antincendio.

Prossime RTV 2020

Il Comitato Centrale Tecnico per la Prevenzione Incendi (CCTS) ha già approvato queste Regole Tecniche Verticali (prossime RTV 2020) che andranno ad aggiungersi a quelle esistenti (V4-V5-V6-V7-V8) in conformità al DM 03/08/2015, come modificato dal DM 18/10/2019:
• Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 aperti al pubblico;
• Asili nido;
• Aggiornamento RTV per le autorimesse.
In aggiunta ci sono diversi gruppi di lavoro che hanno presentato al CCTS le seguenti proposte di RTV che sono attualmente in fase di valutazione:
• Strutture sanitarie;
• Edifici di civile abitazione;
• Edifici tutelati (p.to 72 del D.P.R. 151/2011).

Officine di saldatura e taglio

I laboratori e le officine di saldatura e taglio sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, e rientrano nelle categoria B (fino a 10 addetti) e C (oltre 10 addetti) del DPR 151/2011. I responsabili di queste attività devono richiedere prima la valutazione del progetto di prevenzione incendi, e dopo aver ottenuto il parere del Comando dei Vigili del Fuoco, devono depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio).
Si tratta dell’attività 9 del DPR 151/2011: “Le officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.”
Qui sotto una breve lista di alcuni dei gas più utilizzati in queste attività:
– Gas inerti: azoto, anidride carbonica, argon, ..
– Gas infiammabili: acetilene, idrogeno, metano, butano, propano, propilene, ..
– Gas comburenti: ossigeno, protossido d’azoto, aria compressa, ..
Sulla bombola, o sulla scheda tecnica di sicurezza, sono impressi i simboli che identificato la tipologia della sostanza.
– Gas infiammabili: un rombo con una fiamma (GHS02)
– Gas comburenti: un rombo con la fiamma sopra un cerchio (GHS03)

Autorimesse su spazio aperto

Le autorimesse su spazio aperto (terreni, giardini, cortili, prati) non sono tenute a depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia antincendio). Solo le autorimesse coperte sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 75). Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Infine un piano pilotis può essere destinato ad autorimessa ma deve avere tale esclusiva destinazione, e pertanto non può essere utilizzato per il transito di persone in entrata ed uscita dall’edificio (Nota prot. n. P404/4108 sott. 22 del 11/4/2001).
Nonostante ciò, le autorimesse su spazio aperto devono rispettare il DM 01/02/1986, che richiede al paragrafo 7 l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli (ma si riferisce a quelle sul terrazzo che possono essere assimilate a quelle all’aperto). Infatti una “Faq” dei Vigili del Fuoco chiarisce questo punto: “Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al DPR n. 151 del 01/08/2011. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (DM 01/02/1986) e gli obblighi gestionali.

Verbale Vigili del Fuoco

Un eventuale controllo dei Vigili del Fuoco, in caso di assenza del titolo autorizzativo (articolo 4 del DPR 151/2011), può comportare la redazione di un verbale d’accertamento di violazione (Verbale Vigili del Fuoco), ai sensi del ex articolo 347 del Codice di Procedura Civile, con le prescrizioni ritenute necessarie dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 758 del 19/12/1994.
Copia del verbale è inoltrata alla Procura per l’avvio del procedimento penale. Per fortuna, se si ottempera alle richieste prescritte dai Vigili del Fuoco entro il termine concesso, il contravventore è ammesso a pagare la sanzione amministrative, e successivamente il reato penale viene estinto.
Ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 758/199, il termine fissato per la regolarizzazione può essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi.
La verifica dell’adempimento sarà effettuata entro 60 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione. L’inadempimento comporta la comunicazione al Pubblico Ministero per il proseguirsi della procedura penale.

SCIA VVF per le autorimesse all’aperto

L’attività 75 del DPR 151/2011 si riferisce esplicitamente ad Autorimesse pubbliche e private, con superficie coperta, quali locali e depositi, mentre non nomina la SCIA VVF per le autorimesse all’aperto che non sono quindi soggette all’autorizzazione formale dei Vigili del Fuoco.
Il DM 01/02/1986 al paragrafo 7 comunque nomina specificatamente le autorimesse all’aperto (ma si riferisce a quelle sul terrazzo) richiedendo l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli.
Una Domanda/Risposta presente su sito web dei Vigili del Fuoco cita testualmente:
Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (D.M. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali (probabilmente il DM 81/2008).
Le autorimesse miste o isolate (a box affacciantisi su spazio a cielo libero) e i parcheggi all’aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

Impianto di rilevazione incendio

Nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011) è spesso richiesta l’installazione di sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio, i quali hanno la funzione di rivelare automaticamente un principio d’incendio e segnalarlo nel minore tempo possibile. I sistemi fissi di rivelazione manuale permettono invece una segnalazione nel caso l’incendio sia rivelato dall’uomo. In entrambi i casi, il segnale di allarme incendio è trasmesso e visualizzato in corrispondenza di una centrale di controllo e segnalazione ed eventualmente ritrasmesso ad una centrale di ricezione allarmi e intervento.

Un segnale di allarme acustico e/o luminoso può essere necessario anche nell’ambiente interessato dall’incendio ed eventualmente in quelli circostanti per soddisfare gli obiettivi del sistema. Lo scopo di questi sistemi è di:

  • favorire un tempestivo esodo delle persone, animali nonché lo sgombero di beni;
  • attivare i piani di intervento;
  • attivare i sistemi di protezione contro l’incendio e le misure di sicurezza.

Il sistema fisso automatico di rivelazione d’incendio comprende:

  • rivelatori automatici d’incendio;
  • punti di segnalazione manuale;
  • centrale di controllo e segnalazione;
  • apparecchiatura di alimentazione;
  • dispositivi di allarme incendio (ottico/acustici).

La  norma di riferimento è la UNI 9795:2010 su “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio”.

Parere Vigili Fuoco

Il certificato di prevenzione incendi e la denuncia di inizio attività sono stati soppiantati dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività con il nuovo DPR 151/2011. Inoltre il DM 07/08/2012 ha definito le procedure per la presentazione delle istanze ai Vigili del Fuoco, individuando nel professionista antincendio una figura professionale specializzata. Infatti costui è un professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze, ed è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del DLgs 139/2006.

Per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (articolo 4 del DM 07/08/2012), l’Attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio (articolo 5 del DM 07/08/2012) e l’Istanza di deroga (articolo 6 del DM 07/08/2012) è necessario allegare una serie di dichiarazioni e certificazioni su:
– prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separant i classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
– prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte.

Tale documentazione deve essere a firma di un professionista antincendio.

Parere Vigili Fuoco per campeggi

L’attività n. 84 del vecchio DM 16/02/1982 imponeva il controllo dei Vigili del Fuoco per le strutture turistiche e ricettive indicando genericamente gli “Alberghi, le pensioni, i motels, i dormitori e i complessi simili con oltre 25 posti-letto”.

Il nuovo DPR 151/2011 specifica dettagliatamente quali strutture sono soggette alle verifiche di prevenzione incendi inglobando tutti gli edifici quali “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.

E’ necessario richiamare l’attenzione sull’inserimento della nuova categoria di “strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. Precedentemente tali attività non erano contemplate nella lista di quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Dal 07/10/2011 i campeggi ed i villaggi turistici sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I responsabili di tali strutture turistiche devono presentare il progetto e poi la segnalazione certificata di inizio attività al comando dei Vigili del Fuoco per avere l’autorizzazione all’esercizio.

La mancata presentazione del progetto o della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare la sospensione dell’attività commerciale sino all’applicazione di sanzioni penali.

Permesso Vigili Fuoco per strutture ad uso terziario ed industriale

L’attività n. 89 del vecchio DM 16/02/82 su “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti” è stata sostituita dalla n. 73 del nuovo DPR 151/11 su “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.”

Quindi dal 07/10/2011 sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco non solo gli uffici, ma tutti i complessi edilizi ad uso terziario oppure industriale che presentano più di 300 unità, ovvero una superficie complessiva maggiore di 5.000 m2.

I responsabili di queste attività devono richiedere la valutazione del progetto al comando locale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere preventivo favorevole, ed una volta eseguiti i lavori devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni sia amministrative che penali sino alla sospensione dell’attività